Cass. pen., sez. V trib., sentenza 20/04/2022, n. 15303

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 20/04/2022, n. 15303
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15303
Data del deposito : 20 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIAHI ALI nato il 09/08/1983 avverso la sentenza del 15/03/2021 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del PG, S P, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione delle pene accessorie.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Parma ha applicato, su concorde richiesta delle parti a R A, quale amministratore della La Casalauto s.r.I., la pena di anni uno mesi dieci di reclusione, in relazione ai reati ascrittigli, ai capi B (artt. 110, 81, comma 2, 216, comma 1, n. 1, 219, comma 1 e 2, n. 1 Legge fall., 223, comma 1 e 2 n. 2 Legge fall., per l'esecuzione di operazioni distrattive ai danni della Parma Motors s.p.a.), L (110 cod. pen., 236, comma 2 n. 1, Legge fall., 223, comma 1, 216, comma 1 n. 1, 219, comma 1 e 2 n. 1, Legge fall. per operazioni distrattive in danno di Wizard Real Estate s.r.I.) e M (110, 81, comma 2, 216, comma 1, n. 1, 223, comma 1, Legge fall., operazioni relative alla distrazione in danno della Center Auto s.p.a., dichiarata fallita il 16 dicembre 2013) con il vincolo della continuazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, oltre alle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ultimo comma, Legge fall. nella durata di anni dieci, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

1.1. Il Tribunale giungeva alla pena indicata, partendo da quella base di anni tre di reclusione, reputato più grave il reato di cui al capo B, ridotta per effetto del bilanciamento con le circostanze aggravanti, ad anni due mesi sei di reclusione, aumentata di mesi tre di reclusione per la continuazione, ai sensi dell'art. 81 comma 2, cod., ridotta di un terzo per il rito.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, rilevando che, nonostante l'intervenuta applicazione di pena concordata e del beneficio della sospensione condizionale della stessa, erano state irrogate le pene accessorie fallimentari nella durata di anni dieci, senza motivazione. Ciò tenuto conto del tenore letterale della previsione di cui all' art. 445, comma 1, cod. proc. pen. non rientrando i reati contestati tra quelli per i quali è prevista eccezione, a mente dell'art. 445, comma 1-ter cod. proc. pen.
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