Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17322

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17322
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17322
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SECK MOUSTAPHA nato il 04/11/1974 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
urtran il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

PIERGIORGIO MOROSINI

1(vk Citvt6) .\ ì7-2. ty„ Ot ha concluso chiedendo A 0,11,11AQvvit,,t: (441t ')-4-42k7-1/‘ .(') uditcril-elifefise-r-e--) Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 20 gennaio 2016 dal Tribunale di Verona in relazione alla ricettazione e messa in vendita di beni con marchio contraffatto_ 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato S M con l'Avvocato C R.

2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla contestata nullità dell'ordinanza 11 giugno 2015 del Tribunale di Verona per violazione dell'articolo 441 codice penale. Il ricorrente rileva che il GIP, in sede di abbreviato non condizionato, avrebbe superato i limiti di legge nel momento in cui ha disposto una integrazione istruttoria, costituita dalla escussione di uno dei militari della stazione CC che aveva proceduto al controllo dell'imputato e al sequestro della merce, finalizzata a verificare (e non a confermare) la responsabilità dell'imputato in una situazione di prova incerta, che avrebbe dovuto portare alla assoluzione, almeno ai sensi del secondo comma dell'articolo 530 cod. proc. pen. In particolare, mancherebbe sul punto alcuna motivazione da parte della Corte di appello.
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