Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2011, n. 6372
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Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V G - Presidente -
Dott. P P - rel. Consigliere -
Dott. B F - Consigliere -
Dott. B U - Consigliere -
Dott. A R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 522-2007 proposto da:
SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA "PAPA GIOVANNI XXIII DI PIANELLA (PS)", SCUOLA MEDIA STATALE "G. D'ANNUNZIO" DI CEPAGATTI (PS), MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrenti -
contro
FPONE DINO, RICCIOTTI ELEONORA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato DI M S, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato S G, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 748/2006 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 19/09/2006 R.G.N. 750/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;
udito l'Avvocato DI M S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. PREMESSO IN FATTO
1 La sentenza di cui si domanda la cassazione, previa riunione, dichiara inammissibili gli appelli proposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dall'Istituto magistrale "G. Marconi" di Pescara, contro le decisioni del Tribunale di Pescara n. 527 e n. 528 del 20.4.2004. Con queste decisioni erano state accolte le domande di E R e di D F, facenti parte del personale ATA -
amministrativo, tecnico e ausiliario - della scuola e inquadrati nella nuova qualifica di "direttore dei servizi generali amministrativi" (DSGA) ex CCNL 26.5.1999 e con decorrenza 1.9.2000, per il riconoscimento dell'intera anzianità per il servizio prestato anteriormente alla data dell'inquadramento e non secondo l'anzianità convenzionale e il sistema della "temporizzazione" previsti dall'art.8 CCNL 15.3.2001.
2. Gli appelli sono dichiarati inammissibili perché proposti da soggetti (il Ministero dell'istruzione e l'Istituto magistrale "G. Marconi" di Pescara) che non erano stati parti del giudizio di primo grado, instaurato dalla Ricciotti nei confronti della Scuola Materna Elementare e Media "Papa Giovanni XXIII" di Pianella e dal Filippone nei confronti della Scuola Media Statale "G. D'annunzio" di Cepagatti, istituti che si erano ritualmente costituiti a mezzo dell'Avvocatura dello Stato e nei cui confronti erano state pronunciate le sentenze.
3. La Corte di appello di l'Aquila esamina tuttavia gli appelli anche nel merito e li giudica infondati perché il trattamento retributivo spettante per effetto del nuovo inquadramento doveva essere quello derivante dall'applicazione non dell'art. 8 CCNL del 2001, ma del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, norma rimasta in vigore in base alle disposizioni della contrattazione collettiva e che impone la valutazione, in sede di inquadramento contrattuale, del servizio preruolo comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore.
4. Il ricorso è proposto dal Ministero della pubblica istruzione (ora nuovamente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del D.L. n. 85 del 2008. conv. in L. n. 121 del 2008), dalla Scuola Materna Elementare e Media "Papa Giovanni XXIII"
di Pianella e dalla Scuola Media Statale "G. D'annunzio" di Cepagatti, per sette motivi. Resistono con controricorso R E e D F, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. RITENUTO IN DIRITTO
1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività formulata dai controricorrenti, non è fondata.
La sentenza è stata notificata al Ministero presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in data 12.10.2006 e la copia del ricorso consegnata per la notificazione all'Ufficiale giudiziario il giorno 11.12.2006. Anche prescindendo dalla questione della validità della notificazione presso l'Avvocatura distrettuale e dalla sua idoneità a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione (su cui vedi Cass., sez. un., 27/05/2009, n. 12252), il ricorso è tempestivo in base al principio secondo cui - a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002 - la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data non di ricezione dell'atto da parte del destinatario ma da quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Nè riveste alcun rilievo la circostanza che l'atto sarebbe stato consegnato per la notificazione oltre l'orario di apertura dell'ufficio notifiche: le disposizioni sull'orario degli uffici pubblici attengono al loro regolare e ordinato funzionamento, e non possono perciò incidere sulla esistenza e validità degli atti compiuti dagli uffici fuori degli orari prescritti.
2. Con i primi quattro motivi di ricorso si domanda la cassazione della, statuizione di inammissibilità dell'appello. Sono denunziati errori di diritto e vizio della motivazione e si sostiene, in estrema sintesi, che l'indicazione come parte appellante dell'Istituto magistrale "G. Marconi" di Pescara costituiva il frutto di un mero errore materiale riconoscibile;
che legittimato passivo rispetto alla controversia instaurata era esclusivamente il Ministero ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 275 del 1999, abilitato perciò ad appellare la sentenza ancorché al giudizio di primo grado avesse partecipato soltanto l'Istituto scolastico.
3.1 motivi, congiuntamente esaminati, sono fondati, come già ritenuto dalla Corte in controversia analoga (decisione resa all'udienza del 7.7.2010, r.g. 22903/2006). 4 La pronuncia di inammissibilità dell'appello proposto dall'Istituto magistrale "G. Marconi" di Pescara, è passata in giudicato in difetto di impugnazione.
5. Nei confronti del Ministero la pronuncia va invece cassata perché frutto di errar in procedendo.
Gli attori, quali dipendenti del ministero hanno convenuto in giudizio gli Istituti scolastici presso cui prestavano servizio domandando l'accertamento di un diritto derivante dal rapporto di lavoro e l'emanazione dell'ordine agli Istituti di procedere agli adempimenti conseguenti al chiesto accertamento. Avevano, quindi, notificato il ricorso ai detti Istituti, i quale si erano costituiti a mezzo dall'Avvocatura distrettuale dello Stato.
5.1. Evocato in giudizio, pertanto, era proprio il soggetto datore di lavoro, mentre l'Istituto veniva in considerazione soltanto come organo ritenuto legittimato processualmente e competente per la gestione del rapporto di lavoro.
5 2. Il riconoscimento della personalità giuridica, per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria - ai fini della migliore realizzazione dell'obiettivo dell'autonomia scolastica - si inserisce nell'ambito del fenomeno dell'organo (statale) con personalità giuridica. La figura dell'organo con personalità giuridica implica che abbia legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici, pur restando un organo dell'amministrazione di appartenenza (organo con soggettività giuridica, fenomeno che determina l'imputazione all'amministrazione di appartenenza non l'attività ma i risultati) e, come tale, assoggettato alle direttive ed ai controlli della detta amministrazione.
5.3. Il disegno organizzativo risulta specificato dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n.59, art. 21 - secondo due direttrici: la soggettività giuridica e la
conseguente legittimazione sostanziale e processuale attiene al piano della riconosciuta autonomia funzionale (Titolo 1, Capo 2^ e Capo 3^:
autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo);
le funzioni amministrative, invece, e la gestione del servizio istruzione (titolo secondo) sono rimaste funzioni statali e soltanto la competenza per il loro esercizio è stata sottratta (non allo Stato ma) all'amministrazione centrale e periferica e attribuita alle istituzioni scolastiche (art. 14) - eccettuate quelle di cui all'art. 15 ("il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione") - istituzioni che agiscono, quindi, in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato.
5.4 La riferita ricostruzione normativa è alla base
dell'orientamento seguito dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione statale della Pubblica Istruzione, a cui il D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa;
conseguentemente, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto (Cass. 10 maggio 2005, n. 9752;
28 luglio 2008, n. 20521).
5.5. Pertanto, anche in base al tracciato quadro normativo, non si poteva dubitare che gli attori avessero proposto la controversia contro il datore di lavoro e che gli Istituti fossero stati ritenuti legittimati esclusivamente quali organi statale competenti per la gestione dei rapporti.
Pertanto, gli unici problemi che potevano porsi nel giudizio di primo grado erano attinenti al piano della regolarità del contraddittorio, sia sotto il profilo del potere