Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/10/2019, n. 28098
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 19715-2017 proposto da: SEAC S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI, 30, presso lo studio dell'avvocato A P, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANLUCA PESCOLLA, GIOVANNI BARANELLO;2019 - ricorrente - 1785 contro Z N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 20 INT.1, presso lo studio dell'avvocato V I, che lo rappresenta e difende;-q - controricorrente - avverso la sentenza n. 217/2017 della CORTE D'APPELLO di C, depositata il 18/07/2017 R.G.N. 12/2017;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2019 dal Consigliere Dott. A P;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C C, che ha concluso per l' accoglimento del secondo motivo, assorbiti gli altri;udito l'Avvocato GIANLUCA PESCOLLA;udito l'Avvocato V I. N Fatti di causa 1. La Corte di appello di Campobasso, in accoglimento del reclamo del lavoratore ed in riforma della sentenza di primo grado, annullato il licenziamento intimato a N Z da SEAC s.r.I., ha condannato la società alla reintegra dello Z nel posto di lavoro, al pagamento in favore dello stesso di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in relazione al medesimo periodo. 1.1. Il giudice del reclamo, premesso di condividere interamente la ordinanza resa all'esito della fase sommaria che aveva annullato il licenziamento, ha ritenuto il difetto di proporzionalità tra la sanzione espulsiva e la condotta oggetto di addebito consistita nella fruizione di un permesso sindacale per fine diverso da quello normativamente previsto, osservando che in assenza di specifica tipizzazione della condotta da parte del r.d. n. 148/1931 o del contratto collettivo l'ipotesi in esame era assimilabile a quella dell'assenza arbitraria dal lavoro sino a tre giorni di cui agli artt. 42 r.d. n. 148 del 1931 e 72 c.c.n.l. punita con sanzione conservativa. Ha ulteriormente evidenziato, a riprova dell'assenza di lesione del vincolo fiduciario, la circostanza della prosecuzione in concreto del rapporto per oltre due mesi dalla lettura del dispositivo della sentenza che aveva deciso il giudizio di opposizione con statuizione di rigetto della impugnativa di licenziamento. 2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso SEAC s.r.l. sulla base di sei motivi;la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso. 2.1. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art.378 cod. proc. civ. . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, denunziando ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 112, 113 e 132 n. 4 cod. proc. civ. nonché dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., censura la decisione per motivazione apparente in relazione all'operato rinvio per relationem alla ordinanza conclusiva della fase sommaria, rinvio che assume insufficiente a dare contezza delle ragioni di accoglimento della impugnativa di licenziamento, stante la carenza di indicazione sia della tesi sostenuta dal lavoratore nell'atto di impugnazione sia delle ragioni di condivisione della ordinanza. 2. Con il secondo motivo, denunziando ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.2119 cod. civ., del comb. disp. degli artt. 1175, 1375, 2104, 2105 e 2106 cod. civ. in relazione all'art. 30 legge n. 300 del 1970, all'art. 42 n. 8 r.d. n. 148 del 1931 e agli artt. 35 e 72 del c.c.n.l. autoferrotranvieri, censura la sentenza impugnata per avere sussunto la fattispecie della utilizzazione dei permessi sindacali per fini diversi da quelli previsti dall'art. 30 legge n. 300 del 1970, nell'ambito dell'assenza arbitraria nel posto di lavoro piuttosto che in quella di indebita fruizione dei permessi sindacali;sostiene, in sintesi, anche sulla base di richiami alla giurisprudenza di legittimità, che la condotta del lavoratore configurava giusta causa di licenziamento. 3. Con il terzo motivo, denunziando ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970 come modificato dalla legge n. 92 del 2012, nonché dell'art. 2119 cod. civ. e dell'art. 2106 cod. civ. in relazione alla rilevanza delle previsioni del codice disciplinare contenuto nel r.d. n. 148 del 1931 e nel c.c.n.l. autoferrotranvieri, censura la sentenza impugnata perché pur avendo affermato l'assenza di specifica tipizzazione della condotta sanzionata aveva esteso il catalogo delle sanzioni conservative, di esclusiva competenza delle parti sociali, includendo l'indebita fruizione dei permessi nella fattispecie dell'assenza arbitraria prevista dall'art. 42 r.d. n. 131 del 1948 e dal c.c.n.l. tra le sanzioni conservative.
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