Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2023, n. 14915
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR SS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti dell'imputato TA, direttore del quotidiano " La Voce di A" per il delitto di diffamazione a mezzo stampa nei confronti della parte civile FR;
la Corte ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art 57 cp ed ha ritenuto l'attuale ricorrente responsabile per omesso controllo sul contenuto di un articolo giornalistico, in cui si richiamava una mail inviata da FR ai vertici della Lega NO, alterandone il tenore e facendo apparire l'autore della mail quale persona venale,che dopo aver lavorato per la Lega gratuitamente, chiedeva ora di essere pagato. Fatto di Novembre 2015. Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, articolando due motivi 1.Col primo, dopo aver premesso che la mail a firma di FR era una risposta alle parole offensive pronunziate nel corso di una conferenza stampa dall'assessore Fava nei confronti di una parte dei componenti della Lega, definiti coglioni, ha lamentato il vizio di motivazione illogica. Il Giudice di appello, infatti, aveva ritenuto che le espressioni adoperate nel corpo dell'articolo avessero travisato in modo palesemente infedele e malizioso il contenuto della mali riportata, includendo frasi non presenti in essa e finendo per dipingere la persona offesa come un attivista mosso da intenti di ritorno economico personale, anziché da passione politica. Sostiene la difesa che la Corte territoriale non aveva considerato che l'articolista aveva chiarito come le parole attribuite a FR erano una provocazione, come esplicitamente scritto nel testo e che l'unico scopo del pezzo era quello di provocare un dibattito pubblico su quanto affermato da Fava;
dibattito del resto ben presente nella discussione politica locale, in cui da anni si dibatteva circa la esistenza di due anime delle Lega. Il ricorrente dà atto che le parole" adesso dovete pagarmi" scritte nell'articolo non erano presenti nella mali inviata da FR ai vertici della Lega NO ma puntualizza che risultava chiaro dal testo che FR non aveva mai ricevuto alcun compenso per l'attività politica svolta negli anni e che non si era in presenza di una autentica richiesta di denaro.
1.1.La difesa, infine, cita giurisprudenza di questa Corte di legittimità e della CEDU sul diritto di critica politica, che ha confini più elastici ed ampi rispetto al diritto di cronaca e sulla necessità di valutare l'intero testo dell'articolo di stampa, precisando che il lettore medio, senza sforzo avrebbe inteso la portata del pezzo per quello che era, cioè un contributo al dibattito politico già in essere a livello locale sulle diverse componenti della Lega NO.
2.Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge quanto alla quantificazione del risarcimento del danno, sul quale non si era formata alcuna prova, posto che la stessa persona offesa aveva dichiarato nel corso del giudizio di non aver subito alcun pregiudizio dalla pubblicazione dell'articolo, avendo proseguito a svolgere la sua attività politica. La difesa puntualizza che l'assenza di ripercussioni negative era dovuto a quanto leggibile nel testo, dal quale si comprendeva agevolmente come quella di FR fosse una boutade, in risposta alle