Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2020, n. 16497

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2020, n. 16497
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16497
Data del deposito : 29 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P G G, nata a Altamura il 14/04/1998 avverso l'ordinanza del 19/09/2019 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere R A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R A, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
udito l'avv. A A, difensore di G G P, che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello cautelare proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. dal P.M. avverso l'ordinanza del GIP presso il medesimo Tribunale emessa il 06/07/2018 con cui era stata respinta la richiesta di sequestro preventivo, ha applicato nei confronti della ricorrente la misura cautelare reale richiesta per il reato di cui all'art. 388, comma 3, cod. pen. All'imputata è stato contestato il reato previsto dall'art. 388 comma 3, cod. pen., in concorso con P P e P N, rispettivamente padre e zio della stessa, perchè i predetti coindagati, in qualità di legali rappresentanti della società Le Bucoliche s.r.l. in liquidazione, hanno ceduto alla ricorrente in data 15 febbraio 2018 le rispettive quote di partecipazione di detta società, sebbene sottoposte a pignoramento, con la consapevolezza da parte di tutti e tre gli indagati, legati da rapporti parentali, della pendenza della procedura esecutiva. Il Gip aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo sul rilievo assorbente che il reato previsto dall'art. 388, comma 3, cod. pen. non potesse ritenersi integrato nel caso in esame, poiché la cessione delle partecipazioni societarie era intervenuta prima che il pignoramento si fosse perfezionato in difetto della iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'art.2471 cod. civ. Secondo il Gip doveva ritenersi valido l'orientamento della Corte di Cassazione formatosi in tema di pignoramento immobiliare, secondo cui non integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento l'atto di disposizione di un bene immobile compiuto dopo la notifica dell'atto di pignoramento ma prima della trascrizione di quest'ultimo (ex plurimis, Sez.6, n. 29154 del 3/06/2015, Rv. 264118). Il Tribunale ha, invece, ritenuto di discostarsi da detto orientamento, evidenziando che l'essenza del pignoramento è data dall'ingiunzione rivolta dall'ufficiale giudiziario al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all'espropriazione, e che, pertanto, sin dal momento in cui il debitore ha avuto conoscenza dell'ingiunzione il pignoramento deve ritenersi valido ed efficace, anche ai fini penali. Le altre formalità previste per il perfezionamento del pignoramento di una quota societaria, ovvero la notificazione dell'atto di pignoramento alla società e l'iscrizione nel registro delle imprese, assolvono solo ad una funzione di mera pubblicità-notizia, che consente di rendere opponibile ai terzi l'esistenza del vincolo sulle quote sociali. Secondo il Tribunale la diversa interpretazione seguita dal Gip produce effetti irragionevoli, limitando l'ambito di operatività della tutela penalistica delle ragioni del creditore al caso in cui il vincolo nascente dal pignoramento è già adeguatamente tutelato in sede civile in ragione della prevista inopponibilità al creditore degli atti di disposizione trascritti o iscritti dopo la trascrizione del pignoramento, con la conseguenza di escludere ogni tutela proprio nella fase antecedente alla trascrizione del pignoramento, quando la violazione dell'ingiunzione da parte del debitore, essendo soggetta alla regime dell'ordine temporale delle trascrizioni, espone il creditore al rischio di perdere il bene perché non più sottoponibile alla procedura esecutiva.