Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/2006, n. 16889

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In tema di elettorato passivo, la qualificazione di "ente dipendente" dalla Regione, prevista dall'art. 2, primo comma, numero 11), della legge 23 aprile 1981, n. 154 (con conseguente configurabilità, nei confronti del suo presidente, della situazione di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale), non è riferibile ad un consorzio di sviluppo industriale ove, nei confronti dello stesso, la Regione non eserciti un penetrante potere di ingerenza che la ponga in condizioni di dirigere quell'ente, utilizzandolo come strumento delle proprie determinazioni deliberative ed operative. Allorché la Regione abbia, sul predetto consorzio, poteri di controllo, attraverso il potere di scioglimento degli organi dell'ente e di commissariamento, ricorre la situazione di "ente vigilato" dalla Regione, con conseguente configurabilità, nei confronti del presidente del consorzio, della situazione di incompatibilità di cui all'art. 3, primo comma, numero 1), della citata legge n. 154 del 1981.

Nel giudizio in materia elettorale - come strutturato dall'art. 82 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (e succ. modif.) con diretta previsione di una udienza di discussione fissata con decreto presidenziale in calce al ricorso introduttivo - l'intervento in causa, ivi non specificamente disciplinato, trova la sua regolamentazione (in base alla norma di chiusura di cui al citato art. 82) nel codice di procedura civile, e quindi nell'art. 268 di detto codice che, nella formulazione attualmente in vigore, prevede quale termine dell'intervento quello della precisazione delle conclusioni, la quale, nel rito elettorale (dove manca una apposita udienza per detta precisazione), deve ritenersi coincidente con l'inizio della discussione, ossia com il momento in cui la prima delle parti invitata a discutere prende la parola. Ne consegue che, ove la discussione inizi in concreto in un'udienza successiva a quella fissata nel decreto presidenziale e prima di detta ultima udienza sia spiegato intervento da parte di terzi, l'intervento è da considerare tempestivo.

Il giudizio in materia elettorale ha ad oggetto unicamente l'accertamento del diritto dell'eletto alla permanenza nella carica, non essendo ipotizzabile un ulteriore autonomo interesse dell'organo elettivo Consiglio regionale alla sua regolare composizione (che non viene posta in discussione quale che risulti il candidato avente diritto a ricoprire la carica di consigliere), e neppure un interesse, azionabile dinanzi al giudice ordinario, alla tutela di prerogative che si paventano suscettibili di essere lese dalla applicazione di una normativa statale ritenuta confliggente con la riserva di legge reg. prevista dal proprio Statuto di autonomia. Ne deriva che va escluso l'interesse del Consiglio regionale (nella specie, della Sardegna) ad intervenire in un giudizio promosso per la dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità di un consigliere regionale.

Nell'ambito della Regione Sardegna, la quale non ha ancora provveduto a disciplinare, con propria legge, i casi di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale, trovano applicazione in via sussidiaria le disposizioni della legge statale 23 aprile 1981, n. 154, relativa all'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario; e ciò in forza dell'art. 57 dello Statuto speciale di autonomia, che - letto in coerenza e in funzione dell'esigenza costituzionale di completezza del regime di disciplina dell'accesso alle cariche elettive - consente l'applicazione della legge statale, se e fin quando la Regione non abbia legiferato nelle materie di sua competenza.

In tema di elettorato passivo, ai fini della tempestività della rimozione della causa di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, il termine di dieci giorni dalla ricevuta notifica del ricorso, di cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è stabilito per soddisfare esigenze pubblicistiche e di ordine pubblico, certamente prevalenti sull'interesse particolare del singolo elettore ricorrente e sul principio dispositivo che regola il processo civile, sicché il decorso di tale termine resta insensibile ad eventi o scelte processuali del ricorrente medesimo, e financo alla successiva rinuncia, anche prima del decimo giorno, alla domanda di declaratoria di incompatibilità, tanto più che la rinuncia alla predetta domanda non comporta l'immediata ed automatica estinzione dell'instaurato giudizio elettorale, del quale è anche parte il P.M. e nel quale possono intervenire (come nella specie) altri cittadini elettori interessati alla sua prosecuzione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/2006, n. 16889
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16889
Data del deposito : 24 luglio 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Presidente -
Dott. RORDORF EN - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI RI RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 95, presso l'avvocato FICCIAREDDA Franco, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AMADORI TOMASINA, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
ED DR IO, AR IM, AN CA, CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI;

