Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2021, n. 4845

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In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2021, n. 4845
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4845
Data del deposito : 23 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

N° 4845-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGOLAMENTI DI GIURISDIZIONE - PIETRO CURZIO - Primo Presidente - opposizione a cartella conflitto reale negativo PASQUALE D'ASCOLA - Presidente di Sezione - di giurisdizione Ud. 12/01/2021 - BIAGIO VIRGILIO -- Presidente di Sezione - PU Rel. Pres.te di Sezione - R.G.N. 13120/2018 F D S Con 4845 - Rep. ENRICA D'ANTONIO · Consigliere - G.P. COA MARIA ARNO - Consigliere - Bercellona P. G. 17/4/13 M FRO Consigliere - A G - Consigliere - A CTO -· Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13120-2018 proposto da: L M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato F B, rappresentato e difeso dall'avvocato T B;

- ricorrente -

contro 21 ADER AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del - - Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente avverso la sentenza n. 88/2018 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 30/01/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2021 dal Presidente F D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, che ha concluso per l'accoglimento, p.q.r., del ricorso;
uditi gli avvocati Francesco Brasca per delega orale e Pasquale Bucciariello per l'Avvocatura Generale dello Stato.

Fatti di causa

1. Secondo quanto già indicato nella precedente ordinanza di queste Sezioni Unite 30/01/2020, n. 2087, Michele Lipari ricorre, con atto intestato quale «regolamento di competenza» - articolato su di - un unitario motivo e notificato a mezzo p.e.c. il 20/04/2018, per la cassazione della sentenza n. 88 del 30/01/2018 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, resa sull'opposizione da lui dispiegata il 27/10/2015 al pignoramento presso terzi intentato ai suoi danni e nei confronti del terzo Edil Domus srl da Equitalia Centro spa, notificatogli il 07/04/2014 per € 177.347,59. 2. L'opposizione, nella prospettazione fattane in ricorso, era articolata sulla deduzione della mancata previa notifica delle cartelle esattoriali cui quello si riferiva (e degli atti ad esse precedenti) e di altri vizi formali del pignoramento (mancanza di motivazione, anche con riguardo all'addebito di interessi e sanzioni;
carenza di indicazione dei servizi resi coi relativi costi sostenuti;
omessa indicazione dei dati relativi alla notifica al terzo pignorato), ma pure di Ric. 2018 n. 13120 sez. SU ud. 12-01-2021 -2- violazione dell'art. 46 del dPR 602/73 e 7 della I. 212/00, di inesistenza del debito ed erronea individuazione del debitore;
ed era seguita a sentenza del giudice tributario che soltanto tra gli allegati all'odierno ricorso è indicata come resa dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì, in data 13/11/2014 (benché dagli atti di parte risulti poi pubblicata il 27 di quel mese, come poi dedotto pure, in controricorso, dall'Agenzia delle entrate - riscossione) e col n. 584, di mera declaratoria di inammissibilità del ricorso a quel giudice.

3. Sospesa l'esecuzione con provvedimento 10/11/2015 e introdotto il giudizio di merito, il giudice del tribunale peloritano, pur dato atto della negatività della dichiarazione del terzo, ha poi presupposto l'applicabilità dei principi di Cass. Sez. U. 05/06/2017, n. 13913, per dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario», fissando termine di tre mesi per la riassunzione e compensando le spese processuali.

4. All'esito della pubblica udienza di discussione del 17/12/2019, con la richiamata ordinanza interlocutoria si è ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso al successore di Equitalia Centro spa, cioè l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, entro sessanta giorni dalla comunicazione di quella: a tanto il ricorrente ha provveduto il 19/03/2020, depositando il relativo atto solamente il 30/09/2020;
ed infine l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha - notificato controricorso il 29/06/2020, cui è seguita la discussione del ricorso alla successiva pubblica udienza del 12/01/2021. Ragioni della decisione 1. Va preliminarmente e definitivamente ribadito che, in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso eseguita al successore ex lege dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate Riscossione, è invalida se - eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito a Ric. 2018 n. 13120 sez. SU - ud. 12-01-2021 -3- quest'ultimo prima dell'istituzione del nuovo Ente, così nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, poiché la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016;
pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore ex lege, cioè l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida, ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio».

2. L'ordine di rinnovazione, impartito con la richiamata ordinanza interlocutoria n. 2087/20, è stato eseguito con notifica a mezzo posta elettronica certificata all'Avvocatura generale dello Stato per la detta Agenzia del 19/03/2020;
e la prova andava prodotta, a pena di improcedibilità, entro i venti giorni dalla scadenza del termine per la rinnovazione, in applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte, che esige pure per le rinnovazioni delle notifiche dei ricorsi e per le integrazioni del contraddittorio davanti a questa Corte il rispetto del termine di procedibilità per la produzione della prova di notifica del ricorso, di venti giorni dalla scadenza del termine a quello scopo fissato (Cass. ord. 25/07/2012, n. 13094;
Cass. 21/11/2013 n. 26141;
Cass. ord. 02/04/2019, n. 9097, ove si richiamano i precedenti e si distingue tra le ipotesi della mancata ottemperanza e della tardiva dimostrazione dell'ottemperanza, sancendo l'inammissibilità nel primo caso e l'improcedibilità nel secondo).

3. Il termine da rispettare nella specie scadeva così lunedì 20/04/2020, ma il deposito ha avuto luogo soltanto il 30/09/2020, secondo quanto risulta dagli atti di cancelleria: e tuttavia ritiene il Collegio che alla sanzione di improcedibilità non debba pervenirsi nella specie, dovendo rimeditarsi la stessa necessità di eseguire la Ric. 2018 n. 13120 sez. SU - ud. 12-01-2021 -4- nuova notificazione del ricorso all'Agenzia presso l'Avvocatura generale dello Stato e dovendo qualificarsi come già di per sé sufficiente la notifica comunque a suo tempo eseguita, a mezzo posta elettronica certificata ed il 20/04/2018, appunto all'Agenzia al suo indirizzo ufficiale.

4. Infatti, sia pure in consapevole riconsiderazione dell'opposta scelta operata con la richiamata ordinanza interlocutoria, quell'ordine di rinnovazione non era necessario e la carenza della sua formale piena ottemperanza non comporta allora la sanzione dell'improcedibilità, se del caso quello intendendosi revocato ad ogni effetto: e tanto perché, ferma la nullità della notifica del ricorso al difensore costituito per il dante causa dell'Agenzia e la necessità di notificare a questa ex novo il ricorso, a tanto non deve peraltro seguire necessariamente, solo sul punto in senso diverso da quanto ritenuto nella richiamata Cass. ord. 2087 del 2020, che la notifica vada rinnovata all'Avvocatura generale dello Stato.

5. Al riguardo, il regime del tutto peculiare del patrocinio in giudizio dell'Agenzia delle entrate riscossione, disegnato da Cass. - 30008/19 come sui generis e di inusitata complessità, continua a configurare il patrocinio autorizzato come comunque eventuale e non istituzionale, benché rimesso alla volontaria individuazione in forza del separato protocollo tra l'Agenzia e l'Avvocatura: sicché, ove non sussistente al momento in cui l'atto è notificato (nella specie e per definizione, siccome rivolto al successore ex lege

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