Cass. civ., SS.UU., ordinanza 18/04/2023, n. 10398

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 18/04/2023, n. 10398
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10398
Data del deposito : 18 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6080-2022 proposto da: ASSOCIAZIONE NAZIONALE CHIMICI DI PORTO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati V P e V P C;
-ricorrente -

contro

F VNCENZO, rappresentato e difeso dagli avvocati G P e SALVATORE D'ARRIGO;
-controricorrente -

contro

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE, CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA, CHEMICAL CONTROLS S.R.L., MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI;
-intimati - avverso la sentenza n. 256/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/01/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere ANNALISA D P;
lette le conclusioni scritte del Sostituto ProcuratoreGenerale R S, il quale chiede che la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 256 del 4 gennaio 2022 il Consiglio di Stato, adito da V F, ha riformato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio del 16 aprile 2018 n. 4135 e, in accoglimento dell’appello e del ricorso di primo grado, ha annullato «gli atti con esso impugnati limitatamente all’interesse del ricorrente».

2. V F, laureato in ingegneria chimica e abilitato all’esercizio della professione di ingegnere industriale, aveva impugnato la nota del 24 agosto 2016 n. 12512, con la quale il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Civitavecchia F G (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale) aveva rigettato la sua istanza di iscrizione nel registro tenuto ai sensi dell’art. 68 del codice della navigazione, nonché tutti gli atti presupposti, ivi compresi la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 1160 del 10 dicembre 1999 e l’art. 12 del decreto presidenziale dell’Autorità Portuale del 20 febbraio 2014. 3. Nel giudizio, promosso con ricorso notificato alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’Autorità Portuale, nonché alla controinteressata Chemical Controls s.r.l. ( società alla quale sono affidate le verifiche di competenza dei consulenti chimici di porto nell’ambito portuale di Civitavecchia e Fiumicino) era intervenuta ad opponendum , in grado di appello , l’Associazione Nazionale dei Chimici di Porto ( ANCP), la quale aveva fatto valere l’interesse degli associati rappresentati (ossia i consulenti chimici di porto già iscritti nel registro istituito ai sensi del richiamato art. 68 cod. nav.) al mantenimento degli atti impugnati, che richiedevano quale condizione per l’iscrizione, oltre alla laurea ed alla abilitazione professionale, il tirocinio pratico annuale ed il superamento di una prova teorica.

4. Con la sentenza qui impugnata il Consiglio di Stato, per quel che rileva in questa sede, ha innanzitutto ritenuto ammissibile l’intervento dell’associazione e respinto l’eccezione di difetto di contraddittorio processuale nel giudizio di primo grado, sul rilievo che l’associazione, seppure legittimata ad intervenire, non rivestiva la qualità di controinteressato, propria solo del soggetto, individuato nell’atto o facilmente individuabile, titolare di un interesse eguale e contrario a quello del ricorrente, e, quindi, diretto ed immediato, interesse che nella specie andava individuato solo in capo alla ChemicalControls s.r.l.. 4.1. Nel merito il giudice d’appello, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, ha rilevato che: a) la figura di consulente chimico del porto evoca non una specifica professione in senso proprio, bensì un’attività libero professionale riservata ai laureati in chimica, ingegneria chimica e ingegneria industriale iscritti, oltre che nei rispettivi albi professionali, nel registro previsto dall’art. 68 cod. nav.;
b) il consulente chimico del porto rende una prestazione professionale nell’interesse del privato che, dovendo svolgere operazioni in area portuale, è tenuto a far certificare da un professionista abilitato la non pericolosità delle operazioni stesse;
c) il legislatore non ha dato una definizione normativa del consulente chimico né ha stabilito quali debbano essere i requisiti necessari per l’iscrizione nel registro,alla quale, secondo la previsione dell’art. 68 cod. nav., il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali , può subordinare l’esercizio delle attività che devono essere svolte in area portuale sotto la vigilanza del comandante del porto;
d) il tirocinio pratico e l’esame teorico sono stati previsti quali requisiti di iscrizione dalla circolare ministeriale del dicembre 1999 che, nella sostanza, ha istituito un provvedimento di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, in assenza delle necessarie previsioni legislative di rango primario;
e) gli artt. 33 Cost., 2229 cod. civ. e 2, comma 2, del d.P.R. n. 137 del 2012 riservano al legislatore il potere di richiedere per determinate professioni l’iscrizione all’albo e di stabilire le condizioni necessarie per l’iscrizione medesima e, pertanto, detto potere non poteva essere esercitato dal Ministero con atti amministrativi, perché l’art. 68 cod.nav. non autorizza le autorità del sistema portuale a limitare l’esercizio dell’attività libero professionale, né detta autorizzazione può essere fatta discendere dal principio di precauzione sancito dall’art. 191 del TFUE;
f) l’iscrizione del ricorrente nel registro, quindi, non poteva essere negata facendo leva sulla mancanza del tirocinio formativo e sul mancato superamento della prova teorica.
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