Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1980, n. 2995
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Per i beni del Demanio marittimo, quale la spiaggia, da intendersi comprensiva dell'arenile, e cioe di quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, restando potenzialmente idoneo ai pubblici Usi del mare, la cosiddetta sdemanializzazione non puo verificarsi tacitamente, ma richiede un espresso e formale provvedimento dell'autorita amministrativa, di carattere costitutivo, tanto sotto il vigore dell'attuale codice della navigazione (art 35), quanto in base alla legislazione anteriore (art 157 del codice della marina mercantile del 1877). Pertanto, in difetto di tale provvedimento, l'arenile non perde la propria qualita di bene demaniale, con la conseguenza che il possesso del medesimo da parte del privato e improduttivo di effetti nei rapporti con l'amministrazione (artt 690 del codice civile del 1865 e 1145 primo comma del codice civile vigente), e, in particolare, e inidoneo all'acquisto della proprieta per usucapione. ( V 2756/78, mass n 392162; ( V 2231/49).*