Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2013, n. 8246

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In tema di formazione dello stato passivo, dalla ritenuta revocabilità dell'iscrizione ipotecaria giudiziale derivano, da un lato, l'inutilizzabilità delle disposizioni dettate dall'art. 2855 cod. civ., e, dall'altro, l'applicabilità della disciplina sancita dall'art. 55 legge fall., con la conseguente sospensione del corso degli interessi.

In tema di formazione dello stato passivo, l'atto costitutivo di ipoteca giudiziale, ove revocabile alla stregua dell'art. 67, n. 4, legge fall., è inopponibile alla massa non solo relativamente all'effetto della prelazione ipotecaria, ma anche qualora sia invocato a fondamento del credito di rimborso per le spese della iscrizione, sicchè, l'avvenuta revoca di quest'ultima in via di eccezione preclude tanto la collocazione del credito originariamente garantito in via di prelazione, quanto l'ammissione, pur solo in via chirografaria, dell'ulteriore credito per dette spese.

In tema di formazione dello stato passivo, ed a seguito delle riforme del 2006 e del 2007, il giudice delegato non può, rilevandone la revocabilità, escludere la garanzia di un credito per il quale sia stata iscritta ipoteca giudiziale, se non previa formulazione della corrispondente eccezione da parte del curatore, il quale, peraltro, alla stregua di quanto specificamente sancito dall'art. 99, settimo comma, legge fall., può proporre nel successivo giudizio di opposizione quelle eccezioni che non abbia sollevato in sede di verifica. (Cosi statuendo, la S.C. ha confermato, sul punto, il provvedimento impugnato, rilevando che il curatore, costituendosi nel giudizio di opposizione, aveva sostenuto che la rettifica dello stato passivo era derivata da una sua eccezione di revocabilità della garanzia ipotecaria invocata dal creditore, ancorché non risultante dalla statuizione del giudice delegato).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2013, n. 8246
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8246
Data del deposito : 4 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R R - Presidente -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. D A S - rel. Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. D C C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28261-2010 proposto da:
LUMACHELLI PIETRO & FIGLI S.R.L. (c.f./p.i. 00090690454), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso l'avvocato C S, rappresentata e difesa dagli avvocati BOCCHI GIOVANNI BATTISTA, ANGELA EGLE TALAMINI, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA IOS S.P.A.;

- intimata -
Nonché da:
FALLIMENTO I.O.S. S.P.A. (C.F. 00242950459), già I.O.S. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Curatore dott. M P L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNA GRECIA 30/A, presso l'avvocato S G, rappresentato e difeso dagli avvocati P C, M N, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LUMACHELLI PIETRO & FIGLI S.R.L. (c.f./p.i. 00090690454), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso l'avvocato C S, rappresentata e difesa dagli avvocati BOCCHI GIOVANNI BATTISTA, ANGELA EGLE TALAMINI, giusta procura in calce al ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MASSA, depositata il 26/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato C S, con delega avv. BOCCHI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 26 ottobre 2010 il Tribunale di Massa accoglieva parzialmente l'opposizione allo stato passivo proposta dalla s.r.l. Lumachelli P e figli, la quale aveva lamentato che il giudice delegato al fallimento della s.p.a. I.O.S.;
a) aveva ammesso al passivo il suo credito di Euro 137.210,66 in via chirografaria, anziché in via ipotecaria, sul rilievo che l'ipoteca giudiziale era stata iscritta nei sei mesi anteriori alla domanda di ammissione alla procedura di concordato che aveva preceduto il fallimento;
b) aveva escluso dal passivo, per la stessa ragione, le spese della iscrizione ipotecaria e gli interessi maturati dopo l'inizio della procedura di concordato. In particolare, il Tribunale osservava che: 1) la mancata produzione del provvedimento impugnato non determinava l'improcedibilità dell'opposizione, in quanto il giudice aveva comunque facoltà di esaminare gli atti;
2) la nuova formulazione della L. Fall., art. 95, non faceva venire meno i poteri officiosi del giudice delegato per assicurare il rispetto dei principi di legalità e di tassatività dei privilegi;
3) le spese di iscrizione dell'ipoteca erano opponibili ai creditori in quanto effettuate in data anteriore all'inizio della procedura di concordato;
4) sussisteva il presupposto della estensione agli interessi del privilegio ex art. 2855 c.c. poiché nella nota di iscrizione ipotecaria era indicato un importo approssimativamente pari al doppio del capitale.
La s.r.l. Lumachelli P e figli propone ricorso per cassazione, deducendo un motivo. Il fallimento della s.p.a. I.O.S. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a quattro motivi, al quale la s.r.l. Lumachelli P e figli resiste con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso principale la s.r.l. Lumachelli P e figli lamenta l'errore in cui sarebbe caduto il Tribunale nel ritenere che al giudice delegato fosse consentito, dopo la riforma della legge fallimentare, sollevare d'ufficio una eccezione revocatoria e rettificare conseguentemente il progetto di stato passivo predisposto dal curatore.
Come sostenuto dal ricorrente, dopo la riforma del 2006 il giudice delegato ha perso i poteri inquisitori che gli permettevano di opporre le eccezioni non rilevabili

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