Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/01/2023, n. 00098
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: G A nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 19/05/1981 DI M M nato in Belgio il 17/10/1980 M E nata a CIVITAVECCHIA il 16/01/1988 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGiNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto da DI M M, del ricorso proposto da G A in relazione ai capi a) e h) e del ricorso proposto da M EISA in relazione al capo uu) e ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione della pena, quanto al ricorrente G A, limitatamente ai reati di cui ai capi b) e g), quanto alla ricorrente M EISA, limitatamente al real:o di cui al capo tt) per essere detti reati estinti per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 8 ottobre 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata il 6 dicembre 2018 dal Tribunale di Civitavecchia nei confronti di M D M, A G ed E M. La sentenza confermata dalla Corte di appello aveva affermato la penale responsabilità di D M, G e M per i reati di seguito elencati. M D M: delitto di cui all'art. 648 cod. pen. (così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato quale violazione degli artt. 110 e 624 bis cod. pen.), commesso il 16 marzo 2011, acquistando o comunque ricevendo beni provento di furto consumato, quello stesso giorno, in danno di Giovanna Maria Caciorgna (capo rr). A G: delitto di cui all'art. 648 cod. pen., commesso in data 8 giugno 2011, per aver acquistato o comunque ricevuto un revolver e una pistola semiautomatica con matricola abrasa, provento del delitto di cui all'art. 23, comma 4, legge 18 aprile 1975 n. 110 (capo a);
delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso il 24 marzo 2011, per aver detenuto a fine di cessione gr.
6.567 di hashish (esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90) (capo b);
delitto di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (così qualificato nella sentenza di primo grado), commesso il 7 giugno 2011, per aver ceduto a Siena Michele una quantità imprecisata di cocaina (capo g);
delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 1 bis, d.P.R. n. 309/90, commesso il 7 giugno 2011, per aver detenuto a fine di cessione a terzi gr. 200 circa di cocaina (capo h). E M: delitto di cui all'art. 379 cod. pen., commesso «il 15 giugno 2011 e nei giorni immediatamente successivi», per aver aiutato A G ad assicurarsi il profitto del reato di cessione di stupefacenti riscuotendo i relativi crediti presso Siena Michele (capo tt);
delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso il 7 marzo 2012, per aver detenuto a fine di cessione a terzi gr. 198,47 circa di hashish e gr. 1,33 circa di marijuana (capo uu).
2. Contro la sentenza della Corte di appello M D M, A G ed E M hanno proposto tempestivo ricorso per mezzo dei rispettivi difensori.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di M D M si articola in tre motivi.
3.1. Col primo motivo, il difensore lamenta violazione di legge per essere stata affermata la penale responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. essendo stata invece contestata al ricorrente violazione degli artt. 110 e 624 bis 2 cod. pen. La difesa sostiene che non si tratta di una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto storico, ma di un fatto diverso sicché sarebbe stato violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza sancito dall'art. 521 cod. proc. pen.
3.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge per la mancata applicazione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alla recidiva.
3.3. Col terzo motivo, deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen. e alla determinazione della pena inflitta.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di A G si articola in quattro motivi.
4.1. Il primo motivo si riferisce al reato di cui al capo a). Il ricorrente deduce violazione di legge per essere stato ritenuto il concorso tra il reato di ricettazione delle armi con matricola abrasa e il reato di detenzione di armi clandestine, in relazione al quale G ha riportato condanna definitiva.
4.2. Col secondo motivo, che si riferisce al reato di cui al capo b), il ricorrente lamenta vizi di motivazione, sostiene che la sentenza di primo grado non avrebbe chiarito sulla base di quali elementi sia stato possibile affermare che la persona che deteneva l'hashish era A G e si duole che la sentenza di appello non abbia colmato tale lacuna motivazionale, pur denunciata in sede di gravame. Deduce, inoltre, violazione di legge: rileva che, trattandosi di detenzione di hashish ed essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, nel caso di specie, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, deve trovare applicazione l'art. 73, comma 4, cl.P.R. n. 309/90 che prevede una pena detentiva pari nel massimo a sei anni di reclusione. Di conseguenza, pur tenendo conto delle sospensioni dei termini di prescrizione verificatesi nel giudizio di primo grado, il reato (commesso il 24 marzo 2011) si sarebbe estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello.
4.3. Col terzo motivo, che si riferisce al reato di cui al capo g), il ricorrente deduce violazione di legge. Osserva che il fatto (commesso il 7 giugno 2011) è stato qualificato come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e, pertanto, si è estinto per prescrizione prima che fosse pronunciata la sentenza di appello.
