Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/06/2022, n. 20862

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In tema di controversie assistenziali, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all'INPS, avendo l'art. 20 del d.l. n. 78 del 2009 trasferito all'Istituto sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo "status" di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa. (Nella specie, la S.C., nel confermare sul punto la sentenza impugnata, ha ritenuto che in un procedimento per ATP volto all'accertamento dell'handicap non andasse disposta la chiamata in causa della ASL, essendo di conseguenza corretta, in ragione della fondatezza della domanda, la statuizione sulle spese processuali nei confronti dell'INPS).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/06/2022, n. 20862
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20862
Data del deposito : 30 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

2 2 ы. / AULA 'B' 2 6 8 0 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 35538/2018 Cron.20862 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. UMBERTO BERRINO Presidente Ud. 20/04/2022 Dott. ROSSANA MANCINO Consigliere PU Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE Rel. ConsigliereDott. FRANCESCO BUFFA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 35538-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 291 presso l'Avvocatura Centrale e difeso dagli avvocatidell'Istituto, rappresentato CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;
2022 ricorrente principale - 1286 SARRITZU RAIMONDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIANA MURINO;
controricorrente- ricorrente incidentale avversO la sentenza n. 828/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 08/06/2018 R.G.N. 575/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto 1 art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con 176, modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. ha depositato conclusioni scritte. Pubblica udienza del 20 aprile 2022 - Causa n. 20 - INPS c. Sarritzu Con sentenza dell'8/6/2018, il tribunale di Cagliari ha riconosciuto in favore dell'assistito in epigrafe l'invalidità del 47% dalla data della domanda amministrativa, compensando le spese di lite per metà. Avverso la sentenza ricorre l'INPS per due motivi. Resiste con controricorso l'assistito, che propone ricorso incidentale per un motivo. Con ordinanza interlocutoria n. 23309 del 2021 la causa è stata rimessa dalla Sesta Sezione della Corte a questa Sezione. Con il primo motivo del ricorso principale l'INPS lamenta la condanna alle spese, nonostante forse vittorioso

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