Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2021, n. 42678

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2021, n. 42678
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42678
Data del deposito : 22 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUIDOTTO ANGELO nato a CATANIA il 06/10/1960 avverso il decreto del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere I S;
lette/sentite [e conclusioni del P 1 dito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. A G ricorre per la cassazione del decreto, in data 30 marzo 2021, con il quale la Corte di appello di Catania ha rigettato il ricorso in appello avverso il provvedimento con cui il Tribunale di quella stessa città, in data 20 novembre 2019, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, applicatagli con decreto del medesimo Tribunale in data 21 maggio 1998. 2. Il ricorrente, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, lumeggiato l'interesse sotteso al ricorso - ossia quello di ottenere la revoca del provvedimento adottato dal Prefetto di Catania in data 15 maggio 2000, ai sensi dell'art. 120 C.d.S., onde potere disporre della patente di guida, della quale aveva necessità per svolgere la consentitagli attività lavorativa, essendo stato ammesso al regime di semilibertà - denuncia, con due motivi (quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen.):

2.1. la violazione dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, poiché di questa norma - che non subordina la revoca del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione alla eseguibilità della stessa - e non di quella di cui all'art. 14, comma 2 -ter, d.lgs. n. 159 del 2011 - che disciplina il diverso caso della sospensione ex lege dell'esecuzione della misura di prevenzione personale in ipotesi di sottoposizione dell'interessato a detenzione per espiazione di pena - si sarebbe dovuto fare applicazione nella fattispecie concreta;

2.2. la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per omessa motivazione circa la persistenza della condizione di pericolosità sociale dell'interessato, attesa la natura rebus sic stantibus della pronuncia applicativa della misura di prevenzione personale.

3. In data 27 settembre 2021, il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. La statuizione con la quale la Corte territoriale ha decretato l'impossibilità di revocare la misura di prevenzione personale applicata al ricorrente in costanza della sua sottoposizione a detenzione per espiazione di pena è contra ius. La questione dedotta, ossia «Se sia o meno revocabile una misura di prevenzione personale la cui esecuzione sia stata sospesa per l'espiazione di una lunga pena detentiva inflitta al soggetto cui la stessa sia stata applicata», esige l'analisi di quali siano i rapporti tra il momento applicativo della misura e quello della sua esecuzione. Rapporti sui quali già si era pronunciato il diritto vivente, con la sentenza n. 6 del 25/03/1993, Tumminelli, Rv. 194062, con la quale le Sezioni Unite di questa Corte, enunciando il principio di diritto secondo cui la misura di prevenzione della "sorveglianza speciale della pubblica sicurezza", prevista dall'art. 3 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, è applicabile anche nei confronti di persona detenuta in espiazione di pena, avevano chiarito che occorre distinguere tra il momento deliberativo e il momento esecutivo della misura medesima, di modo che l'incompatibilità di questa con lo stato di detenzione del proposto attiene unicamente alla esecuzione della misura, che potrà avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, restando, tuttavia, sempre salva la possibilità per il soggetto di chiedere la revoca della misura, ai sensi dell'art. 7 della succitata legge, per l'eventuale venir meno della sua pericolosità in virtù dell'espiazione e dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena. Muovendo da tale dictum, che conserva pienezza di magistero interpretativo a dispetto delle modificazioni del quadro normativo di riferimento, è necessario, quindi, demarcare i differenti ambiti di operatività dell'istituto della revoca della misura di prevenzione personale, previsto dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e di quello della sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, previsto dall'art. 14, comma 2 -ter, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto con la legge 17 ottobre 2017, n. 161. 2. Al riguardo, ribadito che, perché una misura di prevenzione personale possa essere posta in esecuzione è necessario che il provvedimento che l'abbia applicata sia divenuto definitivo, onde procedere al corretto esercizio dell'actio finium regundorum tra i citati istituti, è indispensabile tener conto della particolare natura del giudicato di prevenzione, la cui intangibilità opera "rebus sic stantibus", ossia non impedisce né l'esame di nuove e diverse circostanze, sopravvenute o emerse successivamente, anche se anteriori, né la valutazione, nella nuova situazione, di tutte le circostanze, comprese quelle considerate nella precedente decisione (Sez. 5, n. 16019 del 23/02/2015, Rv. 263269;
Sez. U, n. 36 del 13/12/2000 - dep. 07/02/2001, Rv. 217668). Ciò posto, è da ritenere che tutte le esigenze di «rivalutazione» di una decisione definitiva emessa in sede di prevenzione personale - siano le stesse correlate alla emersione di elementi di fatto o ad eventi di natura normativa - debbano trovare sede 'naturale' di verifica giurisdizionale nel procedimento con vocazione revocatoria disciplinato dall'art. 11 d.lgs. n 159 del 2011 (Sez. 1, n. 19657 del 24/01/2017, Rv. 269947). Donde, mediante la detta procedura, da un lato, possono essere sottoposti al vaglio giudiziario elementi fattuali sopravvenuti comprovanti un affievolimento ovvero il venir meno della pericolosità sociale del proposto, tali da giustificare una modificazione della misura di prevenzione ovvero la sua revoca, con efficacia ex nunc;
da altro lato, è consentito adire il giudice per una valutazione in ordine alla carenza dei presupposti ab origine della misura applicata, producendosi, in caso di esito positivo dell'accertamento, gli effetti della revoca con efficacia ex tunc.
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