Cass. pen., sez. I, sentenza 04/09/2018, n. 39887

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/09/2018, n. 39887
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39887
Data del deposito : 4 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAUSTINI GIUSEPPE nato a CORIGLIANO CALABRO il 13/08/1980 avverso l'ordinanza del 17/01/2018 del TRIB. LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere G D G;
lette/sentite le conclusioni del

PG FRANCESCO MAURO IACOVIELLO

Il P.&. P.G.. chiede l'inammissibilità del ricorso. udito2I-ifensore Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame formulata dalla difesa di G F avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio avente ad oggetto un coltello a serramanico con lama di 9 centimetri, emesso dal PM presso il Tribunale di Castrovillari, in data 31/10/16. Il suddetto Tribunale ha confermato la legittimità del provvedimento evidenziando come lo stesso sia sufficientemente motivato, facendosi riferimento, da un lato, al sequestro di corpo di reato o comunque di cosa pertinente al reato di porto ingiustificato di arma bianca al di fuori della propria abitazione di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, e quindi al fumus del reato ipotizzato ed al vincolo di pertinenzialità tra tale reato e la cosa sottoposta a sequestro;
e, dall'altro, al fatto dell'indispensabilità del sequestro sia al fine dell'utile prosecuzione delle indagini, sia al fine della acquisizione della relativa fonte di prova.

2. Avverso la summenzionata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, G F, deducendo violazione degli artt. 355, 321 cod. proc. pen. e 4 I. n. 110 del 1975. Lamenta la difesa che il provvedimento costituisca una mera "apparenza di motivazione". Evidenzia come il Tribunale abbia errato nel valutare come sussistenti a carico di Faustini il fumus commissi delicti e il periculum in mora, in relazione al reato ex art. 4 I. n.110 del 1975, non potendosi invero il bene sequestrato definire corpo di reato o cosa pertinente al reato. Evidenzia come la convalida del sequestro probatorio non abbia spiegato perché il sequestro si fosse reso necessario ai fini probatori e quindi non abbia consentito la verifica, da parte del giudice sovraordinato, della legittimità del sacrificio di un diritto costituzionale. La difesa chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con tutti i provvedimenti conseguenti.
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