Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/10/2020, n. 23591
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25718-2018 proposto da: C D S, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio del dott. G G, rappresentato e difeso dall'avvocato G A L ;- ricorrente -contro B A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato M B, rappresentata e difesa dall'avvocato L G;- controricorrente - avverso la sentenza n. 196/2018 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 2/2/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/9/2020 dal Consigliere A C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi gli avvocati G P per delega dell'avvocato G A e M B per delega dell'avvocato L G. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 196/2018 (depositata il 2 febbraio 2018), confermava la sentenza del Giudice di pace di Lucca n. 318/2017, con cui era stata accolta l'opposizione proposta da A B - ai sensi degli artt. 3 del R.D. n. 639/1910 e 32 del d. Igs. n. 150/2011 - avverso un'ingiunzione fiscale per l'ammontare di euro 2.895,52 adottata e ritualmente notificata dal Comune di Stazzema per l'ottenimento del pagamento di un canone accessorio asserito come dovuto per l'aggiornamento del canone a suo tempo versato dalla dante causa dell'opponente quale titolare di concessione cimiteriale perpetua intervenuta per effetto di convenzione del 1974 relativamente ad una determinata tomba ubicata nel cimitero di Cardoso. Il suddetto giudice di appello ribadiva la sussistenza della giurisdizione ordinaria in ordine all'instaurata causa di opposizione, sul presupposto che, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b) del d. Igs. 104/2010, si verteva in tema di controversia concernente questione patrimoniale relativa al canone di concessione, e, nel merito, rilevava l'insussistenza del titolo dell'appellante Comune ad esigere il richiesto aggiornamento del canone, che doveva ritenersi legittimamente corrisposto in un'unica soluzione, trattandosi di concessione perpetua.2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, basato su cinque motivi, il citato Comune di Stazzema, resistito con controricorso dall'intimata Barsanti Albertina. 3. Il collegio della Prima Sezione civile investito della trattazione del formulato ricorso, con ordinanza interlocutoria n. 32241/2019 (depositata il 10 dicembre 2019), evidenziava la controvertibilità della prospettata (in particolare con i primi due motivi) questione di giurisdizione, sulla quale non esistevano precedenti specifici di questa Corte, ragion per cui rimetteva gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione a queste Sezioni unite, il quale provvedeva in conformità. Le difese di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. . RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il Comune ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 1), c.p.c. - la violazione dell'art. 133, comma 1, lett. b), del d. Igs. n. 104/2010 (c.p.a.), deducendo che la controversia in questione non poteva considerarsi rientrante in quelle "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi". In particolare, a sostegno della proposta censura, il ricorrente esponeva che l'oggetto della contestazione (sotteso alla formulata opposizione da parte della Barsanti) non ineriva tanto la mera quantificazione del canone o la misura del suo adeguamento bensì l'esercizio del potere discrezionale di regolazione del rapporto concessorio e la legittimità della delibera adottata dall'Amministrazione comunale concernente la determinazione impositiva del canone, implicante - ad avviso dello stesso ricorrente - una revoca tacita della concessione perpetua, la sua trasformazione in temporanea e la conseguente imposizione di un nuovo canone.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi