Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/04/2021, n. 9549

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Massime1

La causa di esonero dall'obbligo formativo per gli avvocati che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età, introdotta dall'art. 11, comma 2, della l. n. 247 del 2012, incidendo in maniera innovativa e più favorevole sull'obbligo deontologico di formazione continua dell'avvocato, si applica anche al procedimento disciplinare nel quale si contesti l'inosservanza di tale obbligo in relazione a periodi precedenti l'entrata in vigore della medesima disposizione, in applicazione del regime transitorio di cui all'art. 65, comma 5, della citata legge nella parte in cui prevede che le norme del codice deontologico trovino applicazione nei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.¿

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/04/2021, n. 9549
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9549
Data del deposito : 12 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

№ 9 549-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE MARGHERITA CASSANO - Presidente Aggiunto - AVVOCATI GUIDO RAIMONDI - Presidente di Sezione - Ud. 09/02/2021 - - Presidente di Sezione - U.P.cam. FELICE MANNA - Consigliere - R.G.N. 23637/2020 AMELIA TORRICE hon 9548 ANTONIO VALITUTTI - Consigliere - Rep. Gu. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - LINA RUBINO - Consigliere - -Rel. Consigliere - ROBERTO GIOVANNI CONTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23637-2020 proposto da: M F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato M B, rappresentato e difeso da sé medesimo;

- ricorrente -

contro 66 سرے 21 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO - SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, C.O.A. CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO, -C.N.F. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 124/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 17/07/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano rigettare il ricorso. FATTI IN CAUSA Il COA di Bolzano disponeva l'apertura di un procedimento disciplinare a carico dell'Avv. Franco M, addebitandogli la violazione del regolamento di formazione continua adottato da detto Ordine con delibera del 25.5.2007, per non avere assolto l'obbligo formativo previsto dall'art. 9 nel triennio 2008/2010, atteso che aveva raggiunto il numero di 29 crediti in luogo del tetto di 50 ore prescritto. Il COA di Bolzano, con la decisone pubblicata il 26 novembre 2004, riconosceva la fondatezza dell'addebito ed irrogava all'incolpato la sanzione della censura. Su impugnazione dell'Avv. M il Consiglio Nazionale forense, con decisione n. 124/2020, depositata il 17 luglio 2020, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminava la sanzione da applicare all'incolpato in quella dell'avvertimento. 2 Ric. 2020 n. 23637 sez. SU - ud. 09-02-2021 Secondo il CNF i due profili censori proposti dal ricorrente, volti a sostenere, da un lato, la possibilità di assolvere l'obbligo formativo anche attraverso una professionalità aliunde acquisita sul campo e mediante lo svolgimento ad alti livelli della professione forense e, dall'altro lato, la rilevanza degli impegni lavorativi tale da giustificare una deroga all'obbligo formativo, erano destituiti di fondamento. Quanto al primo, il CNF richiamava i precedenti resi dal medesimo organo che aveva chiarito l'impossibilità di considerare ai fini dell'obbligo formativo l'esperienza professionale maturata in un settore del diritto o il generico richiamo all'attività formativa svolta in proprio su materie di interesse. Sul secondo profilo, il CNF rilevava che l'obbligo formativo non poteva subire deroga in ragione degli impegni professionali ritenuti assorbenti, ancora una volta richiamando i principi espressi dallo stesso CNF in precedenti decisioni. Il CNF, peraltro, ritenendo che l'incolpazione formulata nei confronti dell'Avv. M era stata formulata sulla base dell'art. 13 del C.D.F. previgente, poi integrato dal regolamento sulla formazione permanente approvato dal CNF il 13.7.2007, corrispondente al nuovo art. 15 del C.D.F. in cui non era indicato un autonomo apparato sanzionatorio, riteneva di dovere applicare all'Avv. M, in forza del principio del favor rei -in applicazione dell'art. 65, co. 5 I. n. 247/2012-, l'art. 70, co. 6 dello stesso codice deontologico e la sanzione dell'ammonimento per la violazione del regolamento del CNF e del Consiglio dell'ordine di appartenenza. L'Avv. M ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il COA di Bolzano, il CNF ed il Ministero della giustizia non si sono costituiti. 3 Ric. 2020 n. 23637 sez. SU - ud. 09-02-2021 Il Procuratore Generale ha concluso con requisitoria scritta insistendo per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Consiglio Nazionale forense che, in quanto soggetto terzo rispetto alla controversia e autore della impugnata decisione, è privo di legittimazione nel presente giudizio, le parti del quale vanno individuate nel soggetto destinatario del provvedimento impugnato, nel COA locale che, in sede amministrativa, ha deciso in primo grado e nel Procuratore generale presso la Corte di Cassazione (tra varie, si vedano Cass., S.U., 6 giugno 2003, n. 9075;
7 dicembre 2006, n. 26182;
13 giugno 2008, n. 19513;
24 gennaio 2013, n. 1716;
24 febbraio 2015, n. 3670;
27 dicembre 2016, n. 26996;
18 aprile 2018, n.9558).

