Cass. pen., sez. VII, ordinanza 09/05/2023, n. 19550
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Z L nato a CERIGNOLA il 03/07/1974 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA M M;• Rilevato che l'imputato Z L ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.;Considerato che l'unico motivo di ricorso„ che deduce l'omessa valutazione dei "motivi aggiunti", è manifestamente infondato in quanto si trattava di motivi inammissibili (come tali privi di idoneità a incidere sulla decisione) sotto due concorrenti profili: - i motivi aggiunti erano tardivi, in quanto spediti soltanto il 20 settembre 2022 (per l'udienza del 27 settembre 2022, senza il rispetto del termine di quindici giorni previsto a pena di inammissibilità dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.;- si tratta di motivi privi di connessione con quelli principali (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343 - 01);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.