Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2018, n. 28329
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRASSEDE SALVATORE nato il 16/08/1957 a RIPOSTO avverso l'ordinanza del 17/10/2017 del TRIBUNALE di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere G R;
lette le conclusioni del PG P F che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata V
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di P S il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza dello stesso Tribunale, sezione distaccata di Giarre del 1/3/2013. Il beneficio era stato condizionato al risarcimento del danno in favore della parte civile, cui il condannato non aveva provveduto.
2. Ricorre per cassazione il difensore di P S, deducendo violazione degli artt. 666 e 127 cod. proc. pen.. L'ordinanza era stata emessa de
lette le conclusioni del PG P F che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata V
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di P S il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza dello stesso Tribunale, sezione distaccata di Giarre del 1/3/2013. Il beneficio era stato condizionato al risarcimento del danno in favore della parte civile, cui il condannato non aveva provveduto.
2. Ricorre per cassazione il difensore di P S, deducendo violazione degli artt. 666 e 127 cod. proc. pen.. L'ordinanza era stata emessa de
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