Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2019, n. 47569

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2019, n. 47569
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47569
Data del deposito : 22 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da HI EH, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/04/2019 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza dell'8 aprile 2019, il Tribunale di Firenze ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall'odierno ricorrente HI EH avverso il decreto con cui il pubblico ministero - in procedimento aperto in ordine ai reati di cui agli artt. 4 I. 13 dicembre 1989, n. 401, 718, 719 e 720 cod. pen. - aveva convalidato il sequestro probatorio effettuato dalla polizia giudiziaria di materiali e denaro rinvenuti a seguito di sopralluogo in un locale pubblico recante le insegne "Sala da gioco Slot-Vtl" "Le Regine", nonché del medesimo locale.

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore del predetto, deducendo con il primo motivo la violazione degli artt. 125, comma 3, e 355, comma 2, cod. proc. pen. per inesistenza della motivazione del decreto di convalida, confermato in sede di riesame. In particolare - si osserva - la motivazione è costituita da un timbro apposto sul verbale di perquisizione e sequestro in cui si legge "Il P.M. V° Convalida l'atto di P.G. compiuto in presenza dei presupposti di legge", senza neanche un rinvio alle argomentazioni spese nel verbale di sequestro. Manca, dunque, l'esposizione, anche succinta, di quali siano le esigenze probatorie poste a base del vincolo.

3. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 325 (recte. 324), comma 3, cod. proc. pen. per non aver l'ordinanza impugnata accolto la richiesta di integrazione probatoria avanzata della difesa relativa agli atti d'indagine menzionati riassuntivamente nel verbale di sequestro, vale a dire le dichiarazioni rese dall'indagato, quelle di una persona assunta a s.i.t., i rilievi foto e video effettuati. Tenendo anche conto dell'assenza di motivazione del provvedimento fatto oggetto di riesame, diversamente da quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, gli stringati riassunti dei menzionati atti d'indagine contenuti nel verbale di sequestro non avevano consentito alla difesa di comprendere quali fossero gli atti sui quali si fondava il provvedimento impugnato.

4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l'errata applicazione dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. per aver il giudice del riesame ritenuto che il dissequestro non potesse comunque disporsi, trattandosi di oggetti e denaro soggetti a confisca

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