Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/10/2018, n. 26421

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/10/2018, n. 26421
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26421
Data del deposito : 19 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

AULA 'A' 6 1, REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *TRIBUTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 22672/2011

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Ct2 .cmposta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. M CO - Presidente - Dott. °RONZO DE MASI C.onsigliere M B - Consigliere - Dott. A M B - Rei. Cc.nsigliere - - Consigliere - No pronunciato la seguente SENTENZA ricorso 011 preposto -DEST SPE in persona gc' legale r,ppLe2n-utaLi tempore, elettivdmence ggm iato _E PCNA VIA TOMMASO SAL/INI 55, presso io studio dell'euvcontc SfM('

NETE

9E SANCTIS MANGELII, r. ap.urcon neo e di fe _Re unitameELe all'aum-ocato MANLIO MAGI•D giusta gelec calce;

- ricorrente -

contro

ACENZ IA DELLE ENTRATE

51 PERUC;IA in persona tore pro uempgre, elettivamente dom'diliaLe VIA DEI

PORDOGHESI

12, presso L'A7VOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonchè

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE, EQUITALIA PERUGIA SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 57/2011 della COMM.TRIB.REG. o, PERUGIA, depositata il 10/03/2011;
vta la relazione della causa svolta nella pubblica lenza del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. A M F;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SO DEL CORE che ha concluso per i' rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato PAOLO DE SANCTIS MANGELLI per delega dell'Avvocato SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI che si riporta al ricorso;
lito per il contrdrico_rente l'Avvocato PALATIEfIC si riporta al controricorso. R.G.N. 22672-11 FATTI DI CAUSA L'Agenzia delle entrate notificava alla società Sigest S.r.l. una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato del Mod. Unico S.C. 2006, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per l'anno di imposta 2005, in esito al quale veniva rilevata l'indebita compensazione di un credito di imposta di cui all'art. 14 D.M. 593 del 8.8.2000, pari ad euro 1537,00, in quanto non indicato nel quadro RU della dichiarazione. L'Agenzia delle entrate inviava al ricorrente un avviso bonario, comunicando l'irregolarità ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, cui seguiva da parte della società contribuente la presentazione di una dichiarazione integrativa dei redditi, con cui, correggendo l'errore, indicava, nel quadro RU della dichiarazione dell'anno 2005, il credito di imposta. La società contribuente impugnava l'atto impositivo, eccependo l'illegittimità della cartella per insufficiente motivazione, ritenendo nel merito infondata la pretesa, in quanto l'omessa indicazione di un credito di imposta (nella specie, derivante da incentivi per la ricerca scientifica) nella dichiarazione dei redditi doveva essere considerato un errore meramente formale, al quale aveva rimediato presentando una dichiarazione integrativa in data 23.9.2008. La CTP di Perugia accoglieva il ricorso della società contribuente. L'Ufficio spiegava appello innanzi alla CTR dell'Umbria, mentre la società contribuente si costituiva spiegando appello incidentale. La CTR, con sentenza n. 57/04/2011, accoglieva il gravame, rigettando le eccezioni di illegittimità della cartella, proposte dalla società contribuente, perché legittimamente emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973. La società Sigest S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo tre motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.M. n. 275/1998 (Regolamento disciplinante la modalità di concessione dei crediti di imposta riconosciuti in materia di ricerca scientifica) in relazione all'art. 2 comma 8 e 8 bis del d.P.R. n. 322 del 1998, circa la indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale il credito è riconosciuto, in correlazione con la possibilità e tempestività di presentazione di dichiarazioni integrative dei redditi ed in relazione alla definizione di dichiarazione integrativa dei redditi "a favore del contribuente". Parte ricorrente conclude chiedendo alla Corte di pronunciarsi sul seguente quesito di diritto se: "a) Una dichiarazione integrativa dei redditi debba essere considerata "a favore del contribuente" ai sensi dell'art. 2, comma 8 e 8 bis del d.P.R. n. 322 del 1998 nel caso in cui modifichi solamente il quadro R.U. inerente i crediti di imposta e non modifichi altro valore della dichiarazione non incidendo su base imponibile e/o su l'ammontare di debito/credito di imposta della dichiarazione, e quindi debba essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta immediatamente successivo a quello della dichiarazione integrativa dei redditi che si va ad integrare, ovvero se una dichiarazione integrativa dei redditi che modifichi solamente il quadro RU della dichiarazione originaria e che non modifica base imponibile e/o debito/credito di imposta non sia una dichiarazione a favore del contribuente, e possa essere presentata entro i termini previsti per l'accertamento (4 anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione che si va ad integrare).b) Considerare una dichiarazione integrativa dei redditi che non modifichi imponibile e/o debito /credito di imposta come dichiarazione a favore del contribuente costituisca violazione e erronea applicazione della norma di cui all'art. 2, comma 8 e 8 bis del d.P.R. n. 322 del 1998. c)La presentazione, oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta successivo, di una dichiarazione integrativa dei redditi, che modifichi la dichiarazione originaria indicandovi anche crediti di imposta riconosciuti per la ricerca scientifica (disciplinati dalla I. 449/1997 e regolamentati dal D.I. 275 del 1998), sia tale da permettere al contribuente di godere del beneficio essendo dallo stesso rispettati i termini di indicazione di cui all'art. 6 DM n. 275 del 1998 del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui viene riconosciuto. d)La decadenza di cui all'art. 6 DM n. 275 del 1998 circa la indicazione del credito di imposta in materia di ricerca scientifica nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui viene riconosciuto possa essere sanata con la presentazione di dichiarazione integrativa dei redditi entro i termini per l'accertamento. e) Considerare non ammissibile la presentazione di dichiarazione integrativa inerente la indicazione del credito di imposta riconosciuto ex art. 449/1997 in quanto l'art. 6 DM n. 275 del 1998 afferma la necessità di indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui viene riconosciuto, costituisca violazione e falsa applicazione delle norme di legge di cui all'art. 6 DM n. 275/1998 e art. 2, comma 8 e 8 bis del d.P.R. n. 322 del 1998".
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