Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2021, n. 2640
Sentenza
23 settembre 2021
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23 settembre 2021
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Massime • 3
In tema di associazione di tipo mafioso, il concorso esterno nel delitto non rappresenta un "minus" rispetto alla condotta partecipativa sicché non richiede un canone probatorio meno stringente e, trattandosi di una condotta diversa, non può prescindere dalla prova del contributo causale alla conservazione o al rafforzamento della capacità operativa della consorteria criminale, proprio in ragione dell'assenza dell'"affectio societatis" che connota, invece, la partecipazione.
In tema di associazione di tipo mafioso, la latitanza assume una valenza indiziaria della partecipazione qualificata a tale genere di sodalizio, necessitando la stessa di significativi appoggi e di una rete di omertà e protezione saldamente radicata nel territorio controllato. (In motivazione, la Corte ha precisato, altresì, che la latitanza assume un particolare rilievo sintomatico della forza intimidatrice del vincolo associativo, giacché contribuisce a rafforzare la diffusa sensazione di impunità dell'attività della consorteria e di pericolo in chiunque pensi di ostacolare il raggiungimento dei fini associativi).
Il trasferimento fraudolento di valori, che è reato a forma libera, non necessita, per l'integrazione della tipicità, della formale partecipazione ad un atto negoziale, occorrendo, invece, un trasferimento, di fatto, di beni o di valori al fittizio intestatario.
Sul provvedimento
Testo completo
02640-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE IN CALCE ANNOTAZIONE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 2348/2021 Enrico Vittorio Stanislao Scarlini UP 23/09/2021 AR RE Belmonte R.G.N. 13370/2021 MI Romano Renata Sessa EP Riccardi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NO ME nato a [...] il [...] NO CO nato a [...] il [...] AR AN nato a [...] il [...] UZ RM nato a [...] il [...] NI FR nato a [...] il [...] OL EP nato a [...] il [...] OL AL nato a [...] il [...] CO AN nato a [...] il [...] CO FR nato a [...] il [...] NO ON nato a [...] il [...] CR FR nato a [...] il [...] CR EP nato a [...] il [...] CR ZO nato a [...] il [...] DALLA VALLE IM nato a [...] il [...] NI ED nato a [...] il [...] GL EL nato a [...] il [...] GL MO nato a [...] il [...] GL AN nato a [...] il [...] RA NN nato a [...] il [...] G ZA IC nato a [...] il [...] AR IC nato a [...] il [...] NO AN nato a [...] il [...] GI AN nato a [...] il [...] GI EP nato a [...] il [...] AS ST nato a [...] il [...] AS OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EP RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori: l'Avv. UGO MILANA, per la parte civile Città METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, quale sostituto processuale, deposita conclusioni e nota spese a firma Avv. Morabito alle quali si riporta. L'Avv. AGOSTINO CO, per la parte civile COMUNE MARINA DI GIOIOSA IONICA, quale sostituto processuale, deposita conclusioni e nota spese a firma avv. Rosanna MI. l'Avv. MONICA BATTAGLIA, quale sostituto processuale dell'Avv. Cellerino Alexia, si riporta ai motivi di ricorso. L'Avv. LONGO PIERO, anche in sostituzione dell'Avv. Benvegnù Riccardo, si riporta ai motivi di ricorso. L'Avv. AN SPEZIALE, anche in sostituzione per delega orale dell'Avv. Gerace, il quale arriva successivamente all'apertura del verbale, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento degli stessi. L'Avv. FR PETRELLI si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. EP BELCASTRO, anche in sostituzione dell'Avv. Taddei NI, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. ROBERTO RAMPIONI si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. GAETANO PECORELLA si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. of L'Avv. ZO COMI si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. FR CO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. FEDERICA LATAGLIATA, quale sostituto processuale dell'Avv. Placanica Cesare e dell'avv. Barillà VI, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. FR ALBANESE si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. RICCARDO MISAGGI, anche quale sostituto processuale dell'avv. Rotundo Sergio, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. EUGENIO MINNITI si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. SANDRO FURFARO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. ZO NOBILE si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. EP CALDERAZZO, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. ARMANDO GERACE, arrivato in un momento successivo all'apertura del verbale, alle 13:55 conclude riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento degli stessi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 08/06/2020 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa, all'esito del giudizio abbreviato, dal Gup del Tribunale di Reggio Calabria il 07/07/2017, ha confermato l'affermazione di responsabilità penale nei confronti di numerosi imputati per i reati associativi di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo 30) e di cui all'art. 74 DPR 309/90 (capo 1), nonché per una serie di reati-fine di cui all'art. 73 DPR 309/90 in materia di narcotraffico, e per una serie di reati-fine del sodalizio mafioso (porto e detenzione di armi, ricettazione, intestazione fittizia di beni), loro rispettivamente ascritti. In particolare, il procedimento trae origine dalle indagini svolte per la ricerca e la cattura dei latitanti della famiglia UI di Marina di SA CA, 3 4 nell'ambito delle quali sono emerse le figure dei fratelli UC EP, ON e AL, legati da rapporti di parentela con gli UI. L'attività investigativa è stata suddivisa in due principali settori: il primo riguarda il narcotraffico interno ed internazionale, gestito dall'organizzazione capeggiata dai fratelli UC, in contatto con trafficanti stranieri operanti tra l'Europa ed altri continenti;
