Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/11/2022, n. 32906
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 15366/2021 Numero sezionale 413/2022 Numero di raccolta generale 32906/2022 Data pubblicazione 08/11/2022 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TSAP ANGELO SPIRITO Primo Pres.f.f. CONTENZIOSO BIAGIO VIRGILIO Presidente di sez. Ud.13/09/2022 CC R.G.15366/2021 DANILO SESTINI Consigliere ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Consigliere FABRIZIA GARRI Consigliere ALBERTO GIUSTI Consigliere GUIDO MERCOLINO Consigliere M FHI Consigliere ROBERTO G C Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15366/2021 R.G. proposto da: REGIONE ABRUZZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'avvocato AVVOCATURA GRALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
ENEL GREEN POWER SPA Numero registro generale 15366/2021 Numero sezionale 413/2022 Numero di raccolta generale 32906/2022 -intimato- Data pubblicazione 08/11/2022 avverso SENTENZA di TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA n. 79/2021 depositata il 29/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere ROBERTO G C.
Fatti di causa
e ragioni della decisione Enel Green Power spa proponeva innanzi al Trap presso la Corte di appello del Lazio domanda d restituzione di canoni per derivazioni di acque pari ad euro 1.665.853,20 pretesi dalla Regione Abruzzo. Il giudice adito accoglieva la domanda con sentenza riformata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche che, decidendo l'appello della Regione Abruzzo respingeva integralmente la domanda di restituzione dell'Enel. All'esito del proposto ricorso per cassazione proposto contro la sentenza del TSAP da parte di Enel Green Power queste Sezioni Unite, con sentenza n.2504/2020, respingevano i primi due motivi di ricorso con riguardo alla maggiorazione prevista dal c.2 dell'art.1 della l.reg.Abruzzo n.38/2013 ed accoglievano il terzo, rinviando per il prosieguo la causa al Tribunale Superiore delle acque pubbliche. Il TSAP, con sentenza n.79/2021, pubblicata il 29 aprile 2021, definendo in sede di rinvio il giudizio proposto da Enel Green accoglieva l'appello, nei limiti di cui in motivazione e, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava la Regione Abruzzo alla restituzione, in favore dell'Enel Produzione spa della somma di euro 529.175,29 a titolo di canoni per derivazione acque indebitamente pretesi dalla Regione in forza della l.reg.Abruzzo n.328 del 2013, oltre interesse legali. Condannava, poi, la Regione Abruzzo al