Cass. civ., sez. II, ordinanza 05/07/2018, n. 17665

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 05/07/2018, n. 17665
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17665
Data del deposito : 5 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27100-2015 proposto da: COWBOYS GUEST RANCH S.R.L., con sede in Voghera, alla Via T. Morato n. 18 (C.F./P. IVA: 01580840187), in persona dell'amministratore unico - legale rappresentante p.t. R C, domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentata e difesa dall'avvocato P P, in forza di mandato speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 278/2015 del TRIBUNALE di PAVIA, depositata il 13/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2018 dal Consigliere Dott. M C;

RITENUTO IN FATTO

In data 13 luglio 2011, la Guardia di Finanza, Tenenza di Voghera, notificava all'odierno opponente tre verbali di contestazione per violazione amministrativa, avendo, nel corso delle attività ispettive, i militari constatato che la società "Cowboys' Guest Ranch s.r.l." effettuava il trattamento dei dati personali dei propri clienti raccogliendo gli stessi attraverso compilazione di una scheda comprendente il cognome, il nome e l'indirizzo mai!. Gli operanti accertavano, altresì, che "i dati venivano trattati/conservati su supporto informatico del sito ..., creando un archivio" e che l'interessato, al quale non veniva richiesto uno specifico ed esplicito consenso al trattamento dei dati, risultava potenziale destinatario di "newsletters" presso lo spontaneamente segnalato indirizzo e-mail. In tutti e tre i casi indicati, gli operanti evidenziavano che "il titolare del trattamento non informava previamente l'interessato circa i punti di cui all'art. 13 d.lgs. 196/2003 (informativa), con la conseguenza che il trasgressore si era reso responsabile della violazione amministrativa di cui all'art. 161 del d.lgs. 196/2003, per l'inottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 dello stesso decreto. Pertanto, nei confronti del trasgressore veniva emessa l'ordinanza-ingiunzione n. 352 del 11.07.2013, con la quale veniva ordinato di pagare il complessivo importo di euro 14.400,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Parte ricorrente impugnava l'ordinanza-ingiunzione, evidenziando che le persone che avevano fornito i loro dati Ric. 2015 n. 27100 sez. 52 - ud. 04-05-2018 -2- personali lo avevano fatto volontariamente e spontaneamente, dimostrando così di fornire un consenso implicito al trattamento dei dati personali, ed allegando, inoltre, che buona parte dei dati in questione erano stati acquisiti sotto il vigore della precedente versione dell'art. 161 d.lgs. 196/2003, che prevedeva una sanzione di importo inferiore. Si costituiva in giudizio il Garante convenuto, chiedendo il rigetto della proposta opposizione e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata. L'efficacia dell'ordinanza-ingiunzione impugnata veniva sospesa in via provvisoria con provvedimento inaudita altera parte. Il Tribunale di Pavia, con sentenza del 29.3.2013, ha rigettato l'opposizione sulla base, per quanto nella presente sede ancora rileva, delle seguenti considerazioni: 1) dalla lettera dell'art. 13, d.lgs. 196/2003 risultava evidente che l'informativa dovesse essere fornita oralmente o per iscritto, salve alcune eccezioni espressamente previste dalla normativa;
2) non vi era dubbio che la fattispecie oggetto del presente giudizio rientrasse nella sfera di applicazione dell'art. 13 citato, atteso che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), è definito "dato personale" "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale";
3) parimenti, non vi era dubbio sul fatto che la fattispecie oggetto del presente giudizio non rientrasse in alcuna delle ipotesi escluse dall'applicabilità dell'art. 13 in esame;
Ric. 2015 n. 27100 sez. 52 - ud. 04-05-2018 -3- 4) del resto, parte opponente non aveva contestato nel merito la sussistenza dei tre trattamenti effettuati dei dati personali, in assenza della prescritta informativa, essendosi limitata ad allegare che le persone avessero fornito i loro dati personali volontariamente e facoltativamente, con ciò dimostrando in via implicita un consenso al trattamento dei dati personali;
5) premesso che l'informativa di cui all'art. 13 richiedeva un preciso contenuto, che doveva essere fornito all'interessato, nessuna prova era stata raggiunta sul punto;
6) quanto alla deduzione secondo cui, relativamente ai dati acquisiti fino all'entrata in vigore del d.l. 207/2008 (convertito in legge 27.02.2009 n. 14), doveva ritenersi applicabile la previgente e meno penalizzante sanzione amministrativa, a prescindere dal fatto che parte opponente non aveva chiesto di provare quali e quante violazioni dell'art. 13 fossero state commesse prima dell'entrata in vigore del citato d.I., risultava fatto non contestato il protrarsi della violazione almeno fino all'anno 2011, ovvero fino al momento dell'accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Cowboys Guest Ranch s.r.I., sulla base di quattro motivi. Il Garante per la protezione dei dati personali ha resistito con controricorso.
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