Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/12/2016, n. 25038
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L’obbligazione indennitaria di cui all’art. 46 della l. n. 2359 del 1865 sorge con l’esecuzione dell’opera produttiva del pregiudizio alla vicina proprietà e, in caso di concessione traslativa dell’opera pubblica, nasce in capo a chi sia concessionario alla relativa data, sicché la chiusura della concessione, successivamente disposta dall’amministrazione concedente, non comporta la perdita della titolarità di tale obbligazione da parte dell’ex concessionario, atteso che la suddetta chiusura non ha effetto retroattivo ed inoltre che la responsabilità del concessionario, prevista da norme imperative, non potrebbe essere esclusa da diversi accordi tra concedente e concessionario stesso o da diverse disposizioni della menzionata amministrazione.
Sul provvedimento
Testo completo
E T 25038/16 N E REPUBBLICA ITALIANA S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ESPROPRIA- ZIONE PER Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - P.U. Dott. GIOVANNI AMOROSO + Presidente Sezione - Ud. 05/07/2016 Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente Sezione - PU Gar25038 R.G.N. 6873/2014 Presidente Sezione -Dott. PIETRO CURZIO Rep. Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente Sezione - Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Presidente Sezione - Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere - Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere - Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPUTO GENNARO, COZZOLINO BARBARA, elettivamente 19 domiciliati in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA (63) presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA MANNI, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCO IADANZA ed ALESSANDRO 383 BIAMONTE, per delega a margine del ricorso;
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- ricorrenti -
contro
FINTECNA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. D'AREZZO 18, presso lo STUDIO LEGALE ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO DE VITO PISCICELLI ed ENNIO MAGRI', per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale - e
contro
COMUNE DI NAPOLI
- intimato -
e sul ricorso proposto da: FINTECNA S.P.A., come sopra rappresentata difesa e domiciliata - controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CAPUTO GENNARO, COZZOLINO BARBARA
- intimati -
e
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50- A, presso lo studio dell'avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO MARIA FERRARI, per delega in calce al controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale - Bic. 2014 n. 06873 sez. SU - ud. 05-07-2016 -2- avverso la sentenza n. 18/2013 della GIUNTA SPECIALE PER LE ESPROPRIAZIONI, ISTITUITA PRESSO LA CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;
uditi gli avvocati Francesco TRAMONTANO per delega orale dell'avvocato Alessandro Biamonte, Massimo AMBROSELLI per delega degli avvocati Alessandro De Vito Piscicelli ed Ennio Magrì;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto con assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli ha respinto la domanda di indennità ai sensi dell'art. 46 1. 25 giugno 1865, n. 2359 proposta, nel marzo 2012, dai sig.ri NN CA e BA CO per il deprezzamento di un appartamento di loro proprietà, causato dalla realizzazione in sua prossimità di un viadotto che ne riduceva la luminosità, salubrità e sicurezza, nei confronti del Comune di Napoli e di FI s.p.a., rispettivamente concedente e concessionaria