Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2023, n. 3984

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La nomina del direttore generale delle aziende speciali, enti strumentali del Comune, istituiti per l'esercizio di servizi sociali pubblici in alternativa alla gestione diretta e da ritenersi parti dell'ente territoriale nel quadro della sua organizzazione unitaria, deve avvenire previo svolgimento di procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 702 del 1978; ne consegue che, ove non sia preceduta da pubblico concorso (da intendersi come selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti), la medesima nomina deve ritenersi nulla.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2023, n. 3984
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3984
Data del deposito : 9 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 1834/2022 Numero sezionale 115/2023 Numero di raccolta generale 3984/2023 Data pubblicazione 09/02/2023 AULA 'B' Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A Cessazione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO rapporto pubblico L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E impiego SEZIONE LAVORO R.G.N. 1834/2022 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. Rep. Dott. A M - Presidente - Ud. 11/01/2023 ANNALISA DI PU Dott. -Consigliere - PAOLANTONIO Dott. CATERINA MTA -Consigliere - Dott. I TI -Consigliere - Rel. Dott. S CO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1834-2022 proposto da: 2023 A.G.E.C. - AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI 115 1 Numero registro generale 1834/2022 Numero sezionale 115/2023 Numero di raccolta generale 3984/2023 Data pubblicazione 09/02/2023 DEL COMUNE DI VERONA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE N. 10 presso lo Studio TOFFOLETTO - DE LUCA TAMAJO E SOCI, rappresentata e difesa dagli Avvocati FRANCO TOFFOLETTO, VINCENZO LUCIANI, FEDERICA PATERNO';

- ricorrente -

contro

M M C, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO N. 58 presso lo studio dell'Avvocato B C, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato M L M, CARLO CESTER;
- controricorrente avverso la sentenza n. 529/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/10/2021 R.G.N. 774/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2023 dal Consigliere Dott. S CO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI che ha 2 Numero registro generale 1834/2022 Numero sezionale 115/2023 Numero di raccolta generale 3984/2023 Data pubblicazione 09/02/2023 concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato VINCENZO LUCIANI;
udito l'Avvocato CARLO CESTER.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 529 del 19.10.2021, la Corte d'appello di Venezia, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Maria Cristina M, dichiarava la validità del contratto di lavoro a tempo determinato del 18.12.2014 e l'illegittimità del recesso ante tempus del 13.01.2018 dall'incarico triennale di direttore generale dell'Azienda di Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona (in seguito AGEC), condannando quest'ultima al risarcimento del danno pari alle mensilità di retribuzione (in misura di €. 14.307,72) maturate dal dì della risoluzione del rapporto fino al 31.12.2019, oltre ai ratei di 13^ mensilità e Tfr, detratto l'aliunde perceptum di €. 11.536,20. 2. La Corte territoriale riteneva che l'incarico dirigenziale, di natura fiduciaria, non imponesse una motivazione della scelta in termini comparativi fra i diversi aspiranti, salvo il rispetto dei criteri indicati dal bando e di quelli legali, oltre che del divieto di discriminazione e del canone di correttezza e buona fede che presidiano ogni rapporto obbligatorio. Aggiungeva che la procedura selettiva, per quanto rivestita di forme atte a garantirne la pubblicità, la massima partecipazione e la selezione effettiva dei candidati, non aveva, tuttavia, le caratteristiche proprie delle procedure concorsuali in senso stretto, questo perché non si era «nell'ambito dell'assunzione tout court di dipendenti pubblichi ma nel diverso campo dell'attribuzione di incarichi dirigenziali pubblici». 3 Numero registro generale 1834/2022 Numero sezionale 115/2023 Numero di raccolta generale 3984/2023 Data pubblicazione 09/02/2023 3. Dal che conseguiva, secondo il giudice d'appello, che non veniva in considerazione la formazione di una graduatoria finale di merito di tutti i concorrenti ammessi – redatta sulla base dei giudizi attribuiti da una commissione esaminatrice avente poteri decisori che giudica tenuto conto dei criteri e delle prove fissati in un bando –, ma solo la predisposizione di un elenco di candidati in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per ambire all'assegnazione dell'incarico, sicché l'eventuale inosservanza dei doveri di correttezza e buona fede, mentre poteva giustificare una pretesa risarcitoria dei candidati pretermessi, per perdita di chance, non avrebbe potuto riflettersi in termini di annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico del 18.12.2014, da intendersi, peraltro, quale non quale mera «proroga» della pregressa designazione ma come «rinnovo» all'esito di procedura selettiva. Ferma dunque l'invalidità dell'originario incarico – conferito, in difetto di qualsiasi procedura selettiva, in data 22.11.2013 –, il vizio in parola non si ripercuoteva sul successivo «rinnovo» contrattuale, adottato nel pieno rispetto dell'art. 35 comma 3 del d.lgs. n. 165/2001. 4. Riteneva la Corte non sussistesse neanche una situazione di conflitto di interessi della M, perché la procedura selettiva, seppure istruita da personale alle dirette dipendenze della stessa, era stata predisposta dall'organo politico dell'ente alle cui riunioni l'originaria ricorrente, quale direttore generale, non aveva partecipato;
né rilevava che la M non avesse effettuato, perché già conosciuta dai membri del C.d.A., il previsto «colloquio conoscitivo», non menzionato nella fase di selezione di cui all'avviso pubblico del 12.6.2014. Ciò posto, la Corte distrettuale dichiarava l'illegittimità della revoca dell'incarico di direttore generale del 13 gennaio 2018, non 4 Numero registro generale 1834/2022 Numero sezionale 115/2023 Numero di raccolta generale 3984/2023 Data pubblicazione 09/02/2023 potendo ritenersi invalida, per contrarietà a norme imperative, la nomina in questione e non ricorrendo l'ipotesi di giusta causa che soltanto avrebbe consentito la revoca ante tempus dell'incarico.

5. Per la cassazione della sentenza propone ricorso AGEC affidandolo a quattro motivi assistiti da memorie, cui si oppone Maria Cristina M con controricorso, anch'esso illustrato con memoria.

6. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I primi due motivi, formulati in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., sono entrambi rubricati come «violazione e falsa applicazione degli articoli 35 comma 3 d.lgs. n. 165/2001, 18 d.l. n. 112/2008, 97 Cost., 12 preleggi». Con il primo si osserva che dalla natura pubblica delle Aziende speciali, come AGEC, chiamata a gestire servizi pubblici locali, discende l'applicazione del “principio concorsuale” e, di riflesso, la nullità del contratto di conferimento, in data 18.12.2014, dell'incarico dirigenziale perché frutto di un processo selettivo in violazione dei principi di imparzialità, oggettività, parità di trattamento e valutazione comparativa, posto che la M aveva partecipato a un bando da lei stessa predisposto, per giunta con esonero dal

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