Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/03/2006, n. 7031
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente Aggiunto -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO CASILLO SILOS S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato STANISLAO AURELI, rappresentato e difeso dall'avvocato INZITARI BRUNO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 16659/03 proposto da:
BANCO DI SARDEGNA S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 6, presso lo studio dell'avvocato ALESSI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale del Notaio Dott. Manlio Pitzorno di Sassari, rep. 40466 del 12/06/03, in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FALLIMENTO CASILLO SILOS S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato STANISLAO AURELI, rappresentato e difeso dall'avvocato INZITARI BRUNO, giusta delega a margine del controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 176/03 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 18/02/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/06 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
uditi gli avvocati Bruno INZITARI, Giuseppe ALESSI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale, accoglimento del secondo motivo, rinvio per il resto ad una sezione semplice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 7 dicembre 1999 il fallimento s.r.l. AS SI, in persona del curatore conveniva davanti al tribunale di Foggia la s.p.a. Banco di Sardegna per sentirla condannare in suo favore al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. in ragione della abusiva concessione di credito alla s.r.l. predetta, quando era in bonis, in quanto effettuata in presenza di elementi tali da doverne far riconoscere la situazione di impresa insolvente. Precisava che il credito così concesso aveva tenuto artificiosamente in vita la s.r.l., suscitando nel mercato la falsa opinione che si trattasse di impresa economicamente valida. La attrice chiedeva che fosse dichiarata la nullità o la annullabilità del contratto di mutuo. La banca convenuta si costituiva e resisteva eccependo anzitutto la nullità della citazione, l'incompetenza del tribunale adito, la carenza di legittimazione attiva del curatore per esservi quella dei singoli creditori danneggiati dal preteso illecito, e la prescrizione quinquennale dell'azione.
Dopo di una serie di vicende processuali che non rilevano nella prospettiva della questione di massima da esaminare in questa sede il Tribunale con sentenza non definitiva n. 2311 del 2001 dichiarava la improcedibilità della domanda avente ad oggetto la invalidità del mutuo, rigettava la eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria della banca, rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, quella di carenza legittimazione attiva del curatore e quella di prescrizione dell'azione risarcitoria.
La banca proponeva appello al quale resisteva il fallimento, che proponeva a sua vola appello incidentale. La Corte di Bari, respinta la reiterata eccezione di nullità della citazione, in parziale riforma della prima sentenza dichiarava il difetto di legittimazione attiva del curatore fallimentare a proporre l'azione risarcitoria, fondata l'eccezione di prescrizione della domanda stessa ed infondata l'eccezione di inammissibilità dell'azione revocatoria. Per quanto soprattutto attiene all'odierno giudizio, riteneva, aderendo alla pronuncia della Corte di Cassazione resa nelle citata ordinanza n. 12368 del 2001 che l'azione aquiliana in parola non costituisse azione di massa, in quanto la parte danneggiata dalla abusiva concessione del credito bancario non si identifica con la collettività dei creditori ma con ciascuno di essi, cosicché rispetto ad ognuno dei pretesi danneggiati occorre valutare, caso per caso, la sussistenza dell'illecito e del pregiudizio. Rilevava in proposito che la curatela non aveva allegato un pregiudizio risentito dall'intero ceto creditorio dal momento che la domanda identificava il danno risarcibile nella differenza tra le attività fallimentari e le passività nei confronti di soggetti diversi dalle banche, tra i quali soli dunque andrebbe suddiviso il risultato dell'eventuale esito favorevole della azione risarcitoria. La Corte barese negava che al curatore si possa riconoscere un generale potere di rappresentante dei dritti dei creditori del fallimento e, al di fuori dello strumento della revocatoria, quello di far valere in nome loro la eventuale responsabilità di terzi. Riteneva quindi che l'azione in parola fosse da assimilarsi a quella di cui all'art. 2395 c.c. e che fosse pertanto ininfluente ogni riferimento all'art. 146 della legge fallimentare per pervenire alla affermazione della legittimazione di cui si tratta, e negava la applicabilità alla vicenda della previsione della L. Fall., art. 240. Contro questa sentenza vi è ricorso per Cassazione da parte della curatela del fallimento con tre motivi. Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, in parte condizionato, la Banca di Sardegna s.p.a.. Resiste al ricorso incidentale con altro controricorso la LA del fallimento. Le parti hanno depositato memorie. La causa è stata rimessa all'esame di queste Sezioni Unite per la soluzione della questione di massima di particolare importanza relativa alla legittimazione attiva del curatore fallimentare. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.
2. Vanno esaminati, prima del ricorso principale, il secondo ed il quinto motivo del ricorso incidentale, ancorché quest'ultimo sia espressamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale, giacché con essi la Banca propone questioni pregiudiziali di rito che incidono su quella di massima il cui esame è stato demandato a queste Sezioni Unite.
2.a. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta il mancato rilievo della nullità della domanda originaria di risarcimento dei danni da abusiva concessione del credito, sotto il profilo della mancanza di specificazione. La citazione infatti, come la Corte Barese non ha notato, non indicava i singoli finanziamenti che sarebbero stati effettuati commettendo l'abuso.
2.b. Osserva il collegio che la domanda della curatela è stata interpretata dalla Corte di merito come fondata sulla allegazione di un complessivo comportamento professionale del banchiere protratto per un certo periodo, il cui effetto è stata la produzione nel mercato della percezione della impresa sovvenuta come ancora finanziabile. La domanda, rileva la sentenza impugnata sul punto, si conclude con la richiesta di un risarcimento commisurato alle passività bancarie complessive. Esattamente la Corte Barese ha ritenuto la domanda, così intesa, specificata nei suoi elementi. La doglianza è dunque anch'essa infondata.
2.c. Con il quinto motivo del ricorso incidentale la Banca lamenta il mancato esame da parte della Corte Barese di un motivo di