Cass. civ., sez. VI, ordinanza 23/03/2022, n. 09445

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 23/03/2022, n. 09445
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09445
Data del deposito : 23 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22270-2020 proposto da: M M E, rappresentata e difesa dall'avvocato F S e domiciliata in ROMA PIAZZA CUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: avv.francescosasso@pec.it

- ricorrente -

contro

D F P, rappresentata e difesa dall'avvocato A D e domiciliata in ROMA PIAZZA CUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: avvariannadenuleeblegaimaiLit

- controricorrente -

contro

P M, rappresentato e difeso dall'avvocato G T e domiciliato in ROMA PIAZZA CUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: Giuhano.tavera@pecordineavvocati.ss.it - con troricorrente -

contro

PRINCIVALLE F L C, rappresentato e difeso dall'avvocato G S e domiciliato in ROMA PIAZZA CUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: Giulio.spanu@pec.it

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 508/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata 1'08/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere Dott. A M.

Considerato che:

1.P D F, creditrice di M P per effetto di una scrittura privata con la quale quest'ultimo aveva riconosciuto il proprio debito nei di lei confronti per C 125.000 già oggetto di decreto ingiuntivo, propose domanda ex art. 2901 c.c. volta a sentir dichiarare l'inefficacia dell'atto con il quale il debitore aveva trasferito al figlio Luigi Carmine Princivalle, con il consenso della madre Maria Elisabetta Masu, il diritto di piena proprietà su immobili siti in comune di Alghero. Il Tribunale di Sassari accolse la domanda rilevando che l'atto dispositivo diminuiva il patrimonio del debitore. La tesi dei convenuti, volta a rappresentare che l'atto traslativo costituiva atto di adempimento di un debito scaduto di natura alimentare cui il Princivalle era impegnato in favore della prima moglie e del figlio in forza di un accordo tra loro stipulato, fu disattesa in ragione del fatto che il debito di natura alimentare era stato caducato a seguito della pronuncia della sentenza di divorzio, intervenuta tra il Princivalle e la Masu, che aveva statuito unicamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza riconoscere il debito alimentare. 2_ La Masu e il tiliò Francesco Luigi Princivalle proposero appello insistendo sulla tesi della natura onerosa dell'atto di trasferimento immobiliare posto in essere quale adempimento di un debito scaduto e la Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza dell'8/11/2019, ha rigettato l'appello ritenendo che l'atto in questione costituisse dallo in solutum e cioè un atto non dovuto ma basato sulla libera determinazione del debitore, soggetto, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, ad azione revocatoria ordinaria. Ed ha ritenuto sussistere tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, dell'actio pauliana ex art. 2901 c.c. in ragione dello stretto legame di parentela tra le parti e della presunzione di conoscenza del pregiudizio da parte del terzo.
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