Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/2015, n. 1509
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S S - Presidente -
Dott. G M C - Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. G F A - rel. Consigliere -
Dott. L A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso 28656-2008 proposto da:
COMUNE DI CRISPIANO (c.f. 80008910731), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 295, presso l'avvocato O C, rappresentato e difeso dall'avvocato C G, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IMPRESA PERRINI NICOLA (C.F. PRRNCL32125DL71R), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via AUGUSTO AUBRY 2, presso l'avvocato M A A, rappresentata e difesa dall'avvocato P D, giusta procura a margine del controricorso;
SEMERARO GIOVANNI (C.F. SMRGNN43AL7D643B), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARONIO 54/A, presso l'avvocato B R, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 212/2008 della CORTE D'APPELLO DI LECCE - SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 03/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato G. CODA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente Impresa N. Perrini, l'Avvocato D. PERRINI che si riporta;
udito, per il controricorrente S, l'Avvocato R. BARBERIO che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Comune di Crispiano, con contratto in data 21 agosto 1980 n. 42, ha affidato i lavori di costruzione di una scuola materna in zona Crispianello, all'impresa di Perrini Nicola.
2. L'opera è risultata inidonea alla sua destinazione a causa dell'esistenza di gravi vizi e difetti di costruzione tanto che il Sindaco, con ordinanza n. 9/85, ha dovuto disporre la chiusura della scuola materna per pericoli alla salute ed all'integrità dei piccoli allievi.
2.1. I vizi e difetti, in particolare, consistenti in umidità dei muri perimetrali, infiltrazioni nel solaio di copertura, erano dovute all'impianto della fabbrica al di sotto del contiguo piano stradale e al centro di un invaso naturale, permeabile a qualsivoglia tipo di infiltrazione, nonché alla realizzazione del vespaio con materiale inidoneo, capace di agevolare la risalita dell'umidità per capillarità, ed all'assenza di coibentazione termica sui solai, murature e pavimenti.
3. Il Comune, anche a seguito della richiesta di un accertamento tecnico preventivo, ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Taranto, l'impresa Perrini Nicola e l'ing. S Giovanni, direttore dei lavori, per sentirli dichiarare responsabili dei gravi vizi e difetti della costruzione e perciò condannarli al risarcimento dei danni subiti, oltre che al pagamento delle spese giudiziali e di ATP.
3.1. L'impresa e il direttore dei lavori si sono costituiti, hanno sollevato eccezioni preliminari e chiesto il rigetto della domanda.
4. Il Tribunale di Taranto, ha accolto la domanda e condannato i convenuti, in solido, per avere concorso alla determinazione dell'evento, al pagamento dei danni e delle spese.
5. Investita degli appelli proposti dai due condannati, nonché da quello incidentale del Comune, la Corte territoriale di Lecce - sezione di Taranto, ha accolto gli appelli principali e riformato la sentenza di primo grado, respingendo la domanda introduttiva del giudizio proposta dal Comune, condannando quest'ultimo alla rifusione delle spese processuali.
6. Secondo la Corte territoriale, l'azione risarcitoria proposta dal Comune, a seguito della consegna della relazione del tecnico incaricato dal Comune (ing. B), avvenuta il 22 agosto 1985, ossia dal momento in cui il committente aveva conseguito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti costruttivi e della loro derivazione causale, e dopo che il suo legale aveva contestato, con lettera raccomandata del 10 dicembre 1985, i vizi della costruzione (p. 50 sent.), era prescritta in quanto la domanda giudiziale era stata notificata solo il 13 settembre 1989 e cioè, nonostante l'interruzione del decorso del termine per la notificazione del ricorso per accertamento tecnico preventivo, ben oltre l'anno da quando tale procedimento si era concluso, il 22 febbraio 1988. Il termine annuale di prescrizione, di cui all'art. 1669 c.c., comma 2, decorrente dalla data di ultimazione dell'accertamento tecnico preventivo, sarebbe spirato il 22 febbraio 1989, ossia circa sei mesi prima dell'introduzione del giudizio risarcitorio.
8. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, con due articolati motivi di ricorso, illustrati anche con memoria, il Comune di Crispiano.
9. L'impresa Perrini Nicola e il direttore dei lavori, ing. S, resistono con controricorso e memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo mezzo di ricorso (Violazione, falsa e omessa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione all'art. 1669 c.c., ossia delle norme afferenti la decorrenza della prescrizione in tema di gravi vizi della costruzione di opera pubblica: art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;
Omessa applicazione dell'art. 2946 c.c.;
Omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per omessa valutazione delle risultanze della prova documentale: art. 360 c.p.c., n. 5) il Comune ricorrente pone a questa Corte cinque quesiti di diritto: a) "In tema di appalto di opera pubblica, perché possa cominciare a decorrere il termine di prescrizione per l'azione di risarcimento danni ex art. 1667 c.c. e/o art. 1669 c.c. è indispensabile che sia eseguito il collaudo dell'opera ai sensi di legge?";
b) "Per collaudo dell'opera pubblica va inteso esclusivamente il collaudo come disciplinato dalle disposizioni di legge vigenti al momento dell'appalto o della sua esecuzione?";
c) "In assenza del collaudo, l'opera pubblica può dirsi compiuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c.?";
d) "In assenza di collaudo dell'opera pubblica e, quindi, di
compimento dell'opera, la prescrizione decorre dalla conoscenza dei vizi o piuttosto decorre dal compimento dell'opera?";
e) "In assenza di collaudo dell'opera pubblica e, quindi, di compimento dell'opera, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per vizi dell'opera realizzata è quella di cui all'art. 1669 c.c. o non piuttosto quella decennale ex art. 1946 c.c.?". Premette la ricorrente che l'opera pubblica in questione non è stata mai collaudata, tale non essendo - come erroneamente affermato dal giudice distrettuale - la relazione a firma dell'arch. E, eseguita per incarico dell'impresa appaltatrice. Infatti, il collaudatore viene nominato dall'Amministrazione e redige, ai sensi del R.D. n. 350 del 1895, art. 91 e D.P.R. n. 1063 del 1972, art. 36 il certificato di collaudo che, nella specie, non è mai stato rilasciato.
Ne consegue che l'opera pubblica non potrebbe essere considerata consegnata, ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c., e che quindi il termine di prescrizione dell'azione in