Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/01/2007, n. 879
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Con riferimento agli iscritti alla gestione pensionistica separata di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, che vantano anche versamenti di contributi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il D.M. n. 282 del 1996 va interpretato - quanto alla sorte dei contributi versati alla gestione speciale in misura insufficiente alla costituzione colà di autonoma pensione - facendo esclusiva applicazione, in caso di soggetto pensionato in diversa gestione, dell'art. 1 secondo comma dello stesso D.M., e quindi con esclusione del diritto alla restituzione, perché i contributi vengono utilizzati per la formazione della pensione supplementare che il pensionato ha facoltà di richiedere; mentre nel caso di soggetto non pensionato presso diversa gestione, dovrà farsi esclusiva applicazione dell'art. 4 secondo comma dello stesso DM e quindi con diritto alla restituzione dei contributi, ove ne ricorrano le ulteriori condizioni prescritte. (Nella specie, relativa a titolare di pensione Inpdap, la S.C., in applicazione del principio soprariportato, ha negato il diritto dell'istante alla restituzione).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. CORONA Rafaele - Presidente di sezione -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN NT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA DETTORI MASALA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TURSI MICHELE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Ufficio legale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, FONZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente -
avverso la sentenza n. 199/03 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 23/09/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/06 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato Giovanna DETTORI MASALA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 settembre 2003 la Corte d'appello di Brescia, riformando la statuizione resa dal locale Tribunale il 28 gennaio 2003, rigettava la domanda proposta, nei confronti dell'Inps, dal signor NT EM, titolare di pensione Inpdap, il quale - essendo stato iscritto per gli anni dal 1997 al 2000 alla Gestione separata per i lavoratori autonomi ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 senza avere maturato il diritto a pensione
presso la suddetta Gestione - aveva chiesto la restituzione dei contributi versati.
La Corte territoriale" sulla base del principio per cui le somme versate a titolo di contributi sono passibili di restituzione solo quando sono improduttive di qualsiasi effetto, e non già quando danno titolo ad un qualsiasi tipo di trattamento, faceva applicazione del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, art. 4, comma 2, ossia del regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 32, ed escludeva il diritto del NT alla restituzione dei contributi, potendo il medesimo acquisire il diritto a pensione supplementare.
Avverso detta sentenza il soccombente propone ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria. L'Inps ha depositato procura. La causa è stata rimessa alle sezioni unite di questa Corte per comporre il contrasto di giurisprudenza insorto all'interno della sezione lavoro in relazione alla interpretazione del Decreto 2 maggio 1996, n. 282, artt. 1 e 4, ossia del regolamento recante la disciplina della gestione separata presso l'Inps, in ordine alle regole concernenti la restituzione dei contributi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia difetto di motivazione per non avere la Corte territoriale deciso preliminarmente in merito alla eccezione da lui sollevata sulla inammissibilità dell'appello dell'Inps, che si sarebbe limitato ad insistere sulla tesi già prospettata in primo grado, senza confutare le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, che correttamente aveva riconosciuto il suo diritto alla restituzione dei contributi e di cui in ricorso si chiede la conferma, tramite illustrazione della relativa disciplina. Con il secondo motivo, denunziando il difetto di motivazione, si lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare il disposto del D.M. n. 282 del 1996, art. 3, che invece espressamente ammetterebbe il diritto alla restituzione.
Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento.
Ed infatti la sentenza impugnata, essendo entrata nel merito, ha implicitamente deciso per il rigetto della eccezione di inammissibilità dell'appello. Peraltro, poiché oggetto della causa era solo la interpretazione di norme di legge, era valida l'impugnazione con cui l'Istituto previdenziale insisteva nelle argomentazioni già svolte con la memoria di costituzione, anche senza confutare espressamente la diversa tesi adottata nella sentenza di primo grado.
1. La questione posta con il secondo motivo di ricorso concerne l'interpretazione del D.M. n. 282 del 1996, art. 4, comma 2, e cioè se, nel primo quinquennio di operatività del decreto, il diritto alla restituzione dei contributi versati alla Gestione dei lavoratori autonomi di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 26, nel caso in cui l'iscritto cessi dalla assicurazione senza ottenere diritto a pensione presso la Gestione medesima, sia o no precluso nel caso in cui il medesimo possa acquisire, con i contributi versati, una pensione supplementare.
Sul punto insorto un contrasto di giurisprudenza all'interno della Sezione lavoro, giacché con la sentenza n. 11377 del 17 giugno 2004 si è ritenuto che il diritto alla pensione supplementare precluda il diritto alla restituzione, essendosi affermato che "Con riferimento agli iscritti alla gestione pensionistica dei lavoratori autonomi che vantano anche versamenti di contributi presso rassicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e che possono computare tale contribuzione ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della predetta gestione separata, ai sensi del D.M. n. 282 del 1996, art. 3 (in attuazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e 30), il diritto alla restituzione dei
medesimi contributi, previsto dall'art. 4, stesso D.M., presuppone che gli interessati non conseguano alla cessazione dell'attività lavorativa il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 3;
pertanto, la restituzione non compete allorché l'interessato consegua il diritto alla pensione supplementare, che è compresa fra i trattamenti a carico della predetta gestione".
Viceversa, con la successiva sentenza n. 16259 del 19 agosto 2004, seguita dalle altre n. 2436 dell'8 febbraio 2005 e n. 10660 del 20 maggio 2005, si è ritenuto che la maturazione di una pensione supplementare non è preclusiva del diritto alla restituzione dei contributi versati alla Gestione dei lavoratori autonomi, essendosi affermato che "Con riferimento ai contributi versati presso la gestione pensionistica separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, la restituzione dei contributi spetta, per il
periodo transitorio contestualmente determinato dal decreto ministeriale delegato, in favore degli iscritti, in possesso del prescritto requisito anagrafico dei sessanta anni di età, che - alla cessazione dell'attività lavorativa - non conseguano "il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'art. 3" dello stesso decreto. Ne consegue, trattandosi di norma di carattere eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione, che l'effetto ostativo alla restituzione dei contributi previsto in relazione alle suddette prestazioni previdenziali non può essere esteso all'ipotesi in cui agli