Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/09/2003, n. 13603
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ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 TRIBUTARIAREPUBBLICA ITALIANA MATERIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Tributaria360 3 / 03 SEZIONE TRIBUT Composta dagli Ill.mi .gg. FAVARA Presidente Dott. U R.G.N. 13382/99 MONACI Rel. Consigliere 27480 Dott. S C. Consigliere Rep. Dott. V G EBNER DI NUBILA Consigliere Ud.13/03/03 Dott. Vincenzo MERONE - Consigliere Dott. A ha pronunciato la seguente SE N T ENZA sul ricorso proposto da: ISPETTORATO COMPARTIMENTALE MONOPOLI STATO BARI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente contro FAZZI FRANCESCO; - intimato - avverso la sentenza, nella causa civile iscritta al n. R.G. 1522/98, del Pretore di LECCE, depositata il 2003 741 22/03-10/04/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 16 luglio 1998 F F proponeva impugnazione contro un'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Direttore del Compartimento dei Monopoli di Bari. Il F sosteneva che l'ordinanza doveva essere annullata perché emessa oltre il termine di novanta giorni, e che la sanzione era illegittima perché carente dei presupposti di legge. Con sentenza in data 22 marzo / 10 aprile 1999 il Pretore circondariale di Legge accoglieva il ricorso per mancato rispetto del termine perentorio di novanta giorni. Avverso la sentenza, notificata il 23 giugno 1999, ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, l'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Bari. - MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Nell'unico motivo il ricorrente per Cassazione eccepisce l'errata e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n.689/1981, nonché l'erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sosteneva che la contestazione non sarebbe stata tardiva, perché ritardata su disposizione dell'Autorità giudiziaria penale e che perciò l'accertamento non poteva ritenersi concluso fino a quando l'Autorità penale non avesse restituito gli atti necessari al compimento da parti dell'Autorità penale degli atti necessari al procedimento sanzionatorio.