Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/03/2021, n. 05577
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30499-2019 proposto da: B GABRIELE, B GIANCARLO, B 4 DANILO, tutti in proprio e nella qualità di ex soci della "V.D.B. SAS DI B D. & C.", nonché nella loro qualità di eredi di P D, VII 10RIO B, anch'egli nella propria qualità di erede di P D, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE, 28, presso lo studio dell'avvocato A B, rappresentati e difesi dagli avvocati M M, G C;
- ricorrenti -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- Controricorren te - avverso la sentenza n. 1848/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 03/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. L D P F DI
CAUSA
Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo al periodo di 'imposta 2007;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;
la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che B G ha gestito personalmente e materialmente l'amministrazione della VDB s.a.s. e tenuto i rapporti con clienti e fornitori comportandosi quindi come amministratore di fatto della società di cui poi è diventato liquidatore mentre per tutti i soci accomandanti, in virtù dell'art. 2324 c.c., è pacifico che l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese non determina l'estinzione dell'obbligazione sociale ma solo il suo trasferimento in capo ai soci i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente pendente societate e che inoltre devono essere confermate le sanzioni irrogate;
spetta inoltre all'Amministrazione finanziaria che contesti l'inesistenza, anche soggettiva, delle operazioni fatturate, dimostrare, anche in via Ric. 2019 n. 30499 sez. MT - ud. 27-01-2021 -2- 24/ presuntiva, che il soggetto sapeva o avrebbe dovuto sapere che la propria operazione partecipava ad un'operazione che si iscriveva in una frode IVA: tuttavia per la prova presuntiva - che ammette prova contraria, cosicché il contribuente potrà provare di non essere a conoscenza che prestazione non sia stata effettivamente resa dal fatturante - è sufficiente che quest'ultimo sia sfornito di dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione: nella specie è incontestato che le società con le quali la contribuente ha intrattenuto rapporti sono del tutto prive di strutture aziendali, che tra queste si annoverano evasori totali non avendo mai presentato alcuna dichiarazione fiscale e che nel suo interrogatorio Zemin Rodolfo indica nella F.11i Boldini s.r.l. una delle utilizzatrici delle società cartiere da lui create e le circostanze che la merce è stata effettivamente ricevuta e ne è stato versato il corrispettivo non sono idonee dì per sé a dimostrare la frode;
la parte contribuente proponeva ricorso affidato a tre motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria chiedendo che la causa sia decisa in pubblica udienza e comunque insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2313, 2324 e 2945 c.c. in quanto la CTR non ha considerato che, per i soci accomandanti, vale il principio della limitazione della responsabilità prevista dall'art. 2324 c.c., ragion per cui i creditori sociali (e tra questi l'Ufficio) non soddisfatti nella liquidazione dell'ente possono far valere i loro Ric. 2019 n. 30499 sez. MT - ud. 27-01-2021 -3- crediti per tributi e sanzioni nei confronti degli accomandanti limitatamente alla loro quota di liquidazione;
con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2313, 2324 e 2945 c.c. in quanto la CTR ha violato la norme e la giurisprudenza applicabili alla fattispecie laddove ha considerato amministratore di fatto il sig. G B, nonostante l'Ufficio non avesse mai provato che egli esercitasse il controllo della gestione della società;
con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), 21 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché 2697, 2727, 2729 c.c. in quanto la CTR non ha spiegato se la prova presuntiva e meramente indiziaria della frode offerta dall'Ufficio fosse dotata di quel sufficiente grado di gravità e precisione e concordanza la cui verificata esistenza ne consente l'utilizzo in sede di accertamento tributario e la cui verificata validità ed effettività ingenera l'inversione della prova a carico del contribuente;
ritenuto che
il primo motivo è fondato in quanto, secondo questa Corte, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma Ric. 2019 n. 30499 sez. MT - ud. 27-01-2021 -4- si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero
- ricorrenti -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- Controricorren te - avverso la sentenza n. 1848/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 03/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. L D P F DI
CAUSA
Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo al periodo di 'imposta 2007;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;
la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che B G ha gestito personalmente e materialmente l'amministrazione della VDB s.a.s. e tenuto i rapporti con clienti e fornitori comportandosi quindi come amministratore di fatto della società di cui poi è diventato liquidatore mentre per tutti i soci accomandanti, in virtù dell'art. 2324 c.c., è pacifico che l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese non determina l'estinzione dell'obbligazione sociale ma solo il suo trasferimento in capo ai soci i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente pendente societate e che inoltre devono essere confermate le sanzioni irrogate;
spetta inoltre all'Amministrazione finanziaria che contesti l'inesistenza, anche soggettiva, delle operazioni fatturate, dimostrare, anche in via Ric. 2019 n. 30499 sez. MT - ud. 27-01-2021 -2- 24/ presuntiva, che il soggetto sapeva o avrebbe dovuto sapere che la propria operazione partecipava ad un'operazione che si iscriveva in una frode IVA: tuttavia per la prova presuntiva - che ammette prova contraria, cosicché il contribuente potrà provare di non essere a conoscenza che prestazione non sia stata effettivamente resa dal fatturante - è sufficiente che quest'ultimo sia sfornito di dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione: nella specie è incontestato che le società con le quali la contribuente ha intrattenuto rapporti sono del tutto prive di strutture aziendali, che tra queste si annoverano evasori totali non avendo mai presentato alcuna dichiarazione fiscale e che nel suo interrogatorio Zemin Rodolfo indica nella F.11i Boldini s.r.l. una delle utilizzatrici delle società cartiere da lui create e le circostanze che la merce è stata effettivamente ricevuta e ne è stato versato il corrispettivo non sono idonee dì per sé a dimostrare la frode;
la parte contribuente proponeva ricorso affidato a tre motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria chiedendo che la causa sia decisa in pubblica udienza e comunque insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2313, 2324 e 2945 c.c. in quanto la CTR non ha considerato che, per i soci accomandanti, vale il principio della limitazione della responsabilità prevista dall'art. 2324 c.c., ragion per cui i creditori sociali (e tra questi l'Ufficio) non soddisfatti nella liquidazione dell'ente possono far valere i loro Ric. 2019 n. 30499 sez. MT - ud. 27-01-2021 -3- crediti per tributi e sanzioni nei confronti degli accomandanti limitatamente alla loro quota di liquidazione;
con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2313, 2324 e 2945 c.c. in quanto la CTR ha violato la norme e la giurisprudenza applicabili alla fattispecie laddove ha considerato amministratore di fatto il sig. G B, nonostante l'Ufficio non avesse mai provato che egli esercitasse il controllo della gestione della società;
con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), 21 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché 2697, 2727, 2729 c.c. in quanto la CTR non ha spiegato se la prova presuntiva e meramente indiziaria della frode offerta dall'Ufficio fosse dotata di quel sufficiente grado di gravità e precisione e concordanza la cui verificata esistenza ne consente l'utilizzo in sede di accertamento tributario e la cui verificata validità ed effettività ingenera l'inversione della prova a carico del contribuente;
ritenuto che
il primo motivo è fondato in quanto, secondo questa Corte, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma Ric. 2019 n. 30499 sez. MT - ud. 27-01-2021 -4- si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero
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