Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/06/2020, n. 12483
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La controversia concernente la corresponsione del corrispettivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, affidato sulla base di ordinanze contingibili ed urgenti adottate (per ragioni di emergenza ambientale) ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che essa riguarda unicamente l'esecuzione del rapporto di natura privatistica intercorrente tra le parti e la cognizione di aspetti puramente patrimoniali, senza involgere il sindacato, in via diretta o incidentale, della legittimità dell'attività provvedimentale urgente posta "a monte" dello stesso, la quale costituisce uno strumento alternativo e sostitutivo del contratto di appalto.
Sul provvedimento
Testo completo
12483-20 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGOLAMENTO DI G ME - Primo Presidente - GIURISDIZIONE ANGELO SPIRITO - Presidente di Sezione - Ud. 9/06/2020 - CARLO DE CHIARA - Presidente di Sezione - CC R.G.N. 27937/2019 FRANCO DE STEFANO Consigliere - Cear.12483 Rep.A DO - Consigliere - M A - Consigliere - e.u. M D M - Consigliere - ALBERTO GIUSTI Consigliere - A C - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27937-2019 proposto da: FORMICA AMBIENTE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso lo studio dell'avvocato A P, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
-
contro
C D B, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA 26, presso lo 164 го о г STUDIO L S D, rappresentato e difeso dall'avvocato A S D;
· controricorrente - nonché
contro
REGIONE PUGLIA, FALLIMENTO NUBILE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
- intimati -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3233/2016 del TRIBUNALE di B. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/06/2020 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, il quale conclude chiedendo affermarsi la giurisdizione del Giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto ingiuntivo n. 642 del 19 maggio 2016 l'adito Tribunale di Brindisi ingiungeva, su ricorso della s.r.l. Formica Ambiente ed in suo favore, al Comune di Brindisi il pagamento della somma di euro 664.827,51 (oltre interessi di mora ai sensi del d. lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture emesse), a titolo di corrispettivo delle prestazioni di triturazione e smaltimento di rifiuti indifferenziati prodotti in detto Comune nella discarica privata della stessa società, con riferimento al periodo dal 5 dicembre 2015 al 10 febbraio 2016, ed in esecuzione di quanto intimato con ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Presidente della Giunta regionale ai sensi del d. lgs. n. 152/2006 e sulla base del prezzo concordato tra le stesse parti ed applicato fino al 30 novembre 2015. L'ingiunto Comune di Brindisi proponeva tempestiva opposizione avverso il suddetto decreto monitorio, invocandone l'annullamento o la revoca per effetto dell'inesistenza del credito assunto come vantato dalla s.r.l. Formica Ambiente, siccome non fondato su contratto scritto, deducendo, altresì, il suo difetto di legittimazione passiva. A seguito della formulata opposizione si costituiva in giudizio l'opposta s.r.l. Formica Ambiente, la quale, in via principale, instava per il rigetto della Ric. 2019 n. 27937 sez. SU - ud. 09-06-2020 -2- domanda avversaria e, in ogni caso, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi l'ingiustificato arricchimento dello stesso Comune di Brindisi per effetto delle suddette prestazioni rese in suo favore, con condanna del medesimo al pagamento del menzionato importo di euro 664.827,51, oltre accessori legge, ovvero nella misura che sarebbe risultata in concreto comunque giudizialmente dovuta. Alla prima udienza celebratasi dinanzi al citato Tribunale di Brindisi, il giudice designato ordinava, ritenendola ad esse comune, la chiamata in causa, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., della Regione Puglia e della s.r.l. Nubile, respingendo la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo. Le due chiamate in causa si costituivano in giudizio deducendo il loro difetto di legittimazione passiva. Il giudice istruttore, con ordinanza del 21 agosto 2018, preso atto della mancata risposta del Commissario Straordinario del Comune di Brindisi al deferitogli interrogatorio formale e ravvisata la necessità di verificare l'effettiva fonte delle prestazioni dedotte in giudizio, rilevava che, nella instaurata controversia, prima ancora che un problema di legittimazione passiva, si poneva una questione pregiudiziale di giurisdizione, ragion per cui invitava le parti a prendere posizione sulla stessa, rinviando la causa alla successiva udienza del 25 settembre 2018, nelle cui more, tuttavia, interveniva la dichiarazione di fallimento della terza chiamata in causa Nubile s.r.l.. Riassunto il giudizio da parte del Comune di Brindisi, lo stesso, all'udienza del 26 febbraio 2019, eccepiva il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ponendo riferimento all'art. 133, comma 1, lett. p) del d.lgs. n. 104/2010 (c.d. codice del processo amministrativo) e, pertanto, il giudice istruttore differiva la causa per la precisazione delle conclusioni sulla prospettata questione di giurisdizione.
2. Nell'intervallo temporale che ne seguiva la Formica