Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2008, n. 10455
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Posto che la ricongiunzione opera nel senso di trasferire la contribuzione - regolarmente versata (o, comunque, accreditata) presso la gestione previdenziale competente, in dipendenza del rapporto di lavoro - presso altra gestione, la quale, in forza di scelta operata dal lavoratore e ricorrendone le condizioni, è tenuta ad erogare, all'atto del collocamento a riposo, un'unica pensione, commisurata al coacervo dei contributi derivanti da tale trasferimento, la giurisdizione in tema di ricongiunzione compete al giudice deputato a conoscere del diritto e della misura di quest'unica pensione; consegue che è devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti la controversia nella quale la ricongiunzione pretesa ha per oggetto il trasferimento di contributi versati presso una gestione previdenziale diversa da quella competente ad erogare e liquidare una pensione a carico dello Stato in funzione della loro destinazione proprio a quest'ultima gestione previdenziale, mentre spetta alla giurisdizione del giudice ordinario in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie la domanda avente ad oggetto la condanna alla restituzione di contributi eventualmente non trasferibili presso lo Stato, in quanto tale controversia non incide sul diritto a pensione (Nella specie, le S.U., enunciando l'anzidetto principio, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la domanda del ricorrente riguardava esclusivamente la restituzione dei contributi versati nel corso del rapporto di lavoro svoltosi presso l'Agensud, prima del passaggio alle dipendenze del Ministero delle attività produttive, sul presupposto della asserita non inerenza di detti contributi, trasferiti dall'INPS all'INPDAP, alla pensione quale dipendente statale).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR LE EO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell'avvocato FIDENZIO Sergio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO TONELLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI Antonietta, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
I.N.P.D.A.P., MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 809/06 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 07/06/06;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/03/08 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per l'a.g.a..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 ottobre 2003 il sig. PA QU MA, dipendente del Ministero delle attività produttivo, ivi transitato, in data 12 ottobre 1993, a seguito della soppressione dell'Agenzia per la promozione sviluppo del mezzogiorno- EN (già Cassa del mezzogiorno), di cui era stato dipendente, ha convenuto avanti al giudice del lavoro di Salerno l'Inps, l'Inpdap ed il Ministero delle attività produttive proponendo le seguenti domande: a) accertare che il ricorrente ha maturato una eccedenza di contributi rispetto alla riserva matematica necessaria a fini pensionistici pari ad Euro 107.044,48;
b) condannare l'INPS, l'INPDAP ed il Ministero delle Attività Produttive, ognuno per le rispettive competenze e responsabilità, a pagare in favore del ricorrente: 1) il complesso della eccedenza contributiva versata e non computabile ai fini pensionistici nella misura di Euro 107.044,48 o in quella diversa somma che risulterà in corso di causa;
2) gli interessi e la rivalutazione monetaria dal 13.10.1993 al 31.12.1994 ed i soli interessi dal 1.1.1995 all'effettivo pagamento;
3) gli interessi legali ex art. 1283 c.c., dalla domanda giudiziale: 4) le spese e gli onorari di lite, da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari. La domanda è stata respinta nel merito dal giudice adito e poi dalla Corte d'Appello di Salerno con sent. 17 maggio/7 giugno 2006 n. 809. Il giudice del merito ha ritenuto che l'articolata e complessiva disciplina del trattamento economico del personale dell'EN, a seguito della soppressione dell'Ente, con varie