Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/07/2018, n. 18380

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/07/2018, n. 18380
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18380
Data del deposito : 12 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11260-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

F A;

- intimato -

avverso la sentenza n. 3373/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 30/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. M M. Rilevato: che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva accolto l'appello di A F contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cosenza. Quest'ultima aveva respinto il ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento riguardante IRPEF, IVA e IRAP per l'anno 2004;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l'Ufficio si sarebbe fondato esclusivamente sugli studi di settore, senza vagliare le motivazioni addotte dal ricorrente;
Considerato: che il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è articolato in tre motivi;
che, col primo, la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.: diversamente dall'affermazione contraria della CTR, l'Ufficio aveva preso in esame la giustificazione della rottamazione dei veicoli (quale causa dell'andamento negativo del mercato), reputandóla però non provata;
che, col secondo, l'Agenzia denuncia la violazione degli artt. 115 comma 1° c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché l'aver fondato la decisione su un fatto non dimostrato avrebbe altresì determinato la violazione dell'onere della prova che sarebbe dovuto invece gravare sul contribuente, a fronte della presunzione ex art. 2729 c.c., considerato lo studio di settore accompagnato da un adeguato contraddittorio;
Ric. 2017 n. 11260 sez. MT - ud. 21-06-2018 -2- che, da ultimo, la ricorrente invoca la violazione e falsa applicazione degli artt. 62 sexies comma 30 DL n. 331/1993 e 10 comma 10 I. n. 146/1998, 39 comma 10 lett. d) DPR n. 600/1973, in combinato con gli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché i giudici di appello avrebbero ignorato che l'anomalia riscontrata (incoerenza fra dati comunicati nel modello degli studi di settore e quelli dichiarati nel modello unico) sarebbe stata annoverabile tra le presunzioni gravi, precise e concordanti;
che l'intimato non ha resistito;
che la prima censura è fondata;
che nell'avviso di accertamento è contenuta sia la giustificazione del contribuente (Le diverse rottamazioni e la concorrenza sleale hanno influito negativamente sul volume delle vendite e sul ricarico applicato), sia la risposta dell'Ufficio (Considerato che le motivazioni da Lei addotte sono generiche e/o non supportate da alcun dato o documentazione e pertanto non sono idonee ai fini di una rideterminazione dei maggiori ricavi determinati dallo studio di settore);
che anche il secondo motivo è fondato;
che, in tema di "accertamento standardizzato" mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la "presunzione" alla concreta realtà economica dell'impresa. Ne consegue che la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così Ric. 2017 n. 11260 sez. MT - ud. 21-06-2018 -3- emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente (Sez. 5, n. 27822 del 12/12/2013);
che l'Ufficio ha adempiuto ai predetti oneri, sicché la CTR ha mal valutato anche la ripartizione dell'onere della prova;
che la decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai principi di diritto sopra esposti;
che il terzo motivo resta assorbito;
che, conseguentemente, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Calabria, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
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