Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2023, n. 10632

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2023, n. 10632
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10632
Data del deposito : 13 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LESHI ERGEST, nato il 23/05/1988 avverso l'ordinanza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere T L;
lette/serrt4t-e le conclusioni del PG covictul- 3A&:' rJNf n RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da E L, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con la sentenza della Corte di appello di Milano in data 14 ottobre 2020, irrevocabile il 18 gennaio 2022, e quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Torino in data 17 febbraio 2021, irrevocabile il 9 febbraio 2022, nonché con sentenza del Tribunale di Alessandria in data 14 novembre 2019, in relazione alle quali era già stata riconosciuta la continuazione, con rideterminazione complessiva della pena in anni nove di reclusione e C 6.133 di multa.

2. Il ricorrente, con unico motivo di impugnazione, ha dedotto violazione di legge sulla dosimetria dell'aumento di pena in relazione ai reati satellite, e vizio di motivazione, incongrua ed illogica, nonché a tratti di mera apparenza, per non avere considerato le specifiche indicazioni difensive. Inoltre, ci si duole della mancata inclusione nel vincolo della continuazione del primo reato di tentato furto in abitazione, giudicato con sentenza del Tribunale di Pavia del 26/2/2016, anch'esso da inserire nel medesimo contesto spazio-temporale che è stato ritenuto indice di continuazione per tutti gli altri reati.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

4. Il ricorso è fondato.

4.1. L'impugnata ordinanza presenta la seguente criticità: nell'ampliare ai reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Milano in data 14 ottobre 2020, irrevocabile il 18/1/2022, il vincolo della continuazione già riconosciuto dalla sentenza della Corte di appello di Torino in data 17 febbraio 2021, con i reati giudicati nella sentenza del Tribunale di Alessandria in data 14 novembre 2019, la rideterminazione della sanzione unitaria ha fissato in un anno di reclusione e nella multa di C 200 la pena per il reato satellite di cui all'art. 416 cod. pen., che nella sentenza della Corte di appello di Milano del 14/10/2020, era stata determinata - in continuazione con i furti ivi giudicati - in sei mesi di reclusione. Ciò viola il principio di diritto espresso nella sentenza delle Sezioni Unite n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735, per cui «Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideternninazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna».

4.2. Inoltre, il ricorrente ha eccepito la mancanza di motivazione sul punto degli aumenti disposti per i furti satellite accertati nella sentenza della Corte di appello di Milano del 14 ottobre 2020, fissati in mesi 4 e giorni 15 di reclusione, rispetto a quelli giudicati con sentenza del GUP di Alessandria del 14/11/2019, irrevocabile il 31/12/2019, mantenuti in sei mesi di reclusione, senza alcuna giustificazione di tale diverso trattamento. Questa Corte, nel suo massimo consesso, ha ribadito che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). In motivazione è stato precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti,previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Orbene, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha applicato ai vari reati-satellite - costituiti dai furti consumati e dalla tentata rapina impropria - aumenti di pena diversificati, senza fornire specifica motivazione sulle ragioni di tale diversità, e così operando ha violato il principio affermato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite quanto alla necessità di rispettare il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati. Ovviamente, ove vi fossero ragioni per tale differente determinazione, esse devono comunque essere esplicitate, onde consentire il controllo sull'iter motivazionale della decisione.

4.3. Parimenti, dovrà svilupparsi la motivazione dell'esclusione dalla continuazione del tentato furto in abitazione giudicato con sentenza del Tribunale di Pavia del 26/2/2016, non essendo sufficiente il mero richiamo alla "disomogeneità del relativo contesto spazio-temporale".

5. Pertanto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecu- zione, in diversa composizione giusta sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013, affinché - fermo restando il già operato riconoscimento della continuazione - riesamini e giustifichi il trattamento sanzionatorio dei reati satellite del reato continuato, secondo i principi di diritto che si sono ribaditi.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Così