Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2009, n. 16340

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Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2009, n. 16340
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16340
Data del deposito : 13 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 14418/2006 proposto da:
OL DO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

contro
SIRAT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell'avvocato PETTINARI LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 7060/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/11/2005 R.G.N. 8859/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2009 dal Consigliere Dott. PICONE PASQUALE;

udito l'Avvocato GRAZIANI ALESSANDRO;

udito l'Avvocato PETTINARI LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
La sentenza di cui si chiede la cassazione accoglie l'appello di Sirat S.r.l. e, in riforma della decisione del Tribunale di Roma n. 18886 del 22 luglio 2003, accerta che, ai fini del pagamento dell'indennità di preavviso ad FR IC, dipendente della società con qualifica dirigenziale, il periodo di preavviso era di quattro mesi, non di otto, scaduto, con cessazione del rapporto di lavoro, alla data del 31 gennaio 2002;
revoca, quindi, l'opposto decreto del Tribunale che ingiungeva alla società di pagare al \IC la somma di Euro 7910,06, pronunciando condanna per la minor somma di Euro 3955,03.
A tale decisione la Corte di appello di Roma perviene sul rilievo che al rapporto di lavoro si applicava il contratto collettivo nazionale di lavoro CONFAPI - piccole e medie imprese industriali - e non quello Confindustria - grandi imprese - risultando la relativa pattuizione dalle buste paga (coincidenza del minimo retributivo con quello del contratto Confai) e che il licenziamento era stato intimato con lettera del 1 ottobre 2001, ricevuta il successivo giorno 9, senza la proposizione di appello incidentale sulla decorrenza del periodo preavviso dal 1 ottobre recata dal decreto ingiuntivo confermato dal primo giudice.
Il ricorso di FR IC si articola in quattro motivi;

resiste con controricorso la Sirat s.r.l. in liquidazione. Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata perché, in violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sull'interpretazione degli atti negoziali, la sentenza impugnata aveva ritenuto applicabile al rapporto di lavoro il contratto collettivo Confapi omettendo di considerare il comportamento tenuto dall'azienda (che non aveva rispettato gli adempimenti previsti dal contratto stesso per l'assunzione e il licenziamento del dirigente, diversi da quello del contratto dirigenti industria) e gli elementi presuntivi desumibili dall'iscrizione del \IC a organizzazione sindacale stipulate il contratto industria e dalla mancata iscrizione della Sirat alla Confapi, valorizzando una coincidenza tra minimo

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