Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/11/2007, n. 23726
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La domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni per malafede nel comportamento processuale (consistente, nella specie, nel frazionamento di un unico credito in molteplici domande giudiziali) deve qualificarsi come domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ. e, pertanto, attiene esclusivamente al profilo del regolamento delle spese processuali senza incidere sul valore della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso avverso la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità in una controversia in cui la domanda principale, ove non sommata a quella di risarcimento danni per il comportamento processuale della controparte, si manteneva nei limiti fissati dall'art. 113 cod.proc.civ.).
Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 13145/2005
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. V P - Presidente di sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. DI N L F - Consigliere -
Dott. M M R - rel. Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AUTOCORI DITTA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 70, presso lo studio dell'avvocato B M, rappresentata e difesa dall'avvocato L S V, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DEMACA S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato M M, rappresentata e difesa dagli avvocati O S, ABRUGIATI PIERLUIGI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n. 13143/05 proposto da:
AUTOCORI DITTA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 70, presso lo studio dell'avvocato BLLUCCI MAURIZIO, rappresentata e difesa dall'avvocato LO STERZO VINCENZO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DEMACA S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato M M, rappresentata e difesa dagli avvocati ORLETTI SANDRO, ABRUGIATI PIERLUIGI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e sul 3^ ricorso n. 13144/05 proposto da:
AUTOCORI DITTA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 70, presso lo studio dell'avvocato BLLUCCI MAURIZIO, rappresentata e difesa dall'avvocato LO STERZO VINCENZO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DEMACA S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato M M, rappresentata e difesa dagli avvocati ORLETTI SANDRO, ABRUGIATI PIERLUIGI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e sul 4^ ricorso n. 13145/05 proposto da:
AUTOCORI DITTA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 70, presso lo studio dell'avvocato BLLUCCI MAURIZIO, rappresentata e difesa dall'avvocato LO STERZO VINCENZO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DEMACA S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato M M, rappresentata e difesa dagli avvocati ORLETTI SANDRO, ABRUGIATI PIERLUIGI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso le sentenze n. 29/05 per quanto riguarda l'r.g. n. 13142/05, n. 30/05 per quanto riguarda l'r.g. n. 13143/05, n. 31/05 per quanto riguarda l'r.g. n. 13144/05 e n. 28/05 per quanto riguarda l'r.g. n. 13145/05, tutte depositate il 28/02/05, del Giudice di Pace di GIULIANOVA;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/10/07 dal Consigliere Dott. M R M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. N V, che ha concluso, disattese in via preliminare le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi, per il rigetto nel merito dei ricorsi stessi.
FATTO E DIRITTO
1. Con quattro distinti ricorsi (R.G. nn. da 13142 a 13145/05), la Autocori s.r.l. ha impugnato per cassazione le sentenze da n. 28 a 31 del 28 febbraio 2005, con le quali il Giudice di Pace di Giulianova - in parziale accoglimento di altrettanti opposizioni proposte dalla DE.MA.CA. s.n.c. avverso i decreti ingiuntivi (dell'importo, rispettivamente, di Euro 825,70, Euro 902,80, Euro 985,60 ed Euro 984,00) emessi in favore di essa società ricorrente - ha confermato, nel merito, la condanna della medesima opponente al pagamento delle somme portate dai singoli provvedimenti monitori, previa revoca, però, dei decreti opposti - dichiarati nulli, in condivisione della tesi della DE.MA.CA., per cui sarebbe stato contrario a buona fede e correttezza da parte della società opposta aver chiesto ed ottenuto un distinto decreto ingiuntivo per ogni fattura (o gruppo di fatture) non pagata, ben potendo essa chiedere un solo decreto ingiuntivo per la totalità del preteso credito - ed ha compensato, quindi, le spese di lite, in ragione appunto della reciproca soccombenza. Con i due motivi, di cui si