Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 02167
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AV VA, nata a [...] al Tagliamento il 25/06/1995 AV MO, nata a [...] il [...] BU CA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/12/2021 della Corte d'appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARILIA DI NARDO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
lette le conclusioni dell'avv. IGNAZIO BALLAI, difensore di VI IN, VI IC e VI CA, che concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 06/12/2021, la Corte d'appello di Cagliari dichiarava inammissibile l'appello proposto da IN VI, IC VI e CA VI contro la sentenza del 20/01/2021 del G.u.p. del Tribunale di Cagliari per essere stato lo stesso appello proposto oltre il termine di legge. Dopo avere rilevato che, per il deposito di tale sentenza del 20/01/2021, il G.u.p. del Tribunale di Cagliari aveva indicato nel dispositivo il termine del novantesimo giorno da quello della pronuncia, che tale termine era stato successivamente prorogato e che l'avviso di deposito della sentenza era stato notificato alla parte il 29 giugno 2021, la Corte d'appello di Cagliari riteneva che il termine di trenta giorni per proporre l'appello decorresse da tale giorno di esecuzione della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza (29 giugno 2021), con la conseguenza che, poiché l'appello delle imputate era stato depositato solo il 29 settembre 2021, esso si doveva ritenere presentato oltre il predetto termine di legge per proporre l'impugnazione.
2. Avverso l'indicata ordinanza della Corte d'appello di Cagliari, hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, IN VI, IC VI e CA VI, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo. Con tale motivo, le ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale. Nel dare atto dell'orientamento della Corte di cassazione secondo cui, nel caso di proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., il dies a quo per l'impugnazione decorre dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga qualora questo sia stato comunicato e notificato alle parti del processo, mentre, in caso contrario, il termine decorre dal giorno di notificazione alle parti dell'avviso di deposito della sentenza (Sez. 6, n. 29150 del 09/05/2017, Briganti, Rv. 270697- 01), le ricorrenti rappresentano che, «[a] tal riguardo, dunque, è controversa l'ipotesi in cui il difensore prenda conoscenza dell'avvenuta concessione della proroga