Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/03/2005, n. 6313

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In tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, disciplinata dall'art. 72, più volte modificato, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, alla formazione dei ruoli - senza distinzione alcuna fra ruoli principali (riguardanti i tributi dovuti in base a denunzia) e suppletivi (attinenti a denunce tardive o all'accertamento dell'ente impositore) - relativi agli anni 1995, 1996 e 1997, ed all'apposizione del visto agli stessi si applicano le disposizioni dettate dall'art. 30, comma 19, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - secondo il quale alla riscossione dei ruoli erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e i termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali, sono prorogati al 29 febbraio 2000 -, nonché la proroga fino al 31 dicembre 2000 disposta dall'art. 99, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/03/2005, n. 6313
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6313
Data del deposito : 23 marzo 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M S - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. D N V - Consigliere -
Dott. C M R - Consigliere -
Dott. F E - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
N S, residente in Baiano (AV) al Corso Garibaldi n. 33, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Buccari n. 3 presso Maria Teresa Acone insieme con l'avv. F E che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
il Comune di Baiano, in persona del Sindaco pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza n. 92/04/03 depositata il 16 aprile 2003 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania (sezione staccata di Salerno).
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 febbraio 2005 dal Cons. Dott. Michele D'ALONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M M, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero per il rigetto dello stesso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 26 maggio 2004 al Comune di Baiano (depositato il 10 giugno 2004), N S, in forza di un solo motivo chiedeva, "con la condanna del Comune alle spese e all'onorario per un giudizio che non avrebbe dovuto proprio sorgere", di cassare la sentenza n. 92/04/03 depositata il 16 aprile 2003 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania (sezione staccata di Salerno), con la quale era stato rigettato l'appello che egli aveva presentato contro la decisione (n. 332/02/01) della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino che aveva dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso l'"avviso di pagamento" con il quale detto Comune "pretendeva l'importo di L. 203.000 per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anno 1996".
Il Comune intimato non si costituiva ne' svolgeva attività difensiva innanzi a questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza gravata la Commissione Tributaria Regionale della Campania (sezione staccata di Salerno) - premesso (1) che il 13 dicembre 1999 il Comune di Baiano aveva notificato al ricorrente un "avviso di accertamento in rettifica TARSU per l'anno 1996 a seguito di accertamento d' ufficio" ed emesso "avviso di pagamento a mezzo concessionaria GEI s.p.a. notificato il 13 gennaio 2001" per l'accertata "differenza";
(2) che il contribuente aveva proposto ricorso "avverso detto avviso scilicet, di pagamento...eccependo irregolarità procedimentale nella proposizione dell'atto, nonché decadenza dei termini";
(3) che "la Commissione tributaria prov.le di Avellino rigettava il ricorso a norma dell'art. 19 del D. Lgs. 546/92 per inammissibilità, non ritenendo atto arbitrariamente recte, autonomamente impugnabile" e (4) che nel suo appello il NAPOLITANO aveva contestato "detta motivazione" ed eccepito "nuovamente la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo di detta imposta" -, dopo aver affermato di "non condividere le motivazione della sentenza di 1^ grado" in quanto "se è vero che l'art. 19 indica tassativamente gli atti che il contribuente può impugnare dinanzi alla Commissione Tributaria, e che in detto elenco non è indicato esplicitamente l'avviso di pagamento, è pur vero che detto avviso può essere assimilato alla cartella di pagamento o all'avviso di liquidazione del tributo, in quanto come tali atti è idoneo a rispondere alla finalità di quantificare l'importo da pagare", ha rigettato il gravame del contribuente osservando che:
- "perché detto atto possa essere autonomamente impugnabile è necessario che l'impugnazione riguardi solo vizi propri dell'atto e non il "merito" dell'imposta richiesta";

- "nel caso in specie visto che avverso l'accertamento il contribuente ha fatto acquiescenza, l'unica eccezione che può essere posta è quella relativa alla decadenza dei termini di richiesta e di iscrizione a ruolo della maggiore imposta accertata";

- "al riguardo, come giustamente sostenuto dall'Ufficio, detta eccezione va rigettata in quanto l'art. 30 della legge 482/99 così modificato dall'art. 99 2^ comma della legge 342/2000, ha prorogato per la TARSU i termini scadenti il 31.12.99 al 31.12.2000" per cui, "poiché il ruolo è stato approvato il 28.12.2000 entro l'anno dalla notifica dell'avviso di accertamento, non si è verificata la lamentata decadenza".

2. Con l'unico motivo di ricorso il contribuente - dopo aver esposto in "FATTO" che: (1) "nell'anno 1992 il Comune provvede ad una revisione generale a tavolino della materia imponibile con formali avvisi di accertamento assentiti dai cittadini o con accettazione delle denunce, il tutto con decorrenza dal 01/01/-1992";
(2) "tutti gli assistiti assolvono l'iscrizione a ruolo, saldando il debito della tassa derivante da tale definizione concordata (valevole anche per gli anni successivi, art. 10, c. 2, DPR n. 507/93), con tariffa elevata di L. 2000/mq, coprendo l'intero costo del servizio (art. 61 e 65 cit. D.P.R. n. 507;";
(3) "tutti, medio tempore, non realizzano variazioni ai propri locali tali da implicare presupposto di infedele o omessa denuncia ovvero di recupero di evasione";
(4) "nel corso dell'anno 1996 il Comune procede con sopralluoghi di propri tecnici a rilevare, per l'intero territorio comunale, le consistenze effettive delle unità immobiliari e/o aree tassabili ai fini della TARSU";
(5) "sulla base del risultato delle indagini l'Ente provvede ad eseguire accertamenti e consequenziali iscrizioni a ruolo a far tempo regolarmente dal 1 gennaio 1997: tributi che tutti assolvono, di buon grado a tutt' oggi, per effetto di una tariffa quasi dimezzata (L. 1.200/mq per abitazione e L. 500/mq per pertinenze), essendosi ampliata notevolmente l'area imponibile in virtù dei citati sopralluoghi";
(6) "a fine anno 1998 l'Ente decide di riesumare la tassazione per gli anni 1995 e 1996, provvedendo ad accertamenti e alle relative iscrizioni a ruolo nell'anno 2000, sottoponendo a tassazione, nel caso in esame, la maggiore area rilevata ex sopralluoghi del 1996 con le tariffe di l. 1.800/mq per abitazione e L. 500/mq per pertinenza";
(7) aveva "esperito inutilmente il rimedio della revocazione" - lamenta, ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., "violazione e falsa

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