Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 07/03/2023, n. 6765

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In tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - fonte primaria e speciale, tuttora vigente in quanto non derogata da specifiche disposizioni legislative successive - delinea una peculiare procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari, maggiormente garantita rispetto a quella prevista dalla l. n. 300 del 1970, sicché il ricorso alla normativa generale è possibile solo ove si riscontrino lacune non superabili neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica.

In materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, secondo la quale, contestato "l'opinamento" reso dal direttore o dal funzionario a ciò delegato circa la sanzione da irrogare, ove il lavoratore richieda la decisione da parte del Consiglio di disciplina, la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare spetta solo a quest'ultimo, organo collegiale "terzo"; conseguentemente, divenuto carente di potere il datore di lavoro, la sanzione da questi adottata è affetta da nullità, rientrante nella categoria di quelle di protezione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 07/03/2023, n. 6765
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6765
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 20961/2020 Numero sezionale 368/2023 Numero di raccolta generale 6765/2023 Data pubblicazione 07/03/2023 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LICENZIAMENTI Dott. ADRIANA DORONZO Presidente INDIVIDUALI Dott. ANTONELLA PAGETTA Consigliere DIMISSIONI RAPPORTO Dott. CARLA PONTERIO Consigliere PRIVATO Dott. GUGLIELMO CINQUE Consigliere-Rel. Ud.24/01/2023 CC Dott. FABRIZIO AMENDOLA Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20961/2020 R.G. proposto da: ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. A SOCIO UNICO REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA, n. 290, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANA LIGUORI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCELLO D'APONTE;
-ricorrente principale-

contro

ND AL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLELIA, n. 18, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE RIVETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato SEVERINO NAPPI;
-controricorrente-ricorrente incidentale- Numero registro generale 20961/2020 Numero sezionale 368/2023 Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. Numero di raccolta generale 6765/2023 2173/2020, depositata il 14/07/2020. Data pubblicazione 07/03/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 2173/2020, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato a AL ND dalla EAV srl di cui era dipendente con mansioni di addetto all'esercizio presso il deposito di Torre Annunziata, articolate sullo svolgimento di quattro turni di cui uno da espletarsi necessariamente fuori dal deposito per controllare le partenze degli autobus dai capolinea e con compiti di controllo e polizia;
ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro alla data del 13.6.2017 e ha condannato la società al pagamento in favore del lavoratore di una indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta, oltre accessori.

2. Il recesso era stato intimato il 13.6.2017, a seguito di opinamento di destituzione del 18.5.2017, perché erano state contestate varie assenze dal luogo di lavoro, nei giorni analiticamente individuati.

3. I giudici di seconde cure hanno ritenuto che: a) non era fondata l'eccezione relativa alla abrogazione, sia pure implicita, dei Consigli di Disciplina di cui all'art. 53 del RD n. 148/1931;
b) nella fattispecie, la procedura garantita dalla citata disposizione era stata ampiamente rispettata;
c) l'istruttoria svolta aveva condotto alla dimostrazione dei fatti oggetto dell'incolpazione (15 episodi di allontanamento);
d) la mancata costituzione del Consiglio di Disciplina, pur non costituendo causa di nullità del licenziamento, comunque rientrava nelle violazioni formali e lo rendeva inefficace;
e) la tutela da accordare era quella di cui all'art. 18 VI comma legge n. 300 del 1970. 4. Avverso la sentenza di secondo grado l'EAV srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso la AL ND che ha formulato, a sua volta, ricorso incidentale con cinque motivi.

5. Il ricorrente incidentale ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

2 di 11 Numero registro generale 20961/2020 Numero sezionale 368/2023 1. I motivi possono essere così sintetizzati. Numero di raccolta generale 6765/2023 2. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, in applicazione Data pubblicazione 07/03/2023 di quanto previsto dall'art. 360 n. 5 cpc, l'omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti: la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 RD n. 148/1931, per violazione dell'art. 3 Cost. (violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza) in quanto la norma prevede la permanenza di un sistema legale eccezionale in favore di alcune categorie di lavoratori rispetto a tutte le altre, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 legge n. 300 del 1970 e per violazione dell'art. 39 Cost. (violazione del principio di pluralismo sindacale sancito da detta disposizione).

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e ss. RD n. 148/1931, 2106 cc e art. 7 legge n. 300/1970, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per violazione e falsa applicazione della disciplina applicabile al procedimento disciplinare dei lavoratori nel settore degli Autoferrotramvieri, sostenendo che erroneamente la mancata costituzione dei Consigli di Disciplina aveva inciso sul diritto di difesa del lavoratore il quale, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 legge n. 300 del 1970, che costituiva la norma fondamentale di riferimento in materia di contestazione degli addebiti e garanzie procedimentali, aveva avuto per ben tre volte la possibilità di presentare le proprie giustificazioni.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale l'ND lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 e 54 del RD n. 148/1931, dell'art. 18 commi 1, 2 e 6 legge n. 300 del 1970, in relazione all'art. 360 n. 3 cc, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che la mancata costituzione dei Consigli disciplinari costituisse una violazione formale e non invece una causa di nullità del recesso rappresentata dalla mancata irrogazione del provvedimento di destituzione da parte dell'Organo collegiale normativamente previsto.

5. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale si duole della violazione degli artt. 53 e 54 del RD n. 148/1931, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, perché la Corte territoriale, pur avendo dato atto che le disposizioni sopra richiamate costituivano uno specifico ed articolato iter procedurale, caratterizzato per il lavoratore da maggiori garanzie rispetto a quella prevista dall'art. 7 della legge n 300 del 1970, non aveva 3 di 11 Numero registro generale 20961/2020 Numero sezionale 368/2023 Numero di raccolta generale 6765/2023 erroneamente riconosciuto che la inesistenza dei Consigli di Disciplina e la Data pubblicazione 07/03/2023 mancata osservanza della procedura descritta dalla norma non incidessero sul diritto di difesa dell'incolpato.

6. Con il terzo motivo si obietta la violazione degli artt. 115 e 116 cpc, in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, per avere la Corte di merito attribuito valore di prova legale alle relazioni ispettive depositate dalla società, non ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificatamente regolati dalla legge.

7. Con il quarto motivo si eccepisce l'omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli artt. 115 e 116 cpc, in relazione all'art. 360 n. 5 cpc, per non avere rilevato la Corte territoriale che, dalla espletata istruttoria, era emerso che per alcune giornate lavorative la presenza in ufficio del lavoratore era stata confermata dai testi escussi e dalla documentazione aziendale prodotta.

8. Con il quinto motivo si sostiene la violazione dell'art. 2697 cc e la inversione dell'onere della prova con riferimento all'art. 5 della legge n.604/1966 e all'art. 2119 cc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per non avere ritenuto la Corte di appello che era onere del datore di lavoro dimostrare l'ingiustificato allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro e non certo onere del lavoratore di dimostrare la sua presenza in servizio ovvero di essere stato autorizzato a svolgere la propria prestazione all'esterno dei locali aziendali.

9. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. 10. Invero, questa Corte (Cass. n. 14666/2020) ha precisato che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma non potendo

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