Cass. civ., sez. II, ordinanza 22/08/2022, n. 25099

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 22/08/2022, n. 25099
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25099
Data del deposito : 22 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8722/2017R.G. proposto da: IMMOBILIARE SAN MEDARDO SRL, elettivamente domiciliatain ROM, L.GO

MESSICO

7, presso lo studio dell'avvocato F T, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D G –ricorrente –

contro

S, CLAUDIO PIERLUIGI, MURIZIO ROGAI, A M , elettivamente domiciliati in ROM, VIA F. CIVININI, 12, presso lo studio dell'avvocato F S, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato D R –controricorrenti – nonché

contro

Oggetto: Servitù – Costituzione coattiva R.G.N. 8722/2017 Ad. 28/06/2022 CC R.G. 8722/2017- Pagina nr. 2 di 9 DARIA D'ASTA, BANCA CARIGE SPA –intimati – avverso la sentenza n. 1124/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 04/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere Dott. FEDERICO R;

RITENUTO IN FATTO

1. La IMMOBILIARE SAN MEDARDO SRL convenne innanzi il Tribunale di Genova A M, SARA ROMIRONE, CLAUDIO PIERLUIGI, MURIZIO ROGAI, DARIA D’ASTA e, premesso di essere titolare di un fondo rustico nel Comune di Zoagli, chiese la costituzione -a carico dei fondi dei convenuti-di una servitù coattiva di passo pedonale e carraio, deducendo che il fondo di cui era titolare godeva di un accesso meramente pedonale alla pubblica via, peraltro non ampliabile per consentire il transito di mezzi meccanici. Svolta istruttoria -ed esteso il contraddittorio a BANCA CARIGE SPA, titolare di garanzia ipotecaria su uno dei fondi interessati dalla domanda- il Tribunale di Genova, con sentenza n. 49 del 3 febbraio 2014, respinse la domanda, ritenendo insussistenti i presupposti per dare applicazione all’art. 1052 c.c., ed affermando che l’attrice poteva unicamente chiedere l’ampliamento del passaggio già esistente, ai sensi dell’art. 1051, terzo comma, c.c.

2. Proposto appello dalla IMMOBILIARE SAN MEDARDO SRL, la Corte d’Appello di Genova -nella contumacia della sola appellata DARIA D’ASTA-ha respinto il gravame, rilevando che: -la fattispecie doveva essere ricondotta all’art. 1052, primo comma, c.c., essendo il fondo dell’appellante non totalmente R.G. 8722/2017- Pagina nr. 3 di 9 intercluso, ma dotatodi un accesso alla pubblica via, ritenuto, tuttavia insufficiente;
-nondimeno, nella specie, difettavano i presupposti richiamati dalla norma da ultimo citata -presupposti la cui sussistenza doveva essere valutata in concreto e non in astratto-in quanto non vi era prova che il fondo intercluso (in parte boschivo ed in parte destinato ad uliveto) fosse concretamente coltivato dall’appellante, e risultando anzi che la parte destinata ad uliveto era incolta;
-irrilevante era la circostanza della presenza di un fabbricato con destinazione abitativa -ai fini della costituzione di servitù rispondente ad esigenze di accessibilità di soggetti disabili- non risultando né che l’immobile in questione fosse abitato né che avesse conseguito la dichiarazione di abitabilità.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte genovese ricorre la IMMOBILIARE SAN MEDARDO SRL. Resistono congiuntamente con controricorso A M, SARA ROMIRONE, CLAUDIO PIERLUIGI, MURIZIO ROGAI, mentre la BANCA CARIGE SPA e DARIA D’ASTA sono rimasti intimati.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. Le parti costituite hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il ricorso si articola in tre motivi. Con il primo motivo si deduce: -in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c.;
- in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. R.G. 8722/2017- Pagina nr. 4 di 9 Si lamenta, infatti, che la Corte d’appello di Genova ha erroneamente escluso l’applicabilità dell’art. 1051 c.c., in quanto la circostanza che il fondo della ricorrente abbia un mero accesso pedonale, non ampliabile, alla pubblica via verrebbe a determinare una condizione di interclusione tale da rendere applicabile l’art. 1051 c.c., laddove l’art. 1052 c.c. dovrebbe trovare applicazione solo nei casi in cui il fondo abbia già accesso alla pubblica via;
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