Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2023, n. 11588

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2023, n. 11588
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11588
Data del deposito : 3 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25527/2019 R.G. proposto da: PISCOPO SVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA T. MONTICELLI n. 12, presso lo studio dell’avvocato C M , rappresentato e difeso dall’avv. O P E e dall’avv. prof. MARCELLO D'APONTE;
-ricorrente-

contro

C.F.O. CENTRO FISIOTERAPICO ORTOPEDICO S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA GIOVANNI BTTISTA PININFARINA n. 3, presso lo studio dell’avvocato R C , rappresentato e difeso da ll’ avvocat o EDOARDO BRBRULO;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n. 4167/2019 , depositata il 08/07/2019, R.G.N. 390/2019;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/02/2023 dal Consigliere Dott. C P;il P.M., in persona del SostitutoProcuratore Generale Dott. M F, visto l’art 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto da S P, confermando la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda del predetto, di illegittimità del licenziamento intimatogliil 21.12.2015 dal C.F.O. – Centro Fisioterapico Ortopedico s.r.l., presso cui svolgeva mansioni di direttore amministrativo.

2. La Corte territoriale ha premesso che il P era stato licenziato sia per giustificato motivo soggettivo (in relazione ad un ammanco di cassa di euro 16.234,46 e per inadempimenti e ritardi nella cura dell’iter burocratico di trasferimento della sede del C.F.O., che avevano causato la sospensione dell’attività del Centro per oltre sei mesi) e sia per giustificato motivo oggettivo (poiché, a causa della condizione di crisi economica, i compiti di direttore amministrativo erano stati assunti dal legale rappresentante del Centro, con soppressione del posto prima occupato dal P);
che, con ordinanza pronunciata all’esito dellafase sommaria del procedimento di cui all’art. 1, commi 48 e ss., della legge n. 92 del 2012, il tribunale aveva respinto la domanda, pronunciandosi anche sulla legittimità del licenziamento per motivo oggettivo;
che con la sentenza emessa nel giudizio di opposizione, il tribunale aveva confermato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo e aveva dichiarato assorbite le censure mosse alla decisione sul licenziamento per ragioni economiche (“l’accertamento della legittimità dei primi due motivi di licenziamento esime dall’esame del terzo motivo di recesso”, v. pag. 3 della sentenza d’appello che riporta le statuizioni della sentenza di primo grado). La Corte d’appello ha rilevato come con il reclamo il ricorrente non avesse riproposto le censure in merito al licenziamento per motivo oggettivo ed ha dato atto del “passaggio in giudicato della statuizione di prime cure in fase sommaria” sul punto. Ha aggiunto che l’irrevocabilità della decisione sulla legittimità del licenziamento per motivo oggettivo (adottata in fase sommaria) determinasse l’assorbimento degli altri motivi di impugnazione.

3. Avverso tale sentenza S P ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il C.F.O. – Centro Fisioterapico Ortopedico s.r.l. ha resistito con controricorso.

4. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. La difesa del C.F.O. ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ.

6. Il ricorrente censura la sentenza di secondo grado per avere fatto derivare dalla mancata riproposizione, con l’atto di reclamo, della questione di illegittimità del licenziamento per motivo oggettivo, il passaggio in giudicato della ordinanza emessa all’esito della fase sommaria nella parte in cui aveva dichiarato legittimo il suddetto motivo oggettivo del licenziamento;
assume che non aveva alcun onere, ai sensi dell’art.346 cod. proc. civ., di riproporre con il reclamo le domande o eccezioni non accolte in primo grado;
che non si è verificato alcun passaggio in giudicato della pronuncia di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
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