1.1 Analoga statuizione di inammissibilità va adottata con riguardo al ricorso notificato al Ministro della Giustizia, anch'esso privo di legittimazione passiva nel presente giudizio.

2. Con il primo motivo si deduce la violazione del principio iura novit curia e dell'art. 11, co. 2 I. 31 dicembre 2012, n. 247, in relazione all'art. 101, co. 2 Cost.

2.1. Secondo il ricorrente il CNF avrebbe dovuto rilevare ex officio la causa di esclusione della rilevanza disciplinare della mancata osservanza dell'obbligo di formazione, tenuto conto che nel triennio di riferimento il ricorrente aveva raggiunto in data 22.11.2010- il - sessantesimo anno di età e che, quindi, trovava applicazione l'esenzione prevista dall'art. 11 della I. n. 247/2012, vigente al momento della irrogazione della sanzione.

2.2. Evidenziava che la sentenza impugnata aveva totalmente tralasciato di esaminare tale profilo. 4 Ric. 2020 n. 23637 sez. SU - ud. 09-02-2021 3. Il ricorrente ha, poi, prospettato il vizio di motivazione perplessa, incongrua ed illogica "integrante il disvalore insito nel criterio epistemico-giuridico fatto palese dal brocardo prevaricatio est transire dicenda", nonché il vizio logico-giuridico di artificiosa superfetazione/inferenza concettuale non abilitata dalla logica formale (ex falso quod libet). Il ricorrente si riportava, quindi, al contenuto della memoria depositata il 24.5.2018, da valere come motivi di impugnazione della sentenza, concernenti le modalità di acquisizione della professionalità rispetto a quelle regolamentate aliunde dall'Ordine professionale, con conseguente annullamento della sentenza adottata dal COA di Bolzano, al fine di ripristinare la legalità.

4. Il secondo motivo di ricorso, che merita un esame prioritario per ragioni di ordine logico, è inammissibile, non ricorrendo nella sentenza impugnata il vizio di motivazione apparente contestato, tenuto conto che quest'ultima risponde ai criteri fissati da queste Sezioni Unite con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014. 4.1. È noto, infatti, che in ragione del regime previsto dal nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alla sentenza gravata, l'impugnazione della sentenza di merito è consentita soltanto per ""omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". Si è poi aggiunto che tale disposizione deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Ne consegue che l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico", nella 5 شر Ric. 2020 n. 23637 sez. SU - ud. 09-02-2021 "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (sul punto, tra varie, Cass., S.U., 7 aprile 2014, 8053;
Cass., S.U., 20 ottobre 2015, n. 21216 e 28 ottobre 2015, n. 21948).

4.2. Orbene, nel caso di specie, il CNF ha dato conto delle ragioni poste a base della decisione che ha disatteso il ricorso proposto dall'Avv. M, esplicitando l'infondatezza dei rilievi dallo stesso esposti alla sentenza del COA di Bolzano tanto con riferimento alle modalità di assolvimento dell'obbligo formativo che all'impossibilità di ritenere esonerato l'avvocato da siffatto obbligo in ragione del carico rappresentato dall'attività professionale svolta.

4.3. Peraltro, la medesima censura, nella parte in cui prospetta un vizio di illogicità della decisione, laddove avrebbe omesso di valutare, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, l'attività di autoformazione aliunde svolta dal ricorrente, è parimenti inammissibile, censurando, sotto il profilo di un vizio di natura processuale, un vizio di violazione di legge, correlato alla non corretta applicazione della disciplina normativa in tema di obblighi di formazione. Violazione che va recisamente esclusa, considerando che il CNF si è pienamente conformato alla previsione contenuta nel regolamento relativo alla formazione continua adottato dal COA di Bolzano, laddove indica espressamente le attività formative e gli eventi formativi che consentono l'assolvimento dell'obbligo di formazione, fra i quali è esclusa l'attività di autoformazione correlata all'attività professionale. Ciò, peraltro, in piena linea di continuità con l'orientamento espresso in maniera consolidata dal CNF, a cui tenore l'obbligo di formazione continua dell'avvocato non può essere surrogato dallo svolgimento dell'attività autoformativa - sent. CNF n. 204/2017- o anche

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