Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/2018, n. 15328
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Testo completo
la seguente - SENTENZA sul ricorso 1670-2014 proposto da:
EUROMACCHINE IMPIANTI MACCHINARI SRL IN LIQUIDAZIONE
06403731000, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CESI
72, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DE ANGELIS, rappresentata e difesa dall'avvocato PIERMICHELE DE MATTEIS;
- ricorrente -
contro
CE VI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
APPENNINI
46, presso lo studio dell'avvocato STEFANO ISIDORI, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO ISIDORI;
• controricorrente - C4 ) Ì(S' avverso la sentenza n. 1187/2013 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 10/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2018 dal Dott. DARIO CAVALLARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIANFRANCO SERVELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi l'Avvocato Paolo De Angelis, per delega, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, e l'Avvocato Stefano Isidori, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Euromacchine Impianti Macchinari srl in liquidazione ha ottenuto dal Tribunale di L'Aquila l'emissione, nei confronti di ZA CE, del decreto ingiuntivo n. 745/08, avente ad oggetto l'importo di C 120.000,00 a titolo di residuo corrispettivo della fornitura di un impianto fotovoltaico. Il Tribunale di L'Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 442/12, ha rigettato l'opposizione proposta da ZA CE contro il summenzionato decreto ingiuntivo. ZA CE ha proposto appello. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza n. 1187/13, ha accolto l'appello e, revocando il decreto ingiuntivo, ha respinto la domanda di pagamento della Euromacchine Impianti Macchinari srl in liquidazione. La Euromacchine Impianti Macchinari srl in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui ha resistito con controricorso ZA CE. Ric. 2014 n. 01670 sez. 52 - ud. 14-02-2018 -2- La sola società ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del controricorso per difetto di procura avanzata in udienza dalla difesa della società ricorrente. Infatti, il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché é irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente