Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2008, n. 18621

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Massime1

I contratti collettivi del settore pubblico (come pure, successivamente, quelli del settore privato) sono stati equiparati agli atti normativi ai soli fini processuali dell'ammissibilità della denuncia di violazione e falsa applicazione di clausole nel ricorso per cassazione (art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, poi, art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006), senza che, ne sia stata alterata, sul piano sostanziale, la natura di atti negoziali. Conseguentemente, è manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale avverso una clausola di contratto collettivo, potendo l'incidente di costituzionalità essere proposto soltanto nei confronti di atti aventi forza di legge.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2008, n. 18621
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18621
Data del deposito : 8 luglio 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Primo Presidente f.f. -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. P P - rel. Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. D M A - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S A, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato DI G G C, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati A L, A G, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE & CARLE DI CUNEO;

- intimata -
e sul 2^ ricorso n 18491/05 proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE DI CUNEO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L SIO 1, presso lo studio dell'avvocato R A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G C E, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
S A;

- intimato -

avverso la sentenza n. 837/04 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 31/05/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/08 dal Consigliere Dott. Pasquale PICONE;

uditi gli avvocati Giovan Candido DI GIOIA, Alberto ROMANO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso previa riunione, in via preliminare dei due ricorsi, in accoglimento del ricorso incidentale il dichiararsi dell'aga. RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza di cui si chiede la cassazione accoglie l'appello dell'Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo e, in riforma della decisione del Tribunale di Cuneo in data 14.10.2002, rigetta la domanda proposta dal dott. A S per ottenere, in relazione al rapporto di lavoro subordinato durato dal 13.10.1997 al 28.2.1999, la posizione retributiva di dirigente medico di 1 livello, fascia A.

2. La Corte di appello di Torino afferma, in primo luogo, la giurisdizione ordinaria sulla controversia, escludendo che all'origine della lite vi fosse un formale provvedimento di inquadramento, che l'amministrazione pretendeva di identificare nella delibera di assunzione in data 8.8.1997, e ravvisando un mero comportamento, che il lavoratore riteneva di inadempimento di obbligo retributivo, protrattosi inalterato anche nel periodo successivo al 30 giugno 1998.

3. La pretesa del lavoratore è giudicata infondata nel merito perché l'assunzione ;
era avvenuta in data 13.10.1997, per effetto della decisione di utilizzare, mediante ricorso al cd. "scorrimento", la graduatoria concorsuale approvata il 21.12.1995 per il conferimento di posti di "aiuto ospedaliere", nella quale il S era collocato quale idoneo non vincitore, e alla data predetta risultava esaurita la fase transitoria che la normativa di settore aveva dettato disponendo la differenziazione economica fra fascia A ("aiuto", ex 10^ livello) e fascia B ("assistente", ex 9^ livello), sebbene accorpate nello stesso livello 1^ della dirigenza medica;
neppure il diritto, stante l'epoca dell'avvenuta assunzione del S, poteva ritenersi attribuito dal CCNL Area dirigenza medica del 5.12.1996, il cui art. 70 garantiva il trattamento economico previsto per l'ex 10^ livello - fascia A - soltanto ai dirigenti che avessero conseguito la detta posizione funzionale prima del 5.12.1996, ed altresì ai vincitori di concorsi in atto per i quali fosse già stata espletata la prova scritta alla stessa data. Osserva, infine, la sentenza che le disposizioni del contratto collettivo non potevano essere sottoposte allo scrutinio della Corte costituzionale, ne' comunque sindacate sotto il profilo della ragionevolezza, e neppure originavano una seria questione interpretativa tale da legittimare il ricorso al procedimento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64. 4. Vi è ricorso principale di A S per quattro motivi e ricorso incidentale dell'Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, resistente con controricorso, per un unico motivo. La causa è stata assegnata alle Sezioni unite della Corte per essere inerente alla giurisdizione l'unico motivo del ricorso incidentale. CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. L'unico motivo del ricorso incidentale, da esaminare per primo per la natura pregiudiziale della questione processuale della giurisdizione, sostiene la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla controversia perché l'inquadramento nel 1^ livello della dirigenza medica - fascia B - era stato disposto dalla delibera del direttore generale 8.8.1997, provvedimento amministrativo che il S non aveva impugnato nel termine di decadenza, e, in ogni caso, dal contratto individuale di lavoro stipulato il 3.10.1997, per cui la lite doveva reputarsi inerente al periodo del rapporto di lavoro precedente il 1 luglio 1998 ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45. 2.1. Il ricorso incidentale è fondato in parte, ancorché per ragioni non del tutto coincidenti con quelle esposte dall'Azienda.

