Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/03/2021, n. 05577

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/03/2021, n. 05577
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05577
Data del deposito : 1 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30499-2019 proposto da: B GABRIELE, B GIANCARLO, B 4 DANILO, tutti in proprio e nella qualità di ex soci della "V.D.B. SAS DI B D. & C.", nonché nella loro qualità di eredi di P D,

VII

10RIO B, anch'egli nella propria qualità di erede di P D, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE, 28, presso lo studio dell'avvocato A B, rappresentati e difesi dagli avvocati M M, G C;

- ricorrenti -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- Controricorren te - avverso la sentenza n. 1848/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 03/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. L D P F

DI CAUSA

Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo al periodo di 'imposta 2007;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;
la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che B G ha gestito personalmente e materialmente l'amministrazione della VDB s.a.s. e tenuto i rapporti con clienti e fornitori comportandosi quindi come amministratore di fatto della società di cui poi è diventato liquidatore mentre per tutti i soci accomandanti, in virtù dell'art. 2324 c.c., è pacifico che l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese non determina l'estinzione dell'obbligazione sociale ma solo il suo trasferimento in capo ai soci i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente pendente societate e che inoltre devono essere confermate le sanzioni irrogate;
spetta inoltre all'Amministrazione finanziaria che contesti l'inesistenza, anche soggettiva, delle operazioni fatturate, dimostrare, anche in via Ric. 2019 n. 30499 sez. MT - ud. 27-01-2021 -2- 24/ presuntiva, che il soggetto sapeva o avrebbe dovuto sapere che la propria operazione partecipava ad un'operazione che si iscriveva in una frode IVA: tuttavia per la prova presuntiva - che ammette prova contraria, cosicché il contribuente potrà provare di non essere a conoscenza che prestazione non sia stata effettivamente resa dal fatturante - è sufficiente che quest'ultimo sia sfornito di dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione: nella specie è incontestato che le società con le quali la contribuente ha intrattenuto rapporti sono del tutto prive di strutture aziendali, che tra queste si annoverano evasori totali non avendo mai presentato alcuna dichiarazione fiscale e che nel suo interrogatorio Zemin Rodolfo indica nella F.11i Boldini s.r.l. una delle utilizzatrici delle società cartiere da lui create e le circostanze che la merce è stata effettivamente ricevuta e ne è stato versato il corrispettivo non sono idonee dì per sé a dimostrare la frode;
la parte contribuente proponeva ricorso affidato a tre motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria chiedendo che la causa sia decisa in pubblica udienza e comunque insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2313, 2324 e 2945 c.c. in quanto la CTR non ha considerato che, per i soci accomandanti, vale il principio della limitazione della responsabilità prevista dall'art. 2324 c.c., ragion per cui i creditori sociali (e tra questi l'Ufficio) non soddisfatti nella liquidazione dell'ente possono far valere i loro Ric. 2019 n. 30499 sez. MT - ud. 27-01-2021 -3- crediti per tributi e sanzioni nei confronti degli accomandanti limitatamente alla loro quota di liquidazione;
con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2313, 2324 e 2945 c.c. in quanto la CTR ha violato la norme e la giurisprudenza applicabili alla fattispecie laddove ha considerato amministratore di fatto il sig. G B, nonostante l'Ufficio non avesse mai provato che egli esercitasse il controllo della gestione della società;
con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), 21 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché 2697, 2727, 2729 c.c. in quanto la CTR non ha spiegato se la prova presuntiva e meramente indiziaria della frode offerta dall'Ufficio fosse dotata di quel sufficiente grado di gravità e precisione e concordanza la cui verificata esistenza ne consente l'utilizzo in sede di accertamento tributario e la cui verificata validità ed effettività ingenera l'inversione della prova a carico del contribuente;

