Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2018, n. 28329
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRASSEDE SALVATORE nato il 16/08/1957 a RIPOSTO avverso l'ordinanza del 17/10/2017 del TRIBUNALE di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere G R;lette le conclusioni del PG P F che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata V RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di P S il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza dello stesso Tribunale, sezione distaccata di Giarre del 1/3/2013. Il beneficio era stato condizionato al risarcimento del danno in favore della parte civile, cui il condannato non aveva provveduto. 2. Ricorre per cassazione il difensore di P S, deducendo violazione degli artt. 666 e 127 cod. proc. pen.. L'ordinanza era stata emessa de plano, senza fissazione di udienza in camera di consiglio ed era quindi affetta da nullità assoluta per violazione del diritto di difesa. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 2794 cod. civ.. I Giudici non avevano tenuto conto del versamento della somma di euro 100.000 alla persona offesa. In effetti, la consegna del quadro a P configurava la costituzione di un pegno di bene mobile a garanzia di un credito di euro 100.000 vantato dal ricorrente, non essendo necessaria alcuna formalità;per la restituzione della cosa mobile data in pegno, la persona offesa avrebbe dovuto provare l'estinzione dell'obbligazione garantita, senza la quale vigeva il diritto di ritenzione. Di conseguenza, la mancata restituzione del quadro integrava il risarcimento del danno per il debito non onorato.
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