Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/04/2020, n. 08088

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/04/2020, n. 08088
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08088
Data del deposito : 23 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7750/2018 R.G., proposto DAL Comune di Bentivoglio (BO), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. C G, con studio in Castel di Casio (BO), elettivamente domiciliato presso l'Avv. R C, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO la "CEVA LOGISTICS ITALIA S.r.l.", con sede in Assago (MI), in persona del procuratore generale pro tempore, giusta rogito redatto dal Notaio S B da Milano il 20 marzo 2012, rep. n. 60333, rappresentato e difeso dall'Avv. D P, con studio in Como, elettivamente domiciliata presso l'Avv. M C, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna di Bologna il 2 ottobre 2017 n. 2642/12/2017, notificata il 3 gennaio 2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2020 dal Dott. G L S;
udito per il ricorrente l'Avv. F S M P, per delega dell'Avv. C G, che ha chiesto l'accoglimento;
udito per la controricorrente l'Avv. D P, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. G G, che ha concluso per il rigetto.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 2 ottobre 20157 n. 2642/12/2017, notificata il 3 gennaio 2018, la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna accoglieva l'appello proposto dalla "CEVA LOGISTICS ITALIA S.r.l." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna il 14 giugno 2016 n. 697/01/2016, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello rilevava che: a) il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un "invito al pagamento" con il quale il Comune di Bentivoglio (BO) aveva sollecitato il versamento della T.A.R.I. per l'anno 2014 in relazione ad autorimesse e magazzini di sua proprietà;
b) la Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente, sul presupposto che l'impugnazione riguardasse un semplice avviso "di cortesia", il quale non costituiva atto impositivo. La Commissione Tributaria Regionale riformava la decisione di primo grado, rilevando che l'invito al pagamento del tributo costituiva atto impositivo e che la contribuente si era avvalsa di società private autorizzate per lo smaltimento a proprie cure e spese dei rifiuti terziari generati nei magazzini.

2. Avverso la sentenza di appello, il Comune di Bentivoglio (BO) proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 5 marzo 2018 ed affidato a quattro motivi;
la "CEVA LOGISTICS ITALIA S.r.l." si costituiva con controricorso e depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il Comune di Bentivoglio (BO) denuncia "illegittimità" della sentenza impugnata per mancato rilievo della improcedibilità ed inammissibilità del ricorso originario per violazione dell'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 (verosimilmente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), per aver erroneamente giudicato nel merito su un atto non impugnabile dinanzi al giudice tributario.

2. Con il secondo motivo, il Comune di Bentivoglio (BO) denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 641 e comma 649, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (e, in quanto, applicabile, dell'art. 62 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente escluso il presupposto impositivo della T.A.R.I. in relazione alla potenziale utilizzabilità dell'immobile posseduto, a prescindere dalla fruibilità del servizio comunale di raccolta dei rifiuti.

3. Con il terzo motivo, il Comune di Bentivoglio (BO) denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 649, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (e, in quanto, applicabile, dell'art. 62 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507), per aver erroneamente ritenuto che i rifiuti terziari non sono assimilabili ai rifiuti urbani e che l'onere delle spese per la raccolta ed il recupero degli imballaggi secondari e terziari, nonché per lo smaltimento dei rifiuti da imballaggio non esonerava dal pagamento della T.A.R.I. per i rifiuti urbani.

4. Con il quarto ed ultimo motivo, il Comune di Bentivoglio (BO) denuncia "illegittimità" della sentenza impugnata per l'imposizione (recte: l'esclusione) dell'onere probatorio a carico del contribuente in violazione dell'art. 1, comma 641 e comma 649, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (verosimilmente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), per aver erroneamente ritenuto che l'ente impositore dovesse fornire la prova dell'uso promiscuo delle superfici di magazzino fra rifiuti speciali e rifiuti urbani.

5. Il primo motivo è palesemente infondato.

5.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nell'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la Legge 28 dicembre 2001 n. 448. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato. Sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico. La mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 (ex plurimis: Cass., Sez. 5", 8 ottobre 2007, n. 21045;
Cass. Sez. 5", 25 febbraio 2009, n. 4513;
Cass., Sez. 5", 15 giugno 2010, n. 14373;
Cass., Sez. 5", 11 maggio 2012, n. 7344;
Cass., Sez. 5", 11 febbraio 2015, n. 2616;
Cass., Sez. 6", 18 luglio 2016, n. 14675;
Cass., Sez. 5", 30 maggio 2017, n. 13584;
Cass., Sez. 6", 2 novembre 2018, n. 26129).
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