- intimati -

e sul 2^ ricorso n. 23527/2005 proposto da:
ED DR IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTUENSE 104, presso DE LI ON, rappresentato e difeso dall'avvocato CONTU GIOVANNI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AI RI RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 95, presso l'avvocato PICCIAREDDA FRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AMADORI TOMASINA, giusta procura a margine del ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
AR IM, CONSIGLIO REGIONALE DI SARDEGNA, AN CA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CASSAZIONE;

- intimati -

e sul 3^ricorso n. 24398/2005 proposto da:
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AI RI RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 95, presso l'avvocato PICCIAREDDA FRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AMADORI TOMASINA, giusta delega a margine del ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
ED DR IO, AR IM, AN CA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 230/2005 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 01/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/07/2006 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;

udito per il ricorrente gli Avvocati PICCIAREDDA e AMADORI che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale di DU e del Consiglio Regionale della DE;

udito per il controricorrente e ricorrente incidentale ED l'Avvocato CONTU che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quelli incidentali. FATTO E DIRITTO

1. Nel giudizio promosso da PR RN nei confronti di DU A.M. - per farne dichiarare l'ineleggibilità e/o incompatibilità, L. n. 154 del 1981, ex art. 2, n. 11 e art. 3 e n. 1, alla carica di consigliere della EG DE (cui era risultato eletto), in quanto Presidente e legale rappresentante di ente dipendente o vigilato dalla EG stessa - giudizio nel corso del quale la RN aveva poi però rinunziato alla domanda relativa alla asserita incompatibilità del DU, mentre EN LA (primo dei non eletti nella stessa lista di questi), UC SP (altro cittadino elettore) e il Consiglio regionale intervenuti in udienza successiva a quella indicata nel Decreto Presidenziale in calce al ricorso (ma in momento precedente a quello di inizio della discussione), avevano esteso la domanda anche alla suddetta declaratoria di incompatibilità (la EG per escluderla, per altro, nel merito al pari della ineleggibilità, in ragione della denegata applicabilità della L.S. n. 154 del 1981 cit., nel proprio territorio) - la Corte di Appello di Cagliari, adita su gravame avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibili tutti gli interventi e respinto nel merito la domanda della RN, dichiarava viceversa tempestivi, e per tale profilo ammissibili, gli interventi del LA e dello SP, ed inammissibile, invece, l'intervento della EG, per suo difetto di interesse ad agirei dichiarava altresì ammissibile la domanda di incompatibilità proposta dal LA (dopo la rinunzia alla stessa da parte della ricorrente);
e confermava, comunque nel merito l'infondatezza di entrambe le domande.
Avverso quest'ultima sentenza depositata l'1 luglio 2005, ricorre ora il LA con quattro mezzi di Cassazione.
Costituitisi, il DU e la EG hanno, a loro volta, proposto (altrettanti) ricorsi incidentali (quello del DU affidato anch'esso a quattro motivi di impugnazione), cui resiste il LA con separati controricorsi.
La RN e lo SP non si sono costituiti, in questo giudizio. Il DU, il LA e la EG hanno anche depositato memoria.

2. I tre ricorsi, in quanto proposti contro la medesima sentenza, vanno preventivamente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 3. Disaggregate dai rispettivi ricorsi e riaggregate in ordine di pregiudizialità e di logica priorità, le questioni, che con i riferiti mezzi impugnateci si chiede a questa Corte di decidere, sono complessivamente le seguenti:
1) se abbia errato la Corte Territoriale nel ritenere ammissibile l'intervento del LA, pur effettuato solo successivamente all'udienza fissata nel Decreto presidenziale in calce al ricorso introduttivo RN (1^ mezzo del ricorso incidentale DU);

2) se abbiano, altresì, errato quei Giudici nel ritenere, per converso, inammissibile l'intervento (ancorché a loro avviso tempestivo) del Consiglio regionale, per il diverso profilo di insussistenza di un suo interesse a ricorrere (motivo unico del ricorso incidentale della EG DE);

