Cass. civ., SS.UU., ordinanza 15/04/2020, n. 07834

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 15/04/2020, n. 07834
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07834
Data del deposito : 15 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30341-2018 proposto da: ECOFIN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato G D P;

- ricorrente -

contro

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA,

PIAZZA COLONNA

355, presso l'Ufficio distaccato della Regione, rappresentato e difeso dagli avvocati VINICIO MARTINI e M C;

- controricorrente -

nonché

contro

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, PROVINCIA DI PORDENONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3605/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 11/06/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2020 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO. Rilevato che: - la Regione Friuli-Venezia Giulia approvò il progetto presentato dalla s.r.l. Ecofin per la realizzazione di una discarica per lo smaltimento di rifiuti speciali e successivamente, dopo diverse vicende (annullamento in autotutela della autorizzazione concessa, provvedimento annullato dal TAR e confermato dal Consiglio di Stato, ripresa dei lavori e richiesta di Ecofin s.r.l. di autorizzazione a invertire l'ordine progettuale realizzando prima il secondo lotto), la Regione dispose l'archiviazione del procedimento autorizzatorio e la trasmissione del fascicolo per competenza alla provincia di Pordenone;
- la s.r.l. Ecofin impugnò quest'ultimo provvedimento e il Tar accolse il ricorso condannando la Regione a reintegrare in forma specifica la società;
il Consiglio di Stato dichiarò in parte inammissibile e in parte infondato l'appello proposto in via cautelativa dalla società, per l'ipotesi in cui la statuizione resa fosse interpretata Ric. 2018 n. 30341 sez. SU - ud. 18-02-2020 nel senso d'imporre alla Regione il rilascio di un titolo autorizzatorio di un impianto non conforme con le disposizioni stabilite per i nuovi impianti dal d.lgs. n. 36/03 e dal d.lgs. n. 59/05;
invece, accogliendo l'appello incidentale della Regione, in parziale riforma della sentenza del Tar respinse la domanda di risarcimento in forma specifica avanzata dalla società;
- contro questa sentenza la Ecofin ha proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con sentenza di queste sezioni unite 30 marzo 2017, n. 8245, e ricorso per revocazione;
- il Consiglio di Stato, in relazione a questo secondo ricorso, ha anzitutto affermato di potersi pronunciare nonostante la notificazione di un atto di citazione per querela di falso, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, e, poi, l'ha dichiarato inammissibile, in quanto ha ritenuto che non fossero minimamente provati l'an e il quantum dell'ipotizzato danno subito;
- contro questa sentenza Ecofin propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia replica con controricorso.
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