Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/2018, n. 13195

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/2018, n. 13195
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13195
Data del deposito : 25 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1824-2016 proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 CONCA DI SORA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI

9, presso lo studio dell'avvocato A G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C M;

- ricorrente -

contro

COMPAGNIA ELETTRICA ITALIANA - CEI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q.

VISCONTI

99, presso lo studio dell'avvocato I C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati E C e M C;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 278/2015 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 06/11/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/07/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI A S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R F, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati A G ed I C.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6/11/2015 -emessa in sede di rinvio disposto da Cass., Sez. Un. n. 6073 del 2013-, in parziale accoglimento del gravame spiegato dalla società Compagnia Elettrica Italiana - C.E.I. s.r.l. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trap C.A. Roma n. 1 del 2005, con sentenza del 6/11/2015 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha condannato il Consorzio di bonifica n. 8 Conca di Sora al pagamento di somma in favore della predetta società, a titolo di risarcimento dei danni dalla medesima subiti in conseguenza dell'illecita sottensione di acqua dai fiumi Liri e Fibreno per le Centrali idroelettriche di Riordino, Carnello e Valcatoio. Ric. 2016 n. 01824 sez. SU - ud. 18-07-2017 -2- Avverso la suindicata pronunzia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il Consorzio di bonifica n. 8 Conca di Sora propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società Compagnia Elettrica Italiana - C.E.I. s.r.I., che ha presentato anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 10 motivo il ricorrente denunzia «violazione o falsa applicazione» degli artt. 2947, 2909 c.c., 100, 276, 346, 371, 383, 384, 394 c.p.c., 24, 111 Cost., in riferimento all'art. 360, 10 co. nn. 3 e 4, c.p.c. Si duole essersi con l'odiernamente impugnata pronunzia dal TSAP dichiarata l'inammissibilità della sollevata eccezione di prescrizione, per non avere esso proposto ricorso per cassazione in via incidentale avverso la pronunzia

TSAP

17/1/2012 ( poi cassata da Cass., Sez. Un. n. 6073 del 2013 ) che, «dopo avere ritenuto illeciti i prelievi d'acqua del Consorzio, confermò tuttavia il rigetto nel merito della domanda risarcitoria della C.E.I. s.r.I., per totale carenza di prova del danno in ipotesi subito». Lamenta che tale giudice ha erroneamente ritenuto essere stata in tal caso l'eccezione di prescrizione de qua implicitamente rigettata, risultando conseguentemente coperta da giudicato implicito, laddove essa è viceversa rimasta meramente assorbita dalla pronunzia d'appello, dovendo pertanto considerarsi riproponibile senza necessità di formulazione di ricorso incidentale. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le domande o le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino Ric. 2016 n. 01824 sez. SU - ud. 18-07-2017 -3- superate o non esaminate perché assorbite ( o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni ), ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ( v. Cass., 28/11/2016, n. 24021;
Cass., 26/11/2010, n. 24021;
Cass., Sez. Un., Sez. Un., 16/10/2008, n. 25246, e, da ultimo, Cass., Sez, Un., 19/4/2016, n. 7700;
Cass., Sez, Un., 12/5/2017, n. 11799 ). Tale principio -pur in difetto nella disciplina del giudizio di cassazione di una norma omologa a quella prevista al citato art. 346 c.p.c.- trova invero applicazione anche in caso d'impugnazione con ricorso per cassazione, mezzo per devolvere alla cognizione di questa Corte eccezioni e questioni non esaminate dal giudice del gravame (v., da ultimo, Cass., Sez, Un., 12/5/2017, n. 11799). Orbene, nell'accogliere nella specie l'appello interposto dall'odierna controricorrente società Compagnia Elettrica Italiana - C.E.I. s.r.I., per l'effetto condannando l'allora appellato e odierno ricorrente Consorzio al pagamento in favore della medesima di somma a titolo di risarcimento del danno da sottensione di acqua per tutte le centrali in argomento, il TSAP ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio. All'esito della cassazione della sentenza del 17/1/2012 disposta da Cass., Sez. Un. n. 6073 del 2013, in accoglimento del gravame dalla suindicata società avverso la sentenza di 10 grado Trap C.A. Roma n. 1 del 2005 il TSAP è infatti pervenuto all'adozione dell'odiernamente impugnata decisione senza invero previamente esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal Consorzio. Al riguardo, nel rigettare la «domanda della C.E.I. perché non provata», il TSAP ha in particolare osservato che con la precedente Ric. 2016 n. 01824 sez. SU - ud. 18-07-2017 -4- ( e poi annullata ) pronunzia del 17/1/2012 era stata implicitamente rigettata la «preliminare eccezione di prescrizione», senza che nel giudizio di cassazione introdotto da controparte fosse stata sul punto mossa censura con ricorso incidentale per cassazione, pur avendo il Consorzio «l'onere di impugnarla» con tale mezzo «onde evitare il giudicato sul rigetto implicito di detta eccezione». Ha ulteriormente sottolineato che, a tale stregua, «tutte le questioni logicamente pregiudiziali e preliminari di merito incompatibili con il dictum del giudice di legittimità ( come, nella specie, l'eccezione di prescrizione ), che potevano o dovevano essere dedotte nella relativa sede, debbono intendersi implicitamente decise in via definitiva dalla Corte regolatrice, quali presupposti necessari ed inderogabili della sua decisione», non potendo «conseguentemente le stesse ... essere sollevate davanti al giudice di rinvio perché il loro esame tenderebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza della Cassazione, in contrasto con il principio della loro intangibilità». Orbene, tale statuizione contrasta invero con il sopra riportato principio, anche da queste Sezioni Unite affermato. La relativa erroneità emerge evidente ove si consideri che la sentenza
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