2 bis) se la questione sub 2 non debba ritenersi preclusa per effetto del giudicato formatosi, nei confronti della EG, sul punto della tardività del suo intervento, quale dichiarata dal Tribunale e da essa non appellata (controricorso LA);

3) se potesse il LA, nel suo intervento, reintrodurre la domanda, per declaratoria di incompatibilità, abbandonata dalla originaria ricorrente (2^ mezzo del ricorso incidentale DU);

4) se, nell'escludere l'applicabilità nel territorio della EG DE, della L.S. n. 154 del 1981, la Corte cagliaritana non abbia erroneamente interpretato e falsamente applicato sia l'art. 3 della L. Cost. n. 2 del 2001, sia l'art. 57 dello Statuto di autonomia;
e
se l'esegesi, di dette norme, da essa presupposta, non si ponga in contrasto con il precetto del l'art. 51 Cost. (motivi da 1 a 3 del ricorso principale LA);

5) se non abbia errato la Corte Territoriale nel ritenere che, in virtù del meccanismo di cui all'art. 57 dello Statuto, sia applicabile, in materia di disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità per la elezione a consigliere regionale, la legge statale speciale, di cui al D.P.R. n. 1462 del 1948, contenente, a differenza della L. n. 154 del 1981, specifici riferimenti alla DE (ancorché abbia poi escluso che detta legge contenga previsioni corrispondenti alle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità dedotte dal LA) (motivi terzo e quarto del ricorso incidentale DU);

6) se, in ipotesi di ritenuta applicabilità nella fattispecie della L.S. n. 154 del 1981, nel merito, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi previste, non siano comunque irriferibili al Presidente di un Consorzio per area industriale (come quello, appunto, presieduto dal DU), in ragione dell'inesistenza di un rapporto di dipendenza di detti consorzi rispetto alla EG (controricorso DU), ovvero se non sia all'uopo sufficiente, quanto meno ai fini della incompatibilità, un rapporto di vigilanza in senso lato che si traduca, come nella specie, in un controllo della EG idoneo ad incidere sul processo formativo della volontà del consorzio, ad esempio concorrendo alla nomina dei suoi rappresentanti (4 motivo del ricorso LA);

7^) se, ai fini della tempestività delle dimissioni idonee ad evitare la decadenza per incompatibilità, il termine di dieci giorni dalla ricevuta notifica del ricorso, all'uopo stabilito dalla L. n.154 del 1981 cit., art. 7, non si "cristallizzi", comunque, una volta
decorso, per cui sia irrilevante la successiva rinunzia, anche prima del decimo giorno, da parte della ricorrente, alla domanda di declaratoria di incompatibilità (4^ motivo del ricorso LA);
ovvero se la riferita norma non debba ritenersi abrogata o, in subordine, debba interpretarsi nel senso che la rinuncia al ricorso nel termine suddetto lasci aperto lo spatitum deliberandi (controricorso DU), ne' questo possa essere interrotto (con riapertura del termine L. n. 154 del 1981, sub art. 7) dall'atto di intervento (ivi).

4. La prima questione, sulla tempestività o meno dell'intervento del LA, va risolta in senso affermativo, dal che l'infondatezza del primo motivo del ricorso incidentale DU.
Correttamente ha ritenuto, infatti, al riguardo la Corte Territoriale che nel giudizio in materia elettorale - come strutturato del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82 (e successive modifiche) con diretta
previsione di una udienza di discussione fissata con decreto presidenziale in calce al ricorso introduttivo l'intervento in causa, ivi non specificatamente disciplinato, debba allora trovare la sua regolamentazione (in base alla norma di chiusura di cui al citato articolo 82) nel codice di procedura civile, e quindi nell'art. 268 di detto codice che, nella formulazione attualmente in vigore, prevede quale termine dell'intervento quello della precisazione delle conclusioni.
E del pari corretto e il corollario, che da tale premessa quei Giudici hanno tratto, nel senso che la precisazione delle conclusioni, per la quale il rito elettorale non prevede - come detto - una apposita udienza, non possa, altrimenti, nel contesto di questo, che coincidere con l'inizio della, discussione (con il momento, cioè, in cui la prima delle parti invitata a discutere prende la parola).
Per cui appunto, ove - come nel caso di

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