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, P G G ha proposto ricorso, deducendo i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla procedura di pignoramento di una partecipazione societaria per come disciplinata dall'art.2471 cod. civ. che nel suo nuovo testo, dopo la riforma del diritto societario, ne ha assimilato le formalità di costituzione a quelle del pignoramento immobiliare, prevedendo, al pari della procedura presso terzi, oltre alle necessarie notificazioni dell'ingiunzione alla società ed al debitore titolare della quota, anche la iscrizione nel registro delle imprese come elemento necessario per il perfezionamento del pignoramento, in analogia a quanto previsto per il pignoramento immobiliare che si perfeziona con la iscrizione del vincolo nei registri della conservatoria immobiliare. Al riguardo il ricorrente aderisce alla impostazione seguita dal Gip e prima ancora al citato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, con riferimento al pignoramento immobiliare, senza la trascrizione - cui va equiparata la iscrizione nel registro delle imprese per il pignoramento di una partecipazione societaria - non può ritenersi perfezionato il pignoramento, e quindi anche la fattispecie penale della sottrazione di beni pignorati che presuppone il compiuto espletamento della richiamata procedura regolata dal codice civile.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione ai presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Si evidenzia al riguardo che la ricorrente ha acquistato le quote ad un prezzo congruo di cinquemila euro, di gran lunga superiore al loro valore effettivo, e che non vi sarebbe neppure alcun rischio di ulteriore rivendita a terzi delle quote sociali. In data 3 febbraio 2020 la ricorrente ha depositato in cancelleria una memoria difensiva articolando motivi nuovi con i quali ribadisce le censure in merito all'insussistenza del carattere fraudolento dell'acquisto della partecipazione sociale, attraverso l'allegazione di documenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Con riferimento alla questione dedotta con il primo motivo relativamente alla nozione di bene sottoposto a pignoramento agli effetti del comma terzo dell'art. 3 388 cod. pen. (ora comma quinto a seguito dei nuovi due commi inseriti dall'art. 9 del DI.vo n.63/2018), si reputa corretta l'interpretazione seguita dal Tribunale che individua l'essenza dell'atto di pignoramento nell'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano alla espropriazione. Le ulteriori formalità previste dalla normativa processuale civile in relazione alla diversa natura dei beni, immobili, mobili o crediti, da sottoporre ad esecuzione forzata ed alle differenti discipline che ne regolano l'opponibilità rispetto ai terzi, non assumono rilevanza agli effetti penali, ma solo ai fini del perfezionamento del pignoramento agli effetti della prosecuzione della procedura civile di espropriazione forzata, secondo le diverse forme proprie dell'espropriazione immobiliare, mobiliare e presso terzi. Agli effetti penali, non può esservi dubbio che sin dal momento in cui il debitore abbia ricevuto l'ingiunzione prevista dall'art. 492 cod. proc. civ. da parte dell'ufficiale giudiziario di astenersi dal sottrarre dei beni individuati e di cui abbia la titolarità all'atto del pignoramento, ogni condotta dal medesimo posta in essere, per disperdere i predetti beni e per sottrarli alla procedura espropriativa, possa integrare il reato previsto dal comma quinto dell'art. 388 cod. pen., indipendentemente dal perfezionamento di quelle ulteriori formalità che la legge civile prescrive ai fini della validità e efficacia del pignoramento per la prosecuzione della procedura esecutiva. Con riferimento al pignoramento di una partecipazione di società a responsabilità limitata, che non può essere rappresentata da titoli azionari e che non è quindi assimilabile ai beni mobili, è opportuno ricordare che, dopo l'abolizione del libro dei soci delle società a responsabilità limitata con la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ai fini del perfezionamento del pignoramento è richiesta come necessaria formalità costitutiva l'iscrizione nel registro delle imprese a norma del nuovo testo dell'art.2471 cod. civ., mentre è stata soppressa la formalità dell'annotazione nel libro dei soci. Il citato articolo prevede espressamente che il pignoramento della quota di partecipazione di una società a responsabilità limitata, "si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese". Nella giurisprudenza civile di legittimità, prima della riforma del diritto societario ad opera del d.lgs., 17 gennaio 2003, n. 6, per l'espropriazione della quota prevista dall'art. 2480 cod. civ. ed assoggettata alle forme dell'espropriazione presso terzi ex art. 543 e ss. cod. proc. civ. prevista per i diritti di credito, si riteneva che il pignoramento della quota di società a responsabilità limitata per essere opponibile al terzo acquirente della medesima non richiedesse oltre alla notifica alla società anche l'annotazione nel libro dei soci, perché non espressamente prevista;