il secondo concerne il delitto di associazione mafiosa di cui al capo 30 e i delitti scopo. Nell'ambito di tali indagini sono state avviate intercettazioni telefoniche ed ambientali: in particolare dal 21 dicembre 2012, in seguito alla scarcerazione di UC EP, sono stati captati dialoghi all'interno dell'abitazione di UC ON ritenuti rilevanti per l'inquadramento degli assetti del gruppo mafioso di riferimento, confermando il ruolo apicale rivestito da UC EP. Analogamente intercettazioni ambientali sono state realizzate per due anni all'interno delle abitazioni di LI ON, considerato tra i principali gregari di UC EP. Inoltre, mediante rogatoria internazionale sono state acquisite le intercettazioni ambientali eseguite nei locali della ditta Fresh, in Olanda, concernenti le attività delle famiglie RU e OM. Secondo gli esiti investigativi e le risultanze delle sentenze irrevocabili pronunciate nei processi "Nostromo" e "Crimine", è emersa l'esistenza e l'operatività di tre cosche locali: 1) il "locale" di SI facente capo ai OM, e collegato altresì all'articolazione mafiosa insediatasi a Toronto, in Canada (secondo quanto già accertato nei processi Bene Comune e SI Group); 2) il "locale" di Grotteria, facente capo a ZE AR;
3) il "locale" di Marina di SA CA, facente capo ai UI-UC. Tali cosche operavano all'interno della struttura unitaria della 'ndrangheta, accertata nell'ambito del processo Crimine.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di CO FE, Avv. Leone Fonte, che ha dedotto due motivi. Condannato per il reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. aggravato dall'agevolazione mafiosa di cui al capo 29. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in relazione al contenuto delle intercettazioni valorizzate per l'affermazione di responsabilità. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un travisamento della prova, in quanto dalla intercettazione del 22/01/2013 4 emergerebbe l'estraneità sia del UC EP, sia del suo interlocutore, AN ON, in ordine alla proprietà della pescheria, in quanto gli stessi rievocavano fatti del passato, già oggetto di indagini nel procedimento c.d. Nostromo, e sottoposta a sequestro. Quanto al monologo del ricorrente, captato il 11/10/2012, la sentenza ha ritenuto che l'imputato volesse prepararsi il discorso da fare al CO, UC ON, ma la Corte avrebbe travisato il contenuto della conversazione captata il 22/01/2013, in quanto la pescheria cui facevano riferimento gli interlocutori era quella già sottoposta a sequestro nel processo Nostromo. Erroneo sarebbe anche il riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, trattandosi di attività commerciale con una situazione debitoria seria, ed esclusa dal Tribunale di Locri nel giudizio ordinario.
2.2. Con un secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, lamentando che non siano stati valorizzati gli elementi presi in considerazione per ridurre la pena ed escludere la recidiva.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NG ON, Avv. Giacomo Iaria, che ha dedotto tre motivi. Condannato per il reato di trasporto di 5,8 kg. di marijuana, esclusa l'aggravante dall'agevolazione mafiosa, di cui al capo 6. 3.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in relazione all'individuazione del ricorrente con riferimento all'utenza telefonica attribuita. Sostiene al riguardo che il contenuto della conversazione intercettata ("ha detto mio frà se sei andato a prendergli il motorino di suo figlio") nei confronti del TE, NG EP, sarebbe stato travisato, sulla base di un ragionamento ipotetico e congetturale;
la circostanza che l'imputato avesse un figlio all'epoca di soli 4 anni, che non poteva avere il motorino, non sarebbe indiziante di un linguaggio criptico, ed inoltre la data di nascita dell'imputato non sarebbe quella del 25/11/1979. 3.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge, lamentando che la gravità indiziaria sia stata ricavata solo da intercettazioni etero-accusatorie generiche, in assenza di riscontri esterni obiettivi, e comunque sulla base di elementi ritenuti insufficienti per il reato di cessione e riacquisto della droga, valorizzando una conversazione tra LI e OR (a p. 343 della sentenza) che non sarebbe esaustiva.
3.3. Con il terzo motivo lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche.
4. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NG EP, Avv. Eugenio Minniti, che ha dedotto due motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Condannato per il reato di trasporto di 5,8 kg. di marijuana, esclusa l'aggravante dall'agevolazione mafiosa, di cui al capo 6. 4.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione