Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/05/2022, n. 14227
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 24576 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto da Medioleasing s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. G Z, dall'Avv. G R C e dall'Avv. G P, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, via della Scrofa n. 57 - ricorrente-
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata in data 19.3.2013, n. 27/3/13;
sentito il sost. Proc. Gen. Dott. G L, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso relativamente alle sanzioni irrogate, chiedendone il rigetto per il resto;
sentito l'Avv. Giovanni D'Ayala Valva per la ricorrente, quale delegato dell'Avv. G P;
sentita l'Avvocatura dello Stato;
sentita la relazione svolta dal consigliere S L nella camera di consiglio del 22 dicembre 2021.
Fatti di causa
. Sulla base di un pvc redatto il 15 maggio 2008, l'Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento recuperava nei confronti della Medioleasing s.p.a., in relazione all'anno di imposta 2005, la maggiore Iva dovuta. La prima contestazione riguardava l'indebita sopravvalutazione di un complesso immobiliare alberghiero, fatto oggetto di un contratto di sale and lease back, che nella prospettazione erariale mascherava un contratto di finanziamento, con conseguente illecita detrazione dell'Iva per la parte dell'immobile che si assumeva sovrastimata. In buona sostanza, la sopravvalutazione del complesso venduto consentiva al venditore-locatario San Clemente Resort s.r.l. di finanziarsi, mantenendo la disponibilità del compendio immobiliare, e agli istituti di leasing, fra i quali figurava pro quota Medioleasing, di detrarre indebitamente l'Iva. La seconda contestazione denunciava l'illiceità di tre contratti di leasing nautici, che mascheravano delle vere e proprie cessioni, mirando a godere del particolare regime agevolativo Iva correlato all'istituto del leasing nautico, fruendo di un'indebita detrazione dell'Iva.La CTP di Ancona accoglieva il ricorso del contribuente limitatamente ad un contratto di leasing nautico sottoscritto con tale Panniccià Fabio, respingendolo per il resto. La CTR delle Marche rigettava il successivo appello della contribuente. Il ricorso per cassazione di quest'ultima è affidato a nove censure. Resiste l'Agenzia con controricorso. La contribuente ha illustrato il ricorso con memoria. Ragioni della decisione. Con il primo motivo, rubricato 1., viene denunciata l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha confermato la legittimità/fondatezza del recupero Iva per indebita detrazione in relazione al contratto di sale and lease back concluso con la società San Clemente Resort s.r.l. sul presupposto della non congruità del prezzo di cessione del complesso alberghiero San Clemente Palace. Ad avviso della ricorrente la sentenza violerebbe il combinato disposto degli artt. 13 e 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto ai fini del computo della base imponibile Iva rileverebbe il corrispettivo contrattualmente pattuito, non l'effettivo valore dei beni ceduti. Il motivo è fondato e va accolto Invero, l'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina l'imposta sul valore aggiunto (IVA), ne prevede la base imponibile, definendola, in particolare, al primo comma. Essa è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, in virtù dell'avvenuta cessione di beni e/o delle prestazioni di servizi, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione, o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. In definitiva, la base imponibile dell'IVA coincide con il prezzo contrattualmente dovuto dall'acquirente, sul quale l'imposta grava. Il corrispettivo contrattuale, pertanto, è il parametro di riferimento, non rilevando con riferimento all'IVA e in funzione della perimetrazione della sua base imponibile il prezzo ritenuto congruo.Nella specie, la CTR, in contrasto con il principio riassunto, ha confermato la fondatezza della pretesa fiscale proprio in ragione del prezzo sovrastimato attribuito al complesso alberghiero per cui è causa rispetto al suo valore reale. Nell'ottica della CTR il giusto prezzo finisce per far premio, in violazione dell'art. 13 summenzionato, sul prezzo pattuito tra le parti. Con la seconda censura, rubricata 1.1., viene denunciata l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha confermato la legittimità/fondatezza del recupero Iva per indebita detrazione in relazione al contratto di sale and lease back concluso con la società San Clemente Resort s.r.l. sul presupposto della non congruità del prezzo di cessione del complesso alberghiero San Clemente Palace. Ad avviso della ricorrente la sentenza sarebbe afflitta da una motivazione insufficiente in ordine ad un fatto controverso e decisivo
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata in data 19.3.2013, n. 27/3/13;
sentito il sost. Proc. Gen. Dott. G L, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso relativamente alle sanzioni irrogate, chiedendone il rigetto per il resto;
sentito l'Avv. Giovanni D'Ayala Valva per la ricorrente, quale delegato dell'Avv. G P;
sentita l'Avvocatura dello Stato;
sentita la relazione svolta dal consigliere S L nella camera di consiglio del 22 dicembre 2021.
Fatti di causa
. Sulla base di un pvc redatto il 15 maggio 2008, l'Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento recuperava nei confronti della Medioleasing s.p.a., in relazione all'anno di imposta 2005, la maggiore Iva dovuta. La prima contestazione riguardava l'indebita sopravvalutazione di un complesso immobiliare alberghiero, fatto oggetto di un contratto di sale and lease back, che nella prospettazione erariale mascherava un contratto di finanziamento, con conseguente illecita detrazione dell'Iva per la parte dell'immobile che si assumeva sovrastimata. In buona sostanza, la sopravvalutazione del complesso venduto consentiva al venditore-locatario San Clemente Resort s.r.l. di finanziarsi, mantenendo la disponibilità del compendio immobiliare, e agli istituti di leasing, fra i quali figurava pro quota Medioleasing, di detrarre indebitamente l'Iva. La seconda contestazione denunciava l'illiceità di tre contratti di leasing nautici, che mascheravano delle vere e proprie cessioni, mirando a godere del particolare regime agevolativo Iva correlato all'istituto del leasing nautico, fruendo di un'indebita detrazione dell'Iva.La CTP di Ancona accoglieva il ricorso del contribuente limitatamente ad un contratto di leasing nautico sottoscritto con tale Panniccià Fabio, respingendolo per il resto. La CTR delle Marche rigettava il successivo appello della contribuente. Il ricorso per cassazione di quest'ultima è affidato a nove censure. Resiste l'Agenzia con controricorso. La contribuente ha illustrato il ricorso con memoria. Ragioni della decisione. Con il primo motivo, rubricato 1., viene denunciata l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha confermato la legittimità/fondatezza del recupero Iva per indebita detrazione in relazione al contratto di sale and lease back concluso con la società San Clemente Resort s.r.l. sul presupposto della non congruità del prezzo di cessione del complesso alberghiero San Clemente Palace. Ad avviso della ricorrente la sentenza violerebbe il combinato disposto degli artt. 13 e 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto ai fini del computo della base imponibile Iva rileverebbe il corrispettivo contrattualmente pattuito, non l'effettivo valore dei beni ceduti. Il motivo è fondato e va accolto Invero, l'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina l'imposta sul valore aggiunto (IVA), ne prevede la base imponibile, definendola, in particolare, al primo comma. Essa è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, in virtù dell'avvenuta cessione di beni e/o delle prestazioni di servizi, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione, o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. In definitiva, la base imponibile dell'IVA coincide con il prezzo contrattualmente dovuto dall'acquirente, sul quale l'imposta grava. Il corrispettivo contrattuale, pertanto, è il parametro di riferimento, non rilevando con riferimento all'IVA e in funzione della perimetrazione della sua base imponibile il prezzo ritenuto congruo.Nella specie, la CTR, in contrasto con il principio riassunto, ha confermato la fondatezza della pretesa fiscale proprio in ragione del prezzo sovrastimato attribuito al complesso alberghiero per cui è causa rispetto al suo valore reale. Nell'ottica della CTR il giusto prezzo finisce per far premio, in violazione dell'art. 13 summenzionato, sul prezzo pattuito tra le parti. Con la seconda censura, rubricata 1.1., viene denunciata l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha confermato la legittimità/fondatezza del recupero Iva per indebita detrazione in relazione al contratto di sale and lease back concluso con la società San Clemente Resort s.r.l. sul presupposto della non congruità del prezzo di cessione del complesso alberghiero San Clemente Palace. Ad avviso della ricorrente la sentenza sarebbe afflitta da una motivazione insufficiente in ordine ad un fatto controverso e decisivo
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