con la conseguenza che la quota oggetto di trasferimento iscritto nel libro dei soci dopo la notifica del pignoramento alla società poteva essere assoggettata alla procedura espropriativa anche se il relativo atto di pignoramento non fosse stato iscritto nel libro dei soci, rilevando solo l'anteriorità della notifica alla società rispetto all'annotazione del trasferimento della quota, tenuto conto che « l'acquirente si immette nel possesso della quota ed è messo nelle condizioni di esercitare i diritti inerenti lo "status" di socio dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci » (Sez. Civ. 3, n. 10826 del 16/05/2014, Rv. 631001). Tala disciplina è poi cambiata con la legge di riforma del diritto societario, che ha espressamente previsto la formalità dell'iscrizione nel registro delle imprese ai fini della costituzione del vincolo del pignoramento, oltre a prevedere l'obbligo per gli amministratori della società di procedere all'annotazione nel libro dei soci, formalità quest'ultima, come detto, poi soppressa con l'abolizione del libro dei soci per effetto della cit. legge n. 2/2009. Con l'entrata in vigore della nuova normativa in materia societaria, si è consolidato nella giurisprudenza civile di legittimità il principio secondo cui in tema di pignoramento della partecipazione a società a responsabilità limitata, il conflitto tra il creditore pignorante e l'acquirente della partecipazione stessa deve essere risolto a norma dell'art. 2914, n. 1, cod. civ., quindi, in base allo stesso criterio che disciplina gli effetti del pignoramento immobiliare, o dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, senza cioè che rilevi lo stato soggettivo di buona fede, perché si è ritenuto non applicabile l'art. 2470, comma 3, cod.civ. (vedi, Sez. 3, n. 20170de1 18/08/2017,Rv. 645500). L'articolo 2914, primo comma, cod. civ. stabilisce, in particolare, che "non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento: 1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento". L'art. 2740 cod. civ., nel disciplinare l'efficacia della pubblicità degli atti di trasferimento delle partecipazioni di una s.r.I., stabilisce, al terzo comma che "se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore". In materia societaria, quindi, per la soluzione dei conflitti fra più titolari di diritti sul medesimo bene è previsto un criterio diverso da quello che vale per i trasferimenti immobiliari, nonché per i trasferimenti di beni mobili registrati (cfr. 5 2644 cod. civ. e art. 2688, secondo comma), nel senso che, nel sistema di pubblicità tramite iscrizione nel registro delle imprese, l'iscrizione è requisito necessario, ma non sufficiente, per l'opponibilità ai terzi degli atti medesimi, poiché chi per primo ha trascritto prevale sugli atti compiuti in data anteriore, ma non trascritti, solo se abbia agito in buona fede, cioè ignorando di ledere l'altrui diritto. Come è noto, invece, in tema di trascrizione immobiliare, colui che ha trascritto per primo prevale comunque senza che rilevi la verifica della condizione soggettiva di buona fede. Tuttavia, nonostante la diversità del sistema di pubblicità, secondo il più recente orientamento della Cassazione Civile sopra citato (Sez.3, 18/08/2017, Rv. 645500), si è osservato che, « sebbene l'alienazione della partecipazione della s.r.l. non si "trascriva" nei pubblici registri, ma si "iscriva" nel registro delle imprese -così come d'altronde anche il pignoramento- e sebbene non vi sia diìbbio che la pubblicità commerciale, quanto agli effetti traslativi, non sia equiparabile alla pubblicità immobiliare, non sussistono ostacoli significativi all'applicazione dell'art. 2914 n. 1 cod. civ. al fine di dirimere il conflitto tra l'acquirente della partecipazione sociale ed il creditore pignorante ».
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