2.2. In tema di proroga della giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti ai rapporti contrattuali di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, le Sezioni unite della Corte di cassazione, interpretando il riferimento alle "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998", ovvero "anteriore a tale data", operato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, (in cui è stato inserito per questa parte il
D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45) al fine di segnare il momento a partire dal quale la controversia di lavoro pubblico contrattuale non appartiene più alla giurisdizione esclusiva amministrativa, hanno rilevato che la norma utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, cosicché risulta inadeguata un'opzione ermeneutica che colleghi rigidamente l'indicato discrimine temporale ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o anche il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa, l'accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. In altri termini, l'indagine deve avere ad oggetto la collocazione temporale dell'episodio che produce la lesione definitiva dell'interesse per la cui tutela si ricorre al giudice, secondo il principio enunciato in modo uniforme da tutte le decisioni a partire da Cass. S.U. 26 agosto 1998, n. 8451 (tra le altre successive: Cass. S.U. 2 luglio 2004, n. 12137;
28 luglio 2004, n. 14172;
3 maggio 2005, n. 9101;
16 giugno 2005, n. 12863;
21 giugno 2005, n. 13290;
6 luglio 2005, n. 14206;
7 luglio 2005, n. 14258;
10 febbraio 2006, n. 2883
).

2.3. Oggetto della controversia è il credito retributivo rivendicato dal S, credito che si prospetta derivante direttamente e immediatamente dalla legge e da disposizioni del contratto collettivo, non certo da provvedimento amministrativo e neppure dai contenuti del contratto individuale di lavoro. Questo rilievo è sufficiente per ritenere priva di rilevanza ai fini del riparto della giurisdizione l'epoca dell'emanazione dell'atto di inquadramento e della stipula del contratto di lavoro.

2.4. Pertanto, l'applicazione della norma transitoria, interpretata nei sensi sopra precisati, comporta inevitabilmente che i crediti maturati (cioè divenuti esigibili in forza del completamento della fattispecie attributiva del diritto, indipendentemente dalla data di decorrenza, eventualmente retroattiva: cfr. Cass. S.u. 19 aprile 2007, n. 9319) in un certo arco temporale, debbano essere fatti valere dinanzi a giudici diversi, la cui competenza è ripartita in base all'epoca di maturazione di ciascuno, malgrado l'omogeneità delle fattispecie costitutive dei diritti e l'identità delle questioni di fatto e giuridiche controverse, restando, in particolare, irrilevante la data di atti meramente ricognitivi del rapporto obbligatorio.
La regola si applica alle differenze retributive in genere (Cass. S.u. 18 dicembre 2002, n. 18054;
10 febbraio 2006, n. 2883;
28 giugno 2006, n. 14846
) nonché ai compensi rivendicati per lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita prima e dopo il 30 giugno 1998 (Cass. S.u. 5 giugno 2002, n. 8159;
27 gennaio 2005, n. 1622;
27 gennaio 2005, n. 1624;
20 aprile 2006, n. 9154
).

2.5. La sentenza impugnata, sulla questione di giurisdizione, ha, quindi, falsamente applicato la regola, enunciata a temperamento del frazionamento delle domande con esclusivo riferimento alla nozione di illecito permanente, secondo la quale, qualora la lesione del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro (es. dequalificazione, comportamenti denunciati come mobbing), si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario allorché tale cessazione sia successiva al 30 giugno 1998 (cfr. Cass. S.u. 27 gennaio 2005, n. 1622;
25 marzo 2005, n. 6422;
19 dicembre 2005, n. 27896;
28 febbraio 2007, n. 4635;
9 marzo 2007, n. 5405
). L'indirizzo giurisprudenziale richiamato, infatti, si riferisce alle pretese risarcitone del danno da illecito (naturalmente di natura contrattuale, giacché, per l'illecito aquiliano la competenza era ab origine del giudice ordinario: vedi Cass. S.u. 2 luglio 2004, n. 12137), non invece alle pretese retributi ve avanzate nella controversia dai dipendenti, cioè crediti pecuniari maturati giorno per giorno in correlazione con la prestazione di determinate attività lavorative.

2.6. In parziale accoglimento, in

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