ritenuto che

il primo motivo è fondato in quanto, secondo questa Corte, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma Ric. 2019 n. 30499 sez. MT - ud. 27-01-2021 -4- si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass. SU n. 6070 del 2013;
n. 23269 del 2016;
Cass. 15474 del 2017;
Cass. nn. 13386 e 33554 del 2019);
considerato che nella specie sono gli stessi soci, al termine delle motivazioni del primo motivo di impugnazione, a dedurre analiticamente di aver riscosso in seguito alla liquidazione della società, somme nettamente inferiori rispetto al credito vantato dall'Ufficio e il cui pagamento è stato chiesto per intero e indistintamente a tutti i soci senza distinzione tra accomandatari e accomandanti che si sono ingeriti nella gestione della società - che quindi rispondono illimitatamente dei debiti sociali anche dopo l'estinzione della società e accomandanti che non si siano ingeriti in suddetta gestione;
considerato altresì che, secondo Cass. n. 619 del 2021, «questa Corte si è andata ormai consolidando nell'affermare che non è dirimente la circostanza che i soci abbiano goduto o no di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione ai fini dell'esclusione dell'interesse ad agire del Fisco creditore, sicché l'assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta Ric. 2019 n. 30499 sez. MT - ud. 27-01-2021 -5- di ripartizioni agli ex soci non esclude "l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti" Cass. n. 12953/2017, Cass. n. 9672/2018, Cass. n. 17243/2018, Cass.n. 29117/2018» e «ne consegue che il limite di responsabilità dei soci di cui all'art. 2495 c.c., non incide sulla loro legittimazione processuale rispetto all'atto di accertamento emesso nei loro confronti ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sè escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci" (Cass. n. 897/2019, Cass., 8 marzo 2017, n. 5988;
Cass., 7 aprile 2017, n. 9094;
Cass., 16 giugno 2017, n. 15035;
Cass., 24 gennaio 2018, n. 1713;
Cass., 19 aprile 2018, n. 9672;
Cass., 5 giugno 2018, n. 14446;
Cass., 18 dicembre 2019, n. 33582, Cass. n. 12758/2020, Cass. n. 26402/2020» come del resto affermato sub b) dal precedente giurisprudenziale sopra riportato);
considerato inoltre che i soci non rispondono delle sanzioni irrogate dall'Ufficio in quanto «a seguito dell'estinzione della società, le sanzioni amministrative a carico di quest'ultima per la violazione di norme tributarie non sono trasmissibile ai soci ed al liquidatore, trovando applicazione l'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, che sancisce l'intrasmissibilità delle stesse agli eredi, in armonia con il principio della responsabilità personale, codificato dall'art. 2, comma 2, del detto decreto, nonché, in materia societaria, con l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in I. n. 326 del 2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone Ric. 2019 n. 30499 sez. MT - ud. 27-01-2021 -6- giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie» (Cass. n. 9094 del 2017);
ritenuto che la CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove per un verso - pur dove aver affermato in motivazione che l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese non determina l'estinzione dell'obbligazione sociale ma solo il suo trasferimento in capo ai soci i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente pendente societate ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente (perché soci accomandanti che non si siano ingeriti nella gestione della società) o illimitatamente responsabili (perché soci accomandatari o soci accomandanti che si siano ingeriti nella gestione della società) per i debiti sociali - ha affermato che «deve pronunciarsi la nullità della sentenza impugnata» e ha accolto l'appello dell'Ufficio, così non provvedendo ad Individuare i limiti entro i quali, nel rispetto dei principi sopra :kneckLe., (imitati, i soci accomandanti che non si siano ingeriti nella gestione sociale rispondano dei debiti fiscali residuati pur dopo l'estinzione della società e per un altro verso ha ritenuto dovute le sanzioni senza tenere conto dei principi sopra riportati che affermano che i soci - a prescindere dall'essere loro responsabili limitatamente o illimitatamente - non rispondono, dopo l'estinzione della società, delle sanzioni irrogate dall'Ufficio;
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