4.4. Col quarto motivo, che si riferisce al reato di cui al capo h), il ricorrente lamenta vizi di motivazione. Sostiene che l'affermazione della penale responsabilità sarebbe stata fondata su una intercettazione ambientale inidonea a tal fine.
5. Il ricorso proposto nell'interesse di E M si articola in tre motivi.
5.1. Col primo motivo la difesa si duole che sia stata ritenuta applicabile la fattispecie di cui all'art. 379 cod. pen. ancorché la ricorrente non abbia agito al fine di far conseguire ad A G (col quale conviveva) il profitto del reato, bensì al fine di provvedere alle proprie esigenze di vita.
5.2. Col secondo motivo, anch'esso relativo alla violazione dell'art. 379 cod. pen. contestata al capo tt), la difesa deduce violazione di legge per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato (commesso «il 15 giugno 2011 e nei giorni immediatamente successivi»), intervenuta, pur tenendo conto dei periodi di sospensione, prima della pronuncia della sentenza in grado di appello.
5.3. Col terzo motivo la ricorrente si duole che non sia stata dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo uu) (commesso il 7 marzo 2012) relativo a violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, intervenuta anch'essa prima che fosse pronunciata la sentenza della Corte di appello.
6. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto da M D M, del ricorso proposto da A G in relazione ai capi a) ed h) e di quello proposto da M Elisa in relazione al capo uu). Ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterrninazione della pena, nei confronti di G Antonio, limitatamente ai fatti contestati ai capi b) e g), e nei confronti di M [lisa, limitatamente al capo tt), per essere detti reati estinti per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso proposti da M D M non superano il vaglio di ammissibilità. Il ricorso proposto da A G è fondato nella parte in cui eccepisce la prescrizione dei reati di cui ai capi b) e g), intervenuta prima della pronuncia della sentenza d'appello. Il ricorso proposto da E M è fondato nella parte in cui deduce che i reati a lei ascritti erano estinti per prescrizione quando è stata pronunciata la sentenza di appello. Sono conseguentemente assorbiti gli altri motivi di ricorso proposti da G e M con riferimento rispettivamente ai capi b) e tt). I motivi di ricorso proposti da G in relazione ai reati di cui ai capi a) e h) sono manifestamente infondati.
2. Col primo motivo, il difensore di M D M lamenta violazione di legge con riferimento all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rileva che, nel capo di imputazione, era stata contestata a D
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGiNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto da DI M M, del ricorso proposto da G A in relazione ai capi a) e h) e del ricorso proposto da M EISA in relazione al capo uu) e ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione della pena, quanto al ricorrente G A, limitatamente ai reati di cui ai capi b) e g), quanto alla ricorrente M EISA, limitatamente al real:o di cui al capo tt) per essere detti reati estinti per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 8 ottobre 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata il 6 dicembre 2018 dal Tribunale di Civitavecchia nei confronti di M D M, A G ed E M. La sentenza confermata dalla Corte di appello aveva affermato la penale responsabilità di D M, G e M per i reati di seguito elencati. M D M: delitto di cui all'art. 648 cod. pen. (così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato quale violazione degli artt. 110 e 624 bis cod. pen.), commesso il 16 marzo 2011, acquistando o comunque ricevendo beni provento di furto consumato, quello stesso giorno, in danno di Giovanna Maria Caciorgna (capo rr). A G: delitto di cui all'art. 648 cod. pen., commesso in data 8 giugno 2011, per aver acquistato o comunque ricevuto un revolver e una pistola semiautomatica con matricola abrasa, provento del delitto di cui all'art. 23, comma 4, legge 18 aprile 1975 n. 110 (capo a);
delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso il 24 marzo 2011, per aver detenuto a fine di cessione gr.
6.567 di hashish (esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90) (capo b);
delitto di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (così qualificato nella sentenza di primo grado), commesso il 7 giugno 2011, per aver ceduto a Siena Michele una quantità imprecisata di cocaina (capo g);
delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 1 bis, d.P.R. n. 309/90, commesso il 7 giugno 2011, per aver detenuto a fine di cessione a terzi gr. 200 circa di cocaina (capo h). E M: delitto di cui all'art. 379 cod. pen., commesso «il 15 giugno 2011 e nei giorni immediatamente successivi», per aver aiutato A G ad assicurarsi il profitto del reato di cessione di stupefacenti riscuotendo i relativi crediti presso Siena Michele (capo tt);
delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso il 7 marzo 2012, per aver detenuto a fine di cessione a terzi gr. 198,47 circa di hashish e gr. 1,33 circa di marijuana (capo uu).
2. Contro la sentenza della Corte di appello M D M, A G ed E M hanno proposto tempestivo ricorso per mezzo dei rispettivi difensori.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di M D M si articola in tre motivi.
3.1. Col primo motivo, il difensore lamenta violazione di legge per essere stata affermata la penale responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. essendo stata invece contestata al ricorrente violazione degli artt. 110 e 624 bis 2 cod. pen. La difesa sostiene che non si tratta di una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto storico, ma di un fatto diverso sicché sarebbe stato violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza sancito dall'art. 521 cod. proc. pen.
3.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge per la mancata applicazione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alla recidiva.
3.3. Col terzo motivo, deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen. e alla determinazione della pena inflitta.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di A G si articola in quattro motivi.
4.1. Il primo motivo si riferisce al reato di cui al capo a). Il ricorrente deduce violazione di legge per essere stato ritenuto il concorso tra il reato di ricettazione delle armi con matricola abrasa e il reato di detenzione di armi clandestine, in relazione al quale G ha riportato condanna definitiva.
4.2. Col secondo motivo, che si riferisce al reato di cui al capo b), il ricorrente lamenta vizi di motivazione, sostiene che la sentenza di primo grado non avrebbe chiarito sulla base di quali elementi sia stato possibile affermare che la persona che deteneva l'hashish era A G e si duole che la sentenza di appello non abbia colmato tale lacuna motivazionale, pur denunciata in sede di gravame. Deduce, inoltre, violazione di legge: rileva che, trattandosi di detenzione di hashish ed essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, nel caso di specie, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, deve trovare applicazione l'art. 73, comma 4, cl.P.R. n. 309/90 che prevede una pena detentiva pari nel massimo a sei anni di reclusione. Di conseguenza, pur tenendo conto delle sospensioni dei termini di prescrizione verificatesi nel giudizio di primo grado, il reato (commesso il 24 marzo 2011) si sarebbe estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello.
4.3. Col terzo motivo, che si riferisce al reato di cui al capo g), il ricorrente deduce violazione di legge. Osserva che il fatto (commesso il 7 giugno 2011) è stato qualificato come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e, pertanto, si è estinto per prescrizione prima che fosse pronunciata la sentenza di appello.
4.4. Col quarto motivo, che si riferisce al reato di cui al capo h), il ricorrente lamenta vizi di motivazione. Sostiene che l'affermazione della penale responsabilità sarebbe stata fondata su una intercettazione ambientale inidonea a tal fine.
5. Il ricorso proposto nell'interesse di E M si articola in tre motivi.
5.1. Col primo motivo la difesa si duole che sia stata ritenuta applicabile la fattispecie di cui all'art. 379 cod. pen. ancorché la ricorrente non abbia agito al fine di far conseguire ad A G (col quale conviveva) il profitto del reato, bensì al fine di provvedere alle proprie esigenze di vita.
5.2. Col secondo motivo, anch'esso relativo alla violazione dell'art. 379 cod. pen. contestata al capo tt), la difesa deduce violazione di legge per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato (commesso «il 15 giugno 2011 e nei giorni immediatamente successivi»), intervenuta, pur tenendo conto dei periodi di sospensione, prima della pronuncia della sentenza in grado di appello.
5.3. Col terzo motivo la ricorrente si duole che non sia stata dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo uu) (commesso il 7 marzo 2012) relativo a violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, intervenuta anch'essa prima che fosse pronunciata la sentenza della Corte di appello.
6. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto da M D M, del ricorso proposto da A G in relazione ai capi a) ed h) e di quello proposto da M Elisa in relazione al capo uu). Ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterrninazione della pena, nei confronti di G Antonio, limitatamente ai fatti contestati ai capi b) e g), e nei confronti di M [lisa, limitatamente al capo tt), per essere detti reati estinti per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso proposti da M D M non superano il vaglio di ammissibilità. Il ricorso proposto da A G è fondato nella parte in cui eccepisce la prescrizione dei reati di cui ai capi b) e g), intervenuta prima della pronuncia della sentenza d'appello. Il ricorso proposto da E M è fondato nella parte in cui deduce che i reati a lei ascritti erano estinti per prescrizione quando è stata pronunciata la sentenza di appello. Sono conseguentemente assorbiti gli altri motivi di ricorso proposti da G e M con riferimento rispettivamente ai capi b) e tt). I motivi di ricorso proposti da G in relazione ai reati di cui ai capi a) e h) sono manifestamente infondati.
2. Col primo motivo, il difensore di M D M lamenta violazione di legge con riferimento all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rileva che, nel capo di imputazione, era stata